Corte costituzionale

Sentenza n. 128/1986

Corte cost., sent. 23 maggio 1986, n. 128

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
128/1986
Data di deposito
23 maggio 1986
Data di decisione
21 maggio 1986
Esito
Non fondatezza
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Ettore Gallo
Presidente
PALADIN
ECLI
ECLI:IT:COST:1986:128

Norme oggetto del giudizio

Parametri

Massime

Massima n. 12382

Con riguardo alle sanzioni amministrative (dai limiti di rilevanza della questione essendo escluse quelle penali) va detto che il legislatore delegante ha assegnato al potere delegato il compito di adeguare la preesistente disciplina delle sanzioni tributarie alla riforma che la legge delega prefigurava, demandando al Governo la scelta dei precetti da sanzionare e delle sanzioni da adottare, ma subordinando tale scelta ad un preciso criterio, quello di commisurare e graduare le sanzioni alla entita' delle violazioni, al fine di adeguare alla riforma la disciplina della situazione preesistente. Non puo', percio', affermarsi che il legislatore delegato non avesse la strada segnata da principi e criteri direttivi, giusta le indicazioni dell'art.76 Cost.. (Infondatezza, in riferimento all'art. 76 Cost., della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 10, secondo comma, n. 11, l. 9 ottobre 1971, n. 825 e, in via derivata, degli artt. 47 d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600 e 92 e 95 d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602.) - S. n. 111/86.

Massima n. 12383

La dichiarazione del sostituto d'imposta non mira soltanto ad assicurare all'Erario la quota che il sostituto trattiene al sostituito, ma ha altresi' valore cognitivo, in quanto consente agli uffici di verificare l'esistenza e l'entita' delle dichiarazioni che il sostituito a sua volta e' obbligato a rendere, e, sotto tale riguardo, l'omessa presentazione dell'anzidetta dichiarazione non e' mera violazione formale, ma riveste un notevole rilievo sostanziale; onde la relativa sanzione appare adeguatamente commisurata alla situazione di pericolo che l'omissione viene a determinare per gli interessi dell'erario, ben potendo, comunque, il giudice tributario tener conto,nel determinare, in concreto, la pena, anche dei principi di cui all'art. 54 dello stesso decreto (relativi alla gravita' del danno o del pericolo e alla personalita' dell'autore). (Infondatezza, in riferimento all'art. 76 Cost. ed in relazione all'art. 10, secondo comma, n. 11, l. 9 ottobre 1971, n. 825, della questione di legittimita' costituzionale degli artt. 47 e 55 d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, sollevata sotto il profilo che le dette norme, in violazione alla legge di delega, avrebbero equiparato quoad poenam i diversi comportamenti dell'omessa presentazione della dichiarazione e dell'omesso versamento del tributo all'Erario).

Massima n. 12384

E' inammissibile - per assoluto difetto di motivazione circa la sua rilevanza nel giudizio di provenienza - la questione di legittimita' costituzionale (sollevata in riferimento all'art. 3 Cost.) dell'art. 55, d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600 (Disposizioni comuni in materia di accertamento delle imposte sui redditi), nella parte in cui (terzo comma) ammette l'oblazione della pena pecuniaria ove la violazione sia stata constatata in occasione di accessi, ispezioni o verifiche, eseguiti ai sensi dell'art. 33 del decreto stesso, e non la consentirebbe, invece, quando essa venga contestata per accertamento d'ufficio, ovvero sia lo stesso contribuente a renderla nota mediante tardiva presentazione della dichiarazione.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

riuniti i giudizi:

dichiara non fondata, in riferimento all'art. 76 della Costituzione, la questione di legittimità costituzionale degli artt. 10, comma secondo, n. 11, della legge 9 ottobre 1971, n. 825, 47 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, 92 e 95 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, questione promossa dalle Commissioni Tributarie di Bassano del Grappa (r.o. n. 850/84) e di Belluno (r.o. n. 859/84);

dichiara non fondata, in riferimento all'art. 76 della Costituzione ed in relazione all'art. 10, comma secondo, n. 11 della legge 9 ottobre 1971, n. 825, la questione di legittimità costituzionale degli artt. 47 e 55 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, promossa dalle Commissioni Tributarie di Imperia (r. o. n. 524/84) e di Belluno (r.o. n. 859/84);

dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 55 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, sollevata in riferimento all'art. 3 della Costituzione, dalla Commissione tributaria di Imperia (r.o. 524/84).

Così deciso, in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 21 maggio 1986.

F.to: LIVIO PALADIN - VIRGILIO

ANDRIOLI - GIUSEPPE FERRARI -

FRANCESCO SAJA - GIOVANNI CONSO -

ETTORE GALLO - GIUSEPPE BORZELLINO -

FRANCESCO GRECO - RENATO DELL'ANDRO -

GABRIELE PESCATORE - UGO SPAGNOLI -

FRANCESCO PAOLO CASAVOLA.

GIOVANNI VITALE - Cancelliere

Testo integrale

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