Corte costituzionale
Sentenza n. 151/1986
Corte cost., sent. 27 giugno 1986, n. 151
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 151/1986
- Data di deposito
- 27 giugno 1986
- Data di decisione
- 24 giugno 1986
- Esito
- Non fondatezza
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
- Relatore
- Aldo Corasaniti
- Presidente
- PALADIN
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1986:151
Norme oggetto del giudizio
- art. 1, decreto-legge n. 312 del 27 giugno 1985
- art. 1, legge n. 431 del 8 agosto 1985
- art. 82, comma 5, decreto del Presidente della Repubblica n. 616 del 24 luglio 1977
- legge n. 431 del 8 agosto 1985
- art. 2, comma 1, legge n. 431 del 8 agosto 1985
Parametri
- art. 117, Costituzione
- art. 118, Costituzione
- art. 1, ultimo co., decreto del Presidente della Repubblica n. 8 del 15 gennaio 1972
- art. 66, e ss., decreto del Presidente della Repubblica n. 616 del 24 luglio 1977
- art. 80, decreto del Presidente della Repubblica n. 616 del 24 luglio 1977
- art. 81, decreto del Presidente della Repubblica n. 616 del 24 luglio 1977
- art. 82, decreto del Presidente della Repubblica n. 616 del 24 luglio 1977
- art. 83, decreto del Presidente della Repubblica n. 616 del 24 luglio 1977
- art. 1, comma 1, lett.A e C, legge n. 382 del 22 luglio 1975
- art. 1, comma 3, nn.1,2 e 3, legge n. 382 del 22 luglio 1975
- legge n. 1497 del 29 giugno 1939
- art. 6, n.3, statuto regione Friuli Venezia Giulia
- art. 4, n.12, statuto regione Friuli Venezia Giulia
- art. 22, decreto del Presidente della Repubblica n. 1116 del 26 agosto 1965
- art. 27, decreto del Presidente della Repubblica n. 902 del 25 novembre 1975
- art. 1, decreto del Presidente della Repubblica n. 8 del 15 gennaio 1972
- art. 1, statuto regione Friuli Venezia Giulia
- art. 2, statuto regione Valle d'Aosta
- art. 3, statuto regione Valle d'Aosta
- art. 4, statuto regione Valle d'Aosta
- art. 3, comma 3, statuto regione Trentino Alto Adige
- art. 8, n. 3, statuto regione Trentino Alto Adige
- art. 8, n.5, statuto regione Trentino Alto Adige
- art. 8, n.6, statuto regione Trentino Alto Adige
- art. 8, n.7, statuto regione Trentino Alto Adige
- art. 8, n.16, statuto regione Trentino Alto Adige
- art. 8, n.21, statuto regione Trentino Alto Adige
- art. 8, n.24, statuto regione Trentino Alto Adige
- art. 16, comma 1, statuto regione Trentino Alto Adige
- decreto del Presidente della Repubblica n. 1064 del 17 luglio 1952
- decreto del Presidente della Repubblica n. 48 del 20 gennaio 1973
- decreto del Presidente della Repubblica n. 690 del 1° novembre 1973
- decreto del Presidente della Repubblica n. 279 del 22 marzo 1974
- decreto del Presidente della Repubblica n. 381 del 22 marzo 1974
Massime
Massima n. 11946
Il richiamo all'art. 97 Cost. non e' idoneo a sostanziare un'autonoma censura quando si tratti di impugnazione diretta di una legge dello Stato da parte della Regione ai sensi dell'art. 2, l cost. 9 febbraio 1948, n. 1, essendo tale impugnazione destinata a far valere non gia' la violazione di qualsiasi precetto costituzionale (e neppure di quelli che attengono all'organizzazione amministrativa in se' considerata) ma soltanto di quelli che individuano la sfera delle competenze regionali costituzionalmente garantite.
Massima n. 11947
Il principio del giusto procedimento - a parte la questione se esso abbia o meno natura costituzionale - e' strettamente collegato con la tutela delle situazioni dei cittadini nei confronti dei pubblici poteri, ma non concerne la tutela di competenze regionali costituzionalmente garantite, che e' oggetto del giudizio di impugnazione diretta di leggi statali da parte della Regione; onde in tale sede non e' pertinente il richiamo alla violazione del principio anzidetto. - S. n. 13/1962 che, con riferimento all'art. 42 Cost. ha definito il principio del giusto procedimento come principio generale dell'ordinamento statale.
