Corte costituzionale

Sentenza n. 172/1986

Corte cost., sent. 7 luglio 1986, n. 172

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
172/1986
Data di deposito
7 luglio 1986
Data di decisione
27 giugno 1986
Esito
Non fondatezza
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Renato Dell'Andro
Presidente
PALADIN
ECLI
ECLI:IT:COST:1986:172

Norme oggetto del giudizio

  • art. 3, decreto-legge n. 660 del 5 novembre 1973
  • art.unico, legge n. 823 del 19 dicembre 1973

Parametri

Massime

Massima n. 12469

L'art. 53 Cost. riguarda la disciplina sostanziale dei tributi e non il relativo contenzioso e la tutela giurisdizionale dei contribuenti. E' percio' da escludere che sia in contrasto con esso l'art. 3 d.l. 5 novembre 1973, n. 660 (come modificato dall'art. unico l. 19 dicembre 1973, n. 823), il quale non prevede alcun sistema d'imposizione (regolato dalle singole leggi d'imposta) disponendo soltanto in ordine alla definizione in via amministrativa delle controversie tributarie relative al vecchio sistema di tassazione. (Infondatezza, in riferimento all'art. 53 Cost., della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 3 d.l. 5 novembre 1973, n. 660, come modificato dall'art. unico della l. 19 dicembre 1973, n. 823). - O. nn. 367/1973 e 252/1985.

Massima n. 12470

L'art. 3 d.l. 5 novembre 1973, n. 660 (come modificato dall'art. unico l. 19 dicembre 1973, n. 823), prevedendo rigidi criteri di accertamento dell'imponibile ai fini della definizione amministrativa delle pendenze tributarie relative al precedente sistema di tassazione, non si pone in contrasto con l'art. 3 Cost. perche' alla rigidita' dei criteri di automatismo per l'accertamento dell'imponibile, razionalmente giustificati dalla necessita' di definire rapidamente le vecchie pendenze e di acquisire a favore dell'erario un introito, seppur ridotto, si contrappone la liberta' di scelta concessa a tutti i contribuenti, facultati a decidere se rimanere assoggettati all'ordinario sistema di accertamento o se chiedere - mediante esplicita istanza - la definizione della pendenza secondo il previsto particolare procedimento. D'altra parte, non e' nemmeno possibile un giudizio astratto (di maggiore o minore onerosita' della situazione nella quale, a seguito della richiesta di condono, venga a trovarsi un contribuente rispetto ad un altro) che si fondi esclusivamente sul diverso importo liquidato con la procedura automatica. (Infondatezza, in riferimento all'art. 3 Cost., della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 3 d.l. 5 novembre 1973, n. 660, modificato dall'art. unico l. 19 dicembre 1973, n. 823, in parte qua). - S. nn. 32/1976, 96 e 119/1980.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 3 del decreto legge 5 novembre 1973, n. 660, come modificato dall'articolo unico della legge di conversione 19 dicembre 1973, n. 823, sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 53 Cost., dalla Commissione Tributaria di secondo grado di Roma con l'ordinanza indicata in epigrafe.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 27 giugno 1986.

F.to: LIVIO PALADIN - ANTONIO LA

PERGOLA - VIRGILIO ANDRIOLI -

GIUSEPPE FERRARI - FRANCESCO SAJA -

GIOVANNI CONSO - ETTORE GALLO - ALDO

CORASANITI - GIUSEPPE BORZELLINO -

FRANCESCO GRECO - RENATO DELL'ANDRO -

GABRIELE PESCATORE - UGO SPAGNOLI -

FRANCESCO PAOLO CASAVOLA.

GIOVANNI VITALE - Cancelliere

Testo integrale

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