Corte costituzionale

Sentenza n. 12/1986

Corte cost., sent. 28 gennaio 1986, n. 12

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
12/1986
Data di deposito
28 gennaio 1986
Data di decisione
22 gennaio 1986
Esito
Non fondatezza
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente
PALADIN
ECLI
ECLI:IT:COST:1986:12

Norme oggetto del giudizio

  • art. 1, comma 3, legge n. 160 del 3 giugno 1975
  • art. 9, legge n. 160 del 3 giugno 1975
  • art. 10, comma 1, legge n. 160 del 3 giugno 1975
  • art. 10, comma 3, legge n. 160 del 3 giugno 1975
  • art. 10, comma 4, legge n. 160 del 3 giugno 1975
  • art. 18, comma 1, legge n. 843 del 21 dicembre 1978
  • art. 14, comma 4, decreto-legge n. 663 del 30 dicembre 1979
  • legge n. 33 del 29 febbraio 1980
  • art. 19, comma 1, legge n. 153 del 30 aprile 1969

Parametri

Massime

Massima n. 11931

L'adeguamento delle erogazioni previdenziali al crescente costo della vita e' scopo che il legislatore ha perseguito secondo criteri di gradualita' e compatibilita' con le risorse disponibili, onde, in tale contesto, non appare irrazionale la limitazione, prevista dall'art. 1, terzo comma, legge 3 giugno 1975, n. 160, dell'aumento di cui al secondo comma dello stesso art. 1, alle sole pensioni d'importo compreso tra il minimo e le lire centomila, valendo a salvaguardare il potere d'acquisto di quelle inferiori l'applicazione coordinata di meccanismi perequativi diversi, rinvenibili in altre disposizioni (art. 19, legge n. 153 del 1969; art. 2, legge n. 1338 del 1962; art. 1, primo comma, e 9, legge n. 160 del 1975). (Infondatezza, in riferimento all'art. 3 Cost., della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 1, terzo comma, della legge 3 giugno 1975, n. 160, nella parte in cui, escludendo le pensioni inferiori al minimo dall'aumento mensile disposto nel comma precedente, ingiustificatamente discriminerebbe tali trattamenti rispetto a quelli d'importo superiore.) - S. nn. 230/74, 236/76, 34/81, 102/82 e 314/85.

Massima n. 11934

Il diverso sistema perequativo previsto dal legislatore per le pensioni pari o inferiori al minimo e per quelle superiori al minimo negli artt. 9 e 10, primo, terzo e quarto comma, legge 3 giugno 1975, n. 160, 18, primo comma, legge 21 dicembre 1978, n. 843, 14, quarto comma, d.l. 30 dicembre 1979, n. 663, conv. in legge 29 febbraio 1980, n. 33, non si pone in contrasto con il principio di uguaglianza in quanto l'intrinseca eterogeneita' delle categorie poste a raffronto esclude che sia leso il suddetto principio che presuppone l'identita' od almeno la omogeneita' delle situazioni messe a confronto; ne' il legislatore era costituzionalmente vincolato ad adottare indifferentemente per le pensioni di qualsiasi importo il composito criterio di perequazione - consistente nella applicazione di due aumenti, l'uno percentuale e l'altro in quota fissa (art. 10, commi primo e terzo, legge n. 160 cit.) - prescelto per le pensioni superiori al minimo in base alla duplice esigenza di contenere il loro lievitare e, al tempo stesso, di assicurare che l'importo della pensione sia rivalutato tenendo conto della corrispondente retribuzione del dipendente in attivita', in modo almeno da correggere l'appiattimento verso il basso di tutti i trattamenti. (Non fondatezza in riferimento agli artt. 3 e 36 Cost., delle questioni di legittimita' costituzionale degli artt. 9 e 10, primo, terzo e quarto comma, legge 3 giugno 1975, n. 160, 18, primo comma, legge 21 dicembre 1978, n. 843 e 14, quarto comma, d.l. 30 dicembre 1979, conv. in legge 29 febbraio 1980, n. 33.)

Massima n. 11941

La definizione della sfera temporale di applicazione dei regimi perequativi delle pensioni operata dagli artt. 10, quinto comma, legge 3 giugno 1975, n. 160 e 19, primo comma, legge 30 aprile 1969, n. 153 (esclusione dalla perequazione automatica per il primo anno successivo a quello della decorrenza della pensione) non esorbita dal ragionevole uso della discrezionalita' che l'art. 38 Cost. - secondo costante giurisprudenza della Corte - attribuisce al legislatore, chiamandolo ad adempiere i precetti costituzionali in tema di previdenza. (Infondatezza, in riferimento agli artt. 3 e 38 Cost., della questione di legittimita' costituzionale degli artt. 10, quarto comma, legge 3 giugno 1975, n. 160 e 19, primo comma, legge 30 aprile 1969, n. 153.)

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, terzo comma, della legge 3 giugno 1975, n. 160, sollevata, in riferimento all'art. 3 Cost., dal Pretore di Novara (r.o. 593/78);

dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 10, primo, terzo e quinto comma, della legge 3 giugno 1975, n. 160, sollevate, in riferimento all'art. 3 Cost., dal Tribunale di Lucca (r.o. 436/83), e agli artt. 3 e 38 Cost., dai Pretori di Modena (r.o. 881/80 e 976/83) e di Trento (r.o. 827/82);

dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 10, quinto comma, della legge 3 giugno 1975, n. 160, come sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 38 Cost., dai Pretori di Modena (r.o. 779/1981) e di Genova (r.o. 213 e 886/1984);

dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale degli artt. 9 e 10 della legge 3 giugno 1975, n. 160, come sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 38 Cost., dal Pretore di Ferrara (r.o. 84/83);

dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale degli artt. 18, primo comma, della legge 21 dicembre 1978, n. 843 e 14, quarto comma, d.l. 30 dicembre 1979, n. 663, convertito con modificazioni nella legge 29 febbraio 1980, n. 33, sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 38 Cost., dal Pretore di Modena (r.o. 976/83);

dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 19, primo comma, della legge 30 aprile 1969, n. 153, sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 38 Cost., dal Pretore di Modena (r.o. 779/81).

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 22 gennaio 1986.

F.to: LIVIO PALADIN - ORONZO REALE -

ALBERTO MALAGUGINI - ANTONIO LA

PERGOLA - VIRGILIO ANDRIOLI -

FRANCESCO SAJA - GIOVANNI CONSO -

ETTORE GALLO - ALDO CORASANITI -

GIUSEPPE BORZELLINO - FRANCESCO GRECO

- RENATO DELL'ANDRO.

GIOVANNI VITALE - Cancelliere

Testo integrale

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