Corte costituzionale
Sentenza n. 172/1986
Corte cost., sent. 7 luglio 1986, n. 172
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 172/1986
- Data di deposito
- 7 luglio 1986
- Data di decisione
- 27 giugno 1986
- Esito
- Non fondatezza
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Renato Dell'Andro
- Presidente
- PALADIN
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1986:172
Norme oggetto del giudizio
- art. 3, decreto-legge n. 660 del 5 novembre 1973
- art.unico, legge n. 823 del 19 dicembre 1973
Parametri
Massime
Massima n. 12469
L'art. 53 Cost. riguarda la disciplina sostanziale dei tributi e non il relativo contenzioso e la tutela giurisdizionale dei contribuenti. E' percio' da escludere che sia in contrasto con esso l'art. 3 d.l. 5 novembre 1973, n. 660 (come modificato dall'art. unico l. 19 dicembre 1973, n. 823), il quale non prevede alcun sistema d'imposizione (regolato dalle singole leggi d'imposta) disponendo soltanto in ordine alla definizione in via amministrativa delle controversie tributarie relative al vecchio sistema di tassazione. (Infondatezza, in riferimento all'art. 53 Cost., della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 3 d.l. 5 novembre 1973, n. 660, come modificato dall'art. unico della l. 19 dicembre 1973, n. 823). - O. nn. 367/1973 e 252/1985.
Massima n. 12470
L'art. 3 d.l. 5 novembre 1973, n. 660 (come modificato dall'art. unico l. 19 dicembre 1973, n. 823), prevedendo rigidi criteri di accertamento dell'imponibile ai fini della definizione amministrativa delle pendenze tributarie relative al precedente sistema di tassazione, non si pone in contrasto con l'art. 3 Cost. perche' alla rigidita' dei criteri di automatismo per l'accertamento dell'imponibile, razionalmente giustificati dalla necessita' di definire rapidamente le vecchie pendenze e di acquisire a favore dell'erario un introito, seppur ridotto, si contrappone la liberta' di scelta concessa a tutti i contribuenti, facultati a decidere se rimanere assoggettati all'ordinario sistema di accertamento o se chiedere - mediante esplicita istanza - la definizione della pendenza secondo il previsto particolare procedimento. D'altra parte, non e' nemmeno possibile un giudizio astratto (di maggiore o minore onerosita' della situazione nella quale, a seguito della richiesta di condono, venga a trovarsi un contribuente rispetto ad un altro) che si fondi esclusivamente sul diverso importo liquidato con la procedura automatica. (Infondatezza, in riferimento all'art. 3 Cost., della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 3 d.l. 5 novembre 1973, n. 660, modificato dall'art. unico l. 19 dicembre 1973, n. 823, in parte qua). - S. nn. 32/1976, 96 e 119/1980.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 3 del decreto legge 5 novembre 1973, n. 660, come modificato dall'articolo unico della legge di conversione 19 dicembre 1973, n. 823, sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 53 Cost., dalla Commissione Tributaria di secondo grado di Roma con l'ordinanza indicata in epigrafe.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 27 giugno 1986.
F.to: LIVIO PALADIN - ANTONIO LA
PERGOLA - VIRGILIO ANDRIOLI -
GIUSEPPE FERRARI - FRANCESCO SAJA -
GIOVANNI CONSO - ETTORE GALLO - ALDO
CORASANITI - GIUSEPPE BORZELLINO -
FRANCESCO GRECO - RENATO DELL'ANDRO -
GABRIELE PESCATORE - UGO SPAGNOLI -
FRANCESCO PAOLO CASAVOLA.
GIOVANNI VITALE - Cancelliere
Testo integrale
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