Corte costituzionale
Sentenza n. 169/1986
Corte cost., sent. 1° luglio 1986, n. 169
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 169/1986
- Data di deposito
- 1° luglio 1986
- Data di decisione
- 25 giugno 1986
- Esito
- Non fondatezza
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Giuseppe Borzellino
- Presidente
- PALADIN
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1986:169
Norme oggetto del giudizio
- art. 7, legge n. 576 del 20 settembre 1980
- legge n. 175 del 2 maggio 1983
- art. 7, penult.co., legge n. 6 del 3 gennaio 1981
Parametri
Massime
Massima n. 12456
Per quanto riguarda la pretesa violazione del principio di eguaglianza da parte dell'art. 7 della legge 20 settembre 1980, n. 576 (riforma del sistema previdenziale per gli avvocati ed i procuratori) - modificato dalla legge 2 maggio 1983, n. 175 - va confermato l'orientamento gia' espresso dalla Corte la quale, a proposito di analoga questione riguardante detti professionisti, ravvisando nella legislazione piu' recente in materia di previdenza l'abbandono di precedenti strutturazioni e connotazioni mutualistiche a favore di sistemi decisamente improntati al carattere solidaristico, ha ritenuto chiaramente giustificata la discrezionale previsione di condizioni e di limiti ai benefici erogati, con riguardo ad un'eta' d'iscrizione piu' matura rispetto alla normale (occorrendo comunque precisare che, nella previdenza forense, il concetto di trattamento pensionistico indiretto rispetto a quello di riversibilita' viene a divergere dalle corrispondenti nozioni vigenti nel rapporto di impiego pubblico e di lavoro privato). Ne' e' sostenibile che sussista disparita' tra soggetti ricadenti nell'area della precedente disciplina e soggetti incisi dalla norma successiva meno favorevole, poiche' la fissazione di un momento temporale di decorrenza si pone inevitabile la' dove si determini una qualsiasi modificazione normativa e, proprio, in ordine alle finalita' di cui alla legge n. 576 del 1980, si e' altresi' ritenuto non configurabile un diritto dell'iscritto (e percio' anche dei suoi aventi causa) alla intangibilita' del trattamento pensionistico vigente al momento in cui si e' formalizzata l'iscrizione. Nessuna violazione ricorre, infine, relativamente all'art. 38, secondo comma, Cost., il quale consente che il diritto alle prestazioni previdenziali possa venire subordinato a determinate condizioni o requisiti. (Non fondatezza - in riferimento ai parametri costituzionali indicati - della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 7 della legge 20 settembre 1980, n. 576 - modificato dalla legge 2 maggio 1983, n. 175 -, sollevata in quanto la norma limita la concessione della pensione indiretta alle sole vedove di avvocati, i quali si siano iscritti alla Cassa nazionale prima del compimento del quarantesimo anno di eta', ed in quanto la legge e' applicabile, per i rapporti pregressi, nei confronti dei superstiti dei professionisti defunti a partire dall'1 gennaio 1982 - con conseguente vantaggio dei soggetti divenuti superstiti anteriormente a tale data, ricadenti sotto la precedente e piu' favorevole disciplina -, ed infine per il fatto che il predetto art. 7 porrebbe "nel nulla le finalita' assistenziali della Cassa"). - S. n. 132/1984, riguardante il trattamento di invalidita' degli avvocati e procuratori.
Massima n. 12457
In tema di previdenza il legislatore ha abbandonato precedenti strutturazioni e connotazioni mutualistiche, privilegiando ora sistemi decisamente improntati a carattere solidaristico. Cosicche' e' venuta a cadere la rigida correlazione tra oneri contributivi e prestazioni previdenziali, restando di conseguenza chiaramente giustificata la discrezionale previsione di condizioni e di limiti ai benefici, con riguardo ad un'eta' d'iscrizione piu' matura rispetto alla normale. - S. n. 132/1974.
