Corte costituzionale

Sentenza n. 116/1986

Corte cost., sent. 30 aprile 1986, n. 116

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
116/1986
Data di deposito
30 aprile 1986
Data di decisione
24 aprile 1986
Esito
Non fondatezza
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Giuseppe Borzellino
Presidente
PALADIN
ECLI
ECLI:IT:COST:1986:116

Norme oggetto del giudizio

Parametri

Massime

Massima n. 11954

Il significato della dizione "verbale di constatazione" presente nell'art. 53 d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633 che prevede la definizione in via breve della controversia per violazioni in materia di I.V.A. da effettuarsi mediante il pagamento di un sesto del massimo della pena pecuniaria prevista, nel termine di trenta giorni dalla notifica del verbale di constatazione - e' ora da intendersi secondo il contenuto piu' ampio posto in luce dall'art. 1 d.P.R. n. 24/1979, che ha dato vita ad un istituto assolutamente diverso (anche dalla definizione in via breve di cui all'art. 15 della legge 7 gennaio 1929, n. 4), e svincolato dalle formalita' del procedimento ispettivo in contraddittorio, ex art. 52, cit., d.P.R. n. 633/1972. Essa puo' quindi essere riportata alla piu' generale nozione di "atto ufficiale" di constatazione: con una flessibile equipollenza fra documenti che, sempre ufficiali quanto a origine e sostanza, siano riconducibili, pur nella diversita' delle relative situazioni, ricorrendo comunque la certezza documentale ai fini del versamento in termini, alla stessa ratio di legge. Il che comporta, indubbiamente, la collocazione paritaria delle situazioni suddette con esclusione di violazione dell'art. 3 Cost. (e meno ancora del successivo art. 53) nei casi in cui la constatazione dell'infrazione sia stata effettuata in forma diversa da quella del procedimento ispettivo ex art. 52 d.P.R. n. 633 del 1972. (Infondatezza, nei sensi di cui in motivazione, in riferimento agli artt. 3 e 53 Cost., della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 58, quarto comma, d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, in parte qua).

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

riuniti i giudizi (ordinanze n. 567/1980 e 239/1981);

dichiara non fondata, nei sensi di cui in motivazione, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 58, quarto comma, d.P.R. 26 ottobre 1972 n. 633 (Istituzione e disciplina dell'imposta sul valore aggiunto) nel testo modificato dall'art. 1 del d.P.R. 29 gennaio 1979 n. 24, sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 53 Cost., con le ordinanze in epigrafe.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 24 aprile 1986.

F.to: LIVIO PALADIN - ANTONIO LA

PERGOLA VIRGILIO ANDRIOLI - GIUSEPPE

FERRARI - FRANCESCO SAJA - GIOVANNI

CONSO - ETTORE GALLO - ALDO

CORASANITI - GIUSEPPE BORZELLINO -

FRANCESCO GRECO - RENATO DELL'ANDRO -

GABRIELE PESCATORE.

ROLANDO GALLI - Cancelliere

Testo integrale

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