Corte costituzionale
Sentenza n. 154/1986
Corte cost., sent. 27 giugno 1986, n. 154
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 154/1986
- Data di deposito
- 27 giugno 1986
- Data di decisione
- 24 giugno 1986
- Esito
- Non fondatezza
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Giovanni Conso
- Presidente
- PALADIN
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1986:154
Norme oggetto del giudizio
Parametri
Massime
Massima n. 12430
In base al diritto "vivente", cosi' come risulta dall'indirizzo interpretativo seguito dalla Cassazione - fermo restando che per l'art. 69 della legge 27 luglio 1978, n. 392 (c.d. dell'"equo canone"), l'esecuzione del provvedimento di rilascio e' comunque condizionata all'"avvenuta" corresponsione dell'indennita' per la perdita dell'avviamento commerciale -, e' da riconoscere al locatore la legittimazione a richiedere la determinazione dell'indennita' dovuta al conduttore anche al di fuori e al di la' del procedimento instaurato con la domanda di rilascio dell'immobile locato, nel senso che egli possa dar vita, promuovendo azione di accertamento, ad altro apposito giudizio di cognizione, prima o dopo aver ottenuto il titolo per il rilascio, oppure, eventualmente, proporre domanda riconvenzionale per la determinazione dell'indennita' nello stesso procedimento di opposizione all'esecuzione instaurato dal conduttore. Va, percio', escluso che il locatore non possa utilmente agire in executivis ove la sentenza di rilascio non contenga anche la liquidazione dell'indennita' di avviamento, e, quindi, che subisca eccessive restrizioni per far valere il proprio diritto al rilascio dell'immobile in quanto costretto ad azionare contemporaneamente contro di se' un diritto altrui. (Non fondatezza, nei sensi di cui in motivazione, della questione di legittimita' costituzionale - sollevata in riferimento agli artt. 3 e 24, comma primo, Cost. - dell'art. 69, commi settimo ed ottavo, della legge n. 392 del 1978, nella parte in cui, secondo l'interpretazione del giudice rimettente, imporrebbero al locatore, come unica via per evitare di ottenere una sentenza poi in concreto non eseguibile, di richiedere, nello stesso giudizio di cognizione promosso per il rilascio dell'immobile ad uso commerciale, anche la liquidazione dell'indennita' di avviamento qualora il conduttore non abbia avanzato, in proposito, alcuna richiesta).
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara non fondata, nei sensi di cui in motivazione, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 69, settimo ed ottavo comma, della legge 27 luglio 1978, n.392, sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 24, primo comma, della Costituzione, dal Pretore di Civitanova Marche con ordinanza del 21 luglio 1981 (r.o. 684 del 1981).
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 24 giugno 1986.
F.to: LIVIO PALADIN - ANTONIO LA
PERGOLA - VIRGILIO ANDRIOLI -
GIUSEPPE FERRARI - GIOVANNI CONSO -
ETTORE GALLO - ALDO CORASANITI -
GIUSEPPE BORZELLINO - FRANCESCO GRECO
- GABRIELE PESCATORE - UGO SPAGNOLI -
FRANCESCO PAOLO CASAVOLA.
GIOVANNI VITALE - Cancelliere
Testo integrale
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