Massima n. 11950
L'art. 1 d.l. 27 giugno 1985, n. 312 come sostituito in sede di conversione dall'art. 1 l. 8 agosto 1985, n. 431, discostandosi nettamente dalla disciplina delle bellezze naturali contenuta nella legislazione precostituzionale di settore (l. n. 1497 del 1939) introduce una tutela del paesaggio improntata a integralita' e globalita', implicante, cioe', una riconsiderazione assidua dell'intero territorio nazionale alla luce del valore estetico-culturale, in aderenza all'art. 9 Cost., che assume tale valore come primario. Detta tutela non esclude ne' assorbe la configurazione dell'urbanistica quale funzione ordinatrice degli usi e della trasformazioni del suolo nello spazio e nel tempo, devoluta alle Regioni: la nuova normativa provvede, bensi', al raccordo - nell'ambito stesso della nuova tutela e nei suoi rapporti con l'urbanistica - tra competenze statali e competenze regionali, mediante soluzioni ispirate al principio di leale cooperazione, sia istituendo un rapporto di concorrenza, strutturato in modo che le competenze statali sono esercitate (solo) in caso di mancato esercizio di quelle regionali e (solo) in quanto cio' sia necessario per il raggiungimento dei fini essenziali della tutela; sia proiettando quest'ultima (in modo dinamico) sul piano dell'urbanistica, col regolare l'esercizio qualificato, e teleologicamente orientato in senso estetico-culturale, di competenze regionali in materia urbanistica. (Infondatezza della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 1 del d.l. 27 giugno 1985, n. 312 (Disposizioni urgenti per la tutela delle zone di particolare interesse ambientale), come sostituito dall'art. 1 della legge di conversione 8 agosto 1985, n. 431, aggiuntivo di un comma quinto all'art. 82 del d.P.R. 24 luglio 1977, n. 616, impugnato dalla Regione Veneto - in riferimento agli artt. 117 e 118 Cost.; all'art. 1, ultimo comma, del d.P.R. 15 gennaio 1972, n. 8; agli artt. 80, 81, 82, 83, nonche' 66 e seguenti, del d.P.R. 24 luglio 1977, n. 616; all'art. 1, comma primo, lett. a) e c), e comma terzo, nn. 1, 2 e 3, della legge 22 luglio 1975, n. 382, in relazione alla legge 29 giugno 1939, n. 1497). - S. nn. 239/1982, 94 e 359/1985.
Massima n. 11953
Lo statuto speciale conferisce alla Regione Friuli Venezia Giulia competenza soltanto integrativa e di attuazione in materia paesaggistica (art. 6, n. 3) e competenza primaria limitatamente all'urbanistica (art. 4, n. 12), onde, valutata la distinzione fra le due materie ed i loro rapporti nella nuova normativa, le doglianze della Regione Friuli-Venezia Giulia circa la lesione di competenze urbanistiche ad essa spettanti restano confutate dalla circostanza che la nuova normativa, introdotta con la legge 8 agosto 1985, n. 431, introduce una tutela del paesaggio improntata ad integralita' e globalita', implicante, cioe', una riconsiderazione assidua dell'intero territorio nazionale alla luce del valore estetico-culturale in aderenza all'art. 9 Cost. che assume tale valore come primario. La nuova normativa prevede quindi il raccordo - nell'ambito della nuova tutela e nei suoi rapporti con l'urbanistica - fra competenze statali e regionali mediante soluzioni ispirate al principio di leale cooperazione. (Infondatezza della questione di legittimita' costituzionale della legge 8 agosto 1985, n. 431, impugnata - nel suo complesso ed in particolare nell'art. 2, comma primo - dalla Regione Friuli-Venezia Giulia, in riferimento all'art. 4, n. 12, della legge cost. 31 gennaio 1963, n. 1 (Statuto speciale per il Friuli-Venezia Giulia), in relazione all'art. 80 del d.P.R. 24 luglio 1977, n. 616; all'art. 22 del d.P.R. 26 agosto 1965, n. 1116; all'art. 27 del d.P.R. 25 novembre 1975, n. 902, in relazione all'art. 1 del d.P.R. 15 gennaio 1972, n. 8; e all'art. 58 della suindicata legge cost. n. 1 del 1963). - S. nn. 94 e 359/1985.
