Corte costituzionale
Sentenza n. 116/1986
Corte cost., sent. 30 aprile 1986, n. 116
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 116/1986
- Data di deposito
- 30 aprile 1986
- Data di decisione
- 24 aprile 1986
- Esito
- Non fondatezza
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Giuseppe Borzellino
- Presidente
- PALADIN
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1986:116
Norme oggetto del giudizio
- art. 58, comma 4, decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 26 ottobre 1972
- art. 1, decreto del Presidente della Repubblica n. 24 del 29 gennaio 1979
Parametri
Massime
Massima n. 11954
Il significato della dizione "verbale di constatazione" presente nell'art. 53 d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633 che prevede la definizione in via breve della controversia per violazioni in materia di I.V.A. da effettuarsi mediante il pagamento di un sesto del massimo della pena pecuniaria prevista, nel termine di trenta giorni dalla notifica del verbale di constatazione - e' ora da intendersi secondo il contenuto piu' ampio posto in luce dall'art. 1 d.P.R. n. 24/1979, che ha dato vita ad un istituto assolutamente diverso (anche dalla definizione in via breve di cui all'art. 15 della legge 7 gennaio 1929, n. 4), e svincolato dalle formalita' del procedimento ispettivo in contraddittorio, ex art. 52, cit., d.P.R. n. 633/1972. Essa puo' quindi essere riportata alla piu' generale nozione di "atto ufficiale" di constatazione: con una flessibile equipollenza fra documenti che, sempre ufficiali quanto a origine e sostanza, siano riconducibili, pur nella diversita' delle relative situazioni, ricorrendo comunque la certezza documentale ai fini del versamento in termini, alla stessa ratio di legge. Il che comporta, indubbiamente, la collocazione paritaria delle situazioni suddette con esclusione di violazione dell'art. 3 Cost. (e meno ancora del successivo art. 53) nei casi in cui la constatazione dell'infrazione sia stata effettuata in forma diversa da quella del procedimento ispettivo ex art. 52 d.P.R. n. 633 del 1972. (Infondatezza, nei sensi di cui in motivazione, in riferimento agli artt. 3 e 53 Cost., della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 58, quarto comma, d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, in parte qua).
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
riuniti i giudizi (ordinanze n. 567/1980 e 239/1981);
dichiara non fondata, nei sensi di cui in motivazione, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 58, quarto comma, d.P.R. 26 ottobre 1972 n. 633 (Istituzione e disciplina dell'imposta sul valore aggiunto) nel testo modificato dall'art. 1 del d.P.R. 29 gennaio 1979 n. 24, sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 53 Cost., con le ordinanze in epigrafe.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 24 aprile 1986.
F.to: LIVIO PALADIN - ANTONIO LA
PERGOLA VIRGILIO ANDRIOLI - GIUSEPPE
FERRARI - FRANCESCO SAJA - GIOVANNI
CONSO - ETTORE GALLO - ALDO
CORASANITI - GIUSEPPE BORZELLINO -
FRANCESCO GRECO - RENATO DELL'ANDRO -
GABRIELE PESCATORE.
ROLANDO GALLI - Cancelliere
Testo integrale
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