Massima n. 12458
La pensione indiretta - da erogarsi cioe' ai superstiti dell'avvocato o procuratore deceduto in costanza di attivita' - costituisce tipica espressione, anch'essa, del sistema solidaristico, dal momento che consegue - cosi' come il trattamento di invalidita' (e diversamente da quanto accade nel rapporto di impiego pubblico ed in quello di lavoro privato) - in pro di beneficiari impossibilitati in radice, se non fosse intervenuto l'evento invalidante ovvero il decesso, a vantare alcunche' a titolo di pensione, per non essere stato maturato - come invece nell'ipotesi di riversibilita' - il previsto periodo di contribuzione. - S. n. 132/1984, riguardante il trattamento di invalidita' del professionista forense.
Massima n. 12459
Posto che la fissazione di un momento temporale di decorrenza risulta inevitabile tutte le volte in cui si determini una qualsiasi modificazione normativa, e' vano assumere una disparita' nel tempo, e, quindi, una pretesa violazione del principio di eguaglianza, tra soggetti ricadenti nell'area della precedente disciplina e soggetti incisi da quella successiva meno favorevole.
Massima n. 12460
Il precetto di cui al secondo comma dell'art. 38 Cost. consente che il diritto alle prestazioni previdenziali possa venire subordinato a determinate condizioni o requisiti. - S. n. 3/1975.
Massima n. 12461
L'art. 7, penultimo comma, della legge 3 gennaio 1981, n. 6, contenente norme in materia di previdenza per gli ingegneri e gli architetti, escludendo dal trattamento di riversibilita' i superstiti dei pensionati della Cassa nazionale, iscrittisi pero' in precedenza alla Cassa stessa dopo il quarantesimo anno di eta', risulta gravemente discriminatoria e non sorretta da alcuna giustificazione razionale a fronte del conseguito beneficio, gia' erogato in capo all'iscritto, dato che il cespite pensionistico, per il fatto stesso dell'intervenuta sua liquidazione e dell'intero godimento all'atto del decesso, e' posto - tangibilmente - quale indice di sopperimento alle esigenze di vita e di sostentamento familiare; ne', d'altro canto, la pensione di riversibilita' che, nell'intero complesso della legislazione previdenziale, resta naturalmente avvinta, proseguendolo, al pregresso istituto della pensione diretta fruita dal lavoratore, puo' essere in alcun modo sottratta ai superstiti, i quali ne abbiano, comunque, titolo, per vincolo familiare. Pertanto, detta norma e' costituzionalmente illegittima - per contrasto con gli artt. 3 e 38, comma secondo, Cost. - limitatamente alle parole "di riversibilita' ed", restando conseguentemente assorbito ogni altro rilievo prospettato in subordine, circa la operativita' temporale della restrizione ex art. 7, giusta il successivo art. 25, secondo comma, della stessa legge n. 6 del 1981.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
riuniti i giudizi:
- dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 7 della legge 20 settembre 1980 n. 576 (Riforma del sistema previdenziale forense) - modificato dalla legge 2 maggio 1983, n. 175 -, sollevata, per contrasto con gli artt. 3 e 38 Cost., dai Pretori di Forlì e di Sanremo con le ordinanze in epigrafe;
- dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 7, penultimo comma, della legge 3 gennaio 1981, n. 6 (Norme in materia di previdenza per gli ingegneri e gli architetti) limitatamente alle parole "di reversibilità ed".
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 25 giugno 1986.
F.to: LIVIO PALADIN - ANTONIO LA
PERGOLA - VIRGILIO ANDRIOLI -
GIUISEPPE FERRARI - GIOVANNI CONSO -
ETTORE GALLO - ALDO CORASANITI -
GIUSEPPE BORZELLINO - FRANCESCO GRECO
- GABRIELE PESCATORE - UGO SPAGNOLI -
FRANCESCO PAOLO CASAVOLA.
GIOVANNI VITALE - Cancelliere
Testo integrale
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