Corte costituzionale

Sentenza n. 150/1986

Corte cost., sent. 27 giugno 1986, n. 150

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
150/1986
Data di deposito
27 giugno 1986
Data di decisione
24 giugno 1986
Esito
Non fondatezza
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Giuseppe Ferrari
Presidente
PALADIN
ECLI
ECLI:IT:COST:1986:150

Norme oggetto del giudizio

  • art. 1, legge n. 392 del 24 aprile 1941
  • art. 2, legge n. 392 del 24 aprile 1941
  • art. 3, legge n. 392 del 24 aprile 1941
  • art. 91, lett.d n.1, regio decreto n. 383 del 3 marzo 1934
  • art. 2, comma 3, legge n. 392 del 24 aprile 1941
  • art. 2, comma 4, legge n. 392 del 24 aprile 1941
  • art. 3, comma 3, legge n. 392 del 24 aprile 1941

Parametri

Massime

Massima n. 12416

Lo Stato, dovendo attuare "nei servizi che dipendono" da esso "il piu' ampio decentramento amministrativo" (art. 5 Cost.), ben puo' valersi, nell'esercizio delle sue funzioni amministrative (ed analogamente a quanto nella Carta espressamente previsto per l'attivita' amministrativa delle Regioni), degli uffici dei Comuni (oltre che delle Province e degli altri enti locali), evitando, in tal modo, di creare, anche nelle localita' piu' decentrate, propri ed appositi organi tecnici che costituirebbero un doppione di quelli degli enti territoriali. Sicche' - a parte il non pertinente richiamo all'art. 110 Cost., che segna piuttosto il confine tra le competenze del Consiglio superiore della magistratura e quelle del Ministro della giustizia - il censurato affidamento ai Comuni dei compiti di provvista e manutenzione dei locali adibiti ad uffici giudiziari non confligge con gli artt. 5 e 128 Cost.; ne' tali articoli risultano violati in conseguenza dell'accollo ai Comuni medesimi delle relative spese, tenuto conto della entita' del contributo statale annuo che la stessa legge prevede, e del sostegno dato dallo Stato alla finanza locale. (Non fondatezza delle questioni di legittimita' costituzionale degli artt. 1, 2 e 3 l. 24 aprile 1941, n. 392 e dell'art. 91, lett. D), n. 1, del R.D. 3 marzo 1934, n. 383, in riferimento agli artt. 5, 110 e 128 Cost., in forza dei quali - rispettivamente - i comuni sono tenuti, con accollo del relativo onere finanziario, alla provvista e manutenzione dei locali ad uso degli uffici giudiziari che in essi hanno sede, ed alle spese per gli uffici di conciliazione).

Massima n. 12417

E' inammissibile la questione di legittimita' costituzionale, sollevata in riferimento all'art. 3 Cost., degli artt. 2, commi terzo e quarto, e 3, comma terzo, della legge 24 aprile 1941, n. 392, nella parte in cui prevedono, per il caso di destinazione di beni demaniali ad uso di uffici giudiziari dopo l'entrata in vigore della legge stessa, la semplice possibilita' di aumenti discrezionali del contributo statale ai Comuni, anziche' l'automatico adeguamento di esso all'ammontare del canone corrisposto dai Comuni medesimi, in quanto la questione e' stata prospettata sull'assunto che tale adeguamento automatico sarebbe stato previsto solo per il caso in cui l'anzidetta destinazione fosse gia' in atto al momento di entrata in vigore della l. n. 392, cit.; mentre la norma prevedente l'integrazione automatica del contributo - dalla quale in effetti deriverebbe la denunciata disparita' di trattamento - aveva carattere contingente, cioe' era stata adottata per operare esclusivamente nel primo periodo di applicazione della legge.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

riuniti i giudizi in epigrafe:

a) dichiara non fondata la questione di legittimità Costituzionale degli artt. 1, 2 e 3 della legge 24 aprile 1941, n. 392, sollevata dal Consiglio di Stato (r.o. n. 689/1980) e dalla Corte d'appello di Milano (r.o. n. 922/1983), in riferimento agli artt. 5, 110 e 128 Cost.;

b) dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 91, lettera D, n. 1, del testo unico 3 marzo 1934, n. 383, sollevata dalla Corte d'appello di Milano in riferimento agli artt. 5, 110 e 128 Cost.;

c) dichiara inammissibile la questione di legittimità Costituzionale degli artt. 2, terzo e quarto comma, e 3, terzo comma, della legge 24 aprile 1941, n. 392 sollevata dal Tribunale di Roma (r.o. n. 579/1978), in riferimento all'art. 3 Cost..

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 24 giugno 1986.

F.to: LIVIO PALADIN - ANTONIO LA

PERGOLA - VIRGILIO ANDRIOLI -

GIUSEPPE FERRARI - FRANCESCO SAJA -

GIOVANNI CONSO - ETTORE GALLO - ALDO

CORASANITI - GIUSEPPE BORZELLINO -

FRANCESCO GRECO - RENATO DELL'ANDRO -

GABRIELE PESCATORE - UGO SPAGNOLI -

FRANCESCO PAOLO CASAVOLA.

GIOVANNI VITALE - Cancelliere

Testo integrale

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