Corte costituzionale
Sentenza n. 168/1986
Corte cost., sent. 1° luglio 1986, n. 168
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 168/1986
- Data di deposito
- 1° luglio 1986
- Data di decisione
- 25 giugno 1986
- Esito
- Inammissibilità
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Gabriele Pescatore
- Presidente
- PALADIN
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1986:168
Norme oggetto del giudizio
- art. 19, legge n. 604 del 25 agosto 1982
- art. 58, decreto del Presidente della Repubblica n. 382 del 11 luglio 1980
Parametri
Massime
Massima n. 12455
E' inammissibile la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 19 legge 25 agosto 1982, n. 604 e dell'art. 58 d.P.R. 11 luglio 1980, n. 382 sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 97 Cost., sotto il profilo che irragionevolmente e in contrasto col principio del buon andamento della P.A. - nel prevedere l'inquadramento a domanda, nella prima applicazione del d.P.R. n. 382, nel ruolo dei ricercatori universitari, fra gli altri, di alcune categorie di borsisti - escluderebbero, invece, dai giudizi d'idoneita' per la nomina a ricercatore universitario, i vincitori di borse di studio bandite da enti internazionali e finanziate dallo Stato italiano. Trattasi, infatti, di una scelta inerente alla finalita' legislativa di eliminare il precariato universitario e non spetta alla Corte costituzionale ne' censurare le finalita' suddette, rientranti nell'ambito delle scelte di politica legislativa riservate al Parlamento, ne' ampliare, attraverso una sentenza additiva, le categorie di borsisti da ammettere ai giudizi d'idoneita' a ricercatore, al di la' delle finalita' di riassorbimento del precariato universitario, tenuto anche conto che le borse di studio vengono istituite per il perseguimento di scopi eterogenei e che le esperienze acquisite dai borsisti extrauniversitari possono essere le piu' varie; sicche' solo il legislatore, nella sua discrezionalita', puo' valutarne la pertinenza e rilevanza rispetto ai fini dell'insegnamento universitario.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 19 l. 25 agosto 1982, n. 604 (Revisione della disciplina sulla destinazione del personale di ruolo dello Stato alle istituzioni scolastiche e culturali italiane funzionanti all'estero nonché ai connessi servizi del Ministero degli affari esteri) e dell'art. 58 d.P.R. 11 luglio 1980, n. 382 (Riordinamento della docenza universitaria, relativa fascia di formazione nonché sperimentazione organizzativa e didattica) sollevata con l'ordinanza di cui in epigrafe in riferimento agli artt. 3 e 97 della Costituzione.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 25 giugno 1986.
F.to: LIVIO PALADIN - ANTONIO LA
PERGOLA - VIRGILIO ANDRIOLI -
GIUSEPPE FERRARI - GIOVANNI CONSO -
ETTORE GALLO - ALDO CORASANITI -
GIUSEPPE BORZELLINO - FRANCESCO GRECO
- GABRIELE PESCATORE - UGO SPAGNOLI -
FRANCESCO PAOLO CASAVOLA.
GIOVANNI VITALE - Cancelliere
Testo integrale
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