Corte costituzionale
Sentenza n. 113/1986
Corte cost., sent. 24 aprile 1986, n. 113
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 113/1986
- Data di deposito
- 24 aprile 1986
- Data di decisione
- 23 aprile 1986
- Esito
- Illegittimità costituzionale
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Giovanni Conso
- Presidente
- PALADIN
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1986:113
Norme oggetto del giudizio
- art. 11, legge n. 772 del 15 dicembre 1972
- art. 37, codice penale militare di pace
- art. 263, codice penale militare di pace
Parametri
Massime
Massima n. 11882
Come si evince dalle disposizioni contenute nella legge 15 dicembre 1972, n. 772, disciplinante la materia dell'obiezione di coscienza (ed in particolare dagli artt. 1, primo comma, 2, primo e secondo comma, 3, terzo comma, 5, 6 e 9), l'accogliemento della domanda di ammissione al servizio sostitutivo civile, comporta per l'obiettore la perdita dello status militare - acquisito al momento dell'arruolamento - con conseguente cessazione della appartenenza alle Forze armate e, quindi, della assoggettabilita' alla giurisdizione militare. Per le stesse ragioni, il discorso sull'ammissione al servizio sostitutivo civile deve ricondursi, piu' che all'ottica dei modi di esplicazione, all'ottica dei limiti del servizio militare obbligatorio, del pari fatti oggetto di riserva di legge dall'art. 52, secondo comma, Cost.. Pertanto, e' costituzionalmente illegittimo, per contrasto con l'art. 103, terzo comma, secondo periodo, della Cost., l'art. 11 della legge 15 dicembre 1972, n. 772, nella parte in cui stabilisce che gli obiettori di coscienza ammessi a prestare servizio sostitutivo civile, siano sottoposti alla giurisdizione dei tribunali militari. Rimangono assorbiti gli altri motivi di illegittimita', prospettati in riferimento agli artt. 25, primo comma, e 52, primo e secondo comma, Cost.. - S. nn. 112/1986, 164/1985, 81/1980, 48/1959 e 29/1958.
Massima n. 11886
Una volta escluso, con la declaratoria d'illegittimita' costituzionale dell'art. 11 della legge 15 dicembre 1972, n. 772, che gli obiettori di coscienza ammessi al servizio sostitutivo civile siano sottoponibili alla giurisdizione militare anziche' a quella del giudice ordinario, restano prive di concreta rilevanza le questioni di legittimita' costituzionale degli artt. 37 e 263 del codice penale militare di pace, sollevate - in riferimento agli artt. 25, primo comma, e 103, terzo comma, Cost. - sotto il profilo, piu' generale, che da dette norme deriverebbe la sottoposizione alla giurisdizione militare degli obiettori di coscienza ammessi al servizio sostitutivo civile. (Inammissibilita', in riferimento agli artt. 25, primo comma, e 103, terzo comma, Cost., delle questioni di legittimita' costituzionale degli artt. 37 e 263 c.p.m.p..)
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
1) dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 11 della legge 15 dicembre 1972, n. 772 (Norme per il riconoscimento dell'obiezione di coscienza), nella parte in cui stabilisce che gli obiettori di coscienza ammessi a prestare servizio sostitutivo civile siano sottoposti alla giurisdizione dei tribunali militari;
2) dichiara inammissibili le questioni di legittimità costituzionale degli artt. 37 e 263 del codice penale militare di pace, sollevate, in riferimento agli artt. 25, primo comma, e 103, terzo comma, della Costituzione, dal Tribunale militare territoriale di Padova con ordinanza del 3 maggio 1979 (r.o. 617 del 1979).
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 23 aprile 1986.
F.to: LIVIO PALADIN - ANTONIO LA
PERGOLA - VIRGILIO ANDRIOLI -
GIUSEPPE FERRARI - FRANCESCO SAJA -
GIOVANNI CONSO - ETTORE GALLO - ALDO
CORASANITI - GIUSEPPE BORZELLINO -
FRANCESCO GRECO - RENATO DELL'ANDRO -
GABRIELE PESCATORE.
GIOVANNI VITALE - Cancelliere
Testo integrale
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