Massima n. 11964
Il carattere di grande riforma economico-sociale non dipende dalla qualificazione che ne dia una qualche autorita' o da quella che la normativa dia a se medesima, ma dalla sua obiettiva natura, accertabile dalla Corte; tale carattere e' del tutto evidente nella nuova concezione della tutela paesaggistica che sta a base della disciplina adottata con la legge 8 agosto 1985, n. 431, per la tutela di zone di particolare interesse ambientale, la cui scelta di fondo e' costituita dalla primarieta' del valore estetico-culturale, assunto come insuscettibile di essere subordinato ad altri valori, ivi compresi quelli economici, e, percio', capace di influire profondamente sull'ordine economico-sociale. Non osta al riconoscimento dell'anzidetto carattere la collocazione formale delle disposizioni impugnate; ne' la (asserita) non "definitivita'" della normativa in discorso, dal momento che essa introduce risolutamente una linea di tendenza dell'ordinamento, per di piu' attuativa di un precetto costituzionale e profondamente avvertita nella coscienza sociale (il che non esclude - per l'evidente carattere minimale della tutela paesistica ex lege n. 431 - piu' incisivi o avanzati, purche' consoni, interventi dell'autonomia regionale speciale). Va percio' respinta la censura di violazione di competenze regionali esclusive, mossa alla legge suddetta, in base all'assunto che le disposizioni di essa circa gli elenchi dei beni sottoposti a vincolo e relative modalita' di gestione, non costituirebbero, malgrado la definizione data in tal senso dall'art. 2, norme fondamentali di riforma economico-sociali. (Non fondatezza della questione di legittimita' costituzionale della legge 8 agosto 1985, n. 431, impugnata - nel suo complesso ed in particolare nell'art. 2, comma primo - dalla Regione Valle d'Aosta, in riferimento agli artt. 2, 3 e 4 legge cost. 26 febbraio 1948, n. 4 (Statuto speciale della Valle d'Aosta); dalla Provincia autonoma di Bolzano, in riferimento agli artt. 3, comma terzo, 8, nn. 3, 5, 6, 7, 16, 21 e 24, e 16, comma primo, del d.P.R. 31 agosto 1972, n. 670 (Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige) e relative norme di attuazione adottate con d.P.R. 17 luglio 1952, n. 1064, d.P.R. 20 gennaio 1973, n. 48, d.P.R. 1 novembre 1973, n. 690, d.P.R. 22 marzo 1974, n. 279, e d.P.R. 22 marzo 1974, n. 381; e dalla Provincia autonoma di Trento, in riferimento agli artt. 3, 8, nn. 3, 5, 6, 7, 16, 21 e 24, e 16 del suindicato d.P.R. n. 670 del 1972.) - S. n. 219/1984.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
riuniti i giudizi,
dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 1 del decreto-legge 27 giugno 1985, n. 312, come sostituito dall' art. 1 della legge 8 agosto 1985, n. 431, aggiuntivo di un comma quinto all' art. 82 del d.P.R. 24 luglio 1977, n. 616, sollevata dalla Regione Veneto (R.r. n. 34/1985), in riferimento agli artt. 117 e 118 Cost.; all' art. 1, ultimo comma, del d.P.R. 15 gennaio 1972, n. 8; agli artt. 80, 81, 82, 83, nonché 66 e seguenti, del d.P.R. 24 luglio 1977, n. 616; l'art. 1, comma primo, lett. a) e c), e comma terzo, nn. 1, 2 e 3, della legge 22 luglio 1975, n. 382, in relazione alla legge 29 giugno 1939, n. 1497;
dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale della legge 8 agosto 1985, n. 431, di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 27 giugno 1985, n. 312, nel suo complesso ed in particolare nell'art. 2, comma primo, aggiunto in sede di conversione, sollevata dalla Regione Valle d'Aosta (R.r. n. 36/1985) in riferimento agli artt. 2, 3 e 4 legge cost. 26 febbraio 1948, n. 4 (Statuto speciale della Valle d'Aosta); dalla Provincia autonoma di Bolzano (R.r. n. 37/1985), in riferimento agli artt. 3, comma terzo; 8, nn. 3, 5, 6, 7, 16, 21 e 24; 16, comma primo, del d.P.R. 31 agosto 1972, n. 670 (Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige) e relative norme di attuazione adottate con d.P.R. 17 luglio 1952, n. 1064; d.P.R. 20 gennaio 1973, n. 48; d.P.R. 1 novembre 1973, n. 690; d.P.R. 22 marzo 1974, n. 279; d.P.R. 22 marzo 1974, n. 381; dalla Provincia autonoma di Trento (R.r. n. 38/1985), in riferimento agli artt. 3, 8, nn. 3, 5, 6, 7, 16, 21 e 24; 16 del suindicato d.P.R. n. 670 del 1972; dalla Regione Friuli-Venezia Giulia (R.r. n. 40/1985), in riferimento all'art. 4, n. 12, della legge cost. 31 gennaio 1963, n. 1 (Statuto speciale per il Friuli - Venezia Giulia), in relazione all'art. 80 del d.P.R. 24 luglio 1977, n. 616; all'art. 22 del d.P.R. 26 agosto 1965, n. 1116; all'art. 27 del d.P.R. 25 novembre 1975, n. 902, in relazione all'art. 1 del d.P.R. 15 gennaio 1972, n. 8; all'art. 58 della suindicata legge cost. n. 1 del 1963.
Così deciso a Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 24 giugno 1986.
Fto: LIVIO PALADIN - VIRGILIO
ANDRIOLI - GIUSEPPE FERRARI -
FRANCESCO SAJA - GIOVANNI CONSO -
ETTORE GALLO - ALDO CORASANITI -
GIUSEPPE BORSELLINO - FRANCESCO GRECO
- RENATO DELL'ANDRO - GABRIELE
PESCATORE - UGO SPAGNOLI - FRANCESCO
PAOLO CASAVOLA.
GIOVANNI VITALE - Cancelliere.
Testo integrale
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