Corte costituzionale

Sentenza n. 129/1986

Corte cost., sent. 23 maggio 1986, n. 129

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
129/1986
Data di deposito
23 maggio 1986
Data di decisione
21 maggio 1986
Esito
Non fondatezza
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Virgilio Andrioli
Presidente
PALADIN
ECLI
ECLI:IT:COST:1986:129

Norme oggetto del giudizio

  • art. 112, comma 1, decreto del Presidente della Repubblica n. 1124 del 30 giugno 1965

Parametri

Massime

Massima n. 12385

Poiche' a seguito della decisione della Corte costituzionale, resa nella contigua materia delle malattie professionali, si e' venuto consolidando l'orientamento esegetico per il quale, il termine di prescrizione dell'azione per conseguire le prestazioni assicurative in caso di infortunio sul lavoro - previsto dall'art. 112, comma primo, d.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124 (testo unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali) - prende a decorrere dalla data della manifestazione del danno provocato dall'infortunio, non e' piu' invocabile l'interpretazione basata sul presupposto che detto termine decorre invece dal giorno dell'infortunio, anche nell'ipotesi in cui il danno si manifesti in tempo successivo a quello dell'infortunio stesso. (Non fondatezza - in riferimento all'art. 38, comma secondo, Cost. - della questione di legittimita' costituzionale della norma succitata, sollevata in base all'assunto che l'azione per conseguire le prestazioni assicurative si prescriva nel termine di tre anni decorrente, in ogni caso, dal giorno dell'infortunio e non da quello in cui si sia manifestato il danno conseguenziale). - S. n. 116/1969, in tema di decorrenza del termine prescrizionale dell'azione per conseguire le prestazioni assicurative in caso di malattia professionale.

Massima n. 12386

Se da una parte e' vero che l'art. 112, comma primo, d.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124 (testo unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali) - da consolidata giurisprudenza interpretato nel senso che la sola domanda giudiziale vale ad interrompere il previsto termine triennale di prescrizione dell'azione per il conseguimento di prestazioni di assicurazione obbligatoria - non viola, col privare gli infortunati sul lavoro e gli affetti da malattie professionali dei mezzi stragiudiziali di interruzione della prescrizione spettanti alla generalita' dei creditori (art. 2943, comma quarto, cod. civ.), il principio d'eguaglianza, giustificandosi l'anzidetta disparita', di per se', di fronte all'art. 3 Cost., in base a peculiari esigenze delle controversie infortunistiche, non riscontrabili nella generalita' dei rapporti di credito; non e' men vero, d'altra parte, che il rispetto di detto principio impone, onde evitare che ulteriormente deteriore ne sia la posizione, di non addossare a chi agisca per il conseguimento delle prestazioni di assicurazione obbligatoria (senz'altro mezzo, diversamente dagli altri creditori, per interrompere la prescrizione) i tempi della prolazione del decreto pretorile di fissazione dell'udienza di discussione, in difetto del quale - nel rito speciale del lavoro introdotto dalla legge n. 533 del 1973 - non puo' effettuarsi la vocatio in ius, e dunque, la notificazione al convenuto del ricorso introduttivo del giudizio. Pertanto, e' costituzionalmente illegittimo - per contrasto con l'art. 3 Cost. - il succitato art. 112, comma primo, nella parte in cui non prevede che il termine triennale di prescrizione dell'azione per conseguire le prestazioni assicurative, in caso di infortunio sul lavoro o di affezione da malattia professionale, sia interrotto a far tempo dalla data del deposito del ricorso introduttivo della controversia, effettuato nella cancelleria dell'adito pretore, e seguito dalla notificazione del ricorso e del decreto pretorile di fissazione dell'udienza di discussione.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

riuniti gli incidenti iscritti ai nn. 450/1979 e 358/1982,

a) dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale, sollevata dal Tribunale di Ascoli Piceno, in riferimento all'art. 38, comma secondo Cost., con ordinanza in epigrafe, dell'art. 112 comma primo d.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124 (t.u. delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali) interpretato nel senso che l'azione per conseguire le prestazioni assicurative si prescriva nel termine di tre anni decorrente nell'ipotesi in cui il danno si manifesti in tempo successivo all'evento dal tempo della manifestazione del danno e non dal tempo dell'infortunio;

b) dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 112 comma primo d.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124, nella parte in cui non prevede che il termine triennale di prescrizione dell'azione per conseguire le prestazioni assicurative sia interrotto a far tempo dalla data del deposito del ricorso introduttivo della controversia, effettuato nella cancelleria dell'adito pretore, e seguito dalla notificazione del ricorso e del decreto pretorile di fissazione dell'udienza di discussione.

Così deciso, in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 21 maggio 1986.

F.to: LIVIO PALADIN - VIRGILIO

ANDRIOLI - GIUSEPPE FERRARI -

FRANCESCO SAJA - GIOVANNI CONSO -

ETTORE GALLO - GIUSEPPE BORZELLINO -

FRANCESCO GRECO - RENATO DELL'ANDRO -

GABRIELE PESCATORE - UGO SPAGNOLI -

FRANCESCO PAOLO CASAVOLA.

GIOVANNI VITALE - Cancelliere

Testo integrale

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