Corte costituzionale

Sentenza n. 108/1986

Corte cost., sent. 23 aprile 1986, n. 108

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
108/1986
Data di deposito
23 aprile 1986
Data di decisione
22 aprile 1986
Esito
Illegittimità costituzionale
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Francesco Saja
Presidente
PALADIN
ECLI
ECLI:IT:COST:1986:108

Norme oggetto del giudizio

  • art. 2, comma 1, legge n. 377 del 25 luglio 1984
  • art. 1, comma 8, decreto-legge n. 12 del 7 febbraio 1985
  • art. 1, comma 9, decreto-legge n. 12 del 7 febbraio 1985
  • legge n. 118 del 5 aprile 1985
  • art. 1, comma 9, bis, decreto-legge n. 12 del 7 febbraio 1985
  • art. 1, comma 9, ter, decreto-legge n. 12 del 7 febbraio 1985
  • art. 1, comma 9, quater, decreto-legge n. 12 del 7 febbraio 1985
  • art. 1, comma 9, quinquies, decreto-legge n. 12 del 7 febbraio 1985

Parametri

Massime

Massima n. 12354

Seppur criticabile sotto il profilo della tecnica legislativa, la collocazione di una norma in un provvedimento legislativo che anche per il titolo appaia rivolto a finalita' diverse dall'oggetto proprio di quella, non da' luogo, di per se', ad un vizio di legittimita' costituzionale, non sussistendo in proposito disposizione alcuna della Carta fondamentale.

Massima n. 12355

L'asserito difetto dei requisiti della necessita' e dell'urgenza (art. 77 Cost.) perde rilievo ove il decreto-legge, sotto tale profilo censurato innanzi alla Corte, sia gia' stato convertito in legge dal Parlamento.

Massima n. 12356

Non potendosi ritenere, a rigor di termini, che sussista sulla norma impugnata un'interpretazione consolidata, in quanto l'esperienza giurisprudenziale risulta esclusivamente dai provvedimenti di rimessione, e, d'altra parte, l'elaborazione dottrinale sia contenuta in limiti estremamente ristretti, non puo' la Corte non soffermarsi sull'oggetto della suddetta disposizione attualmente sottoposta al suo esame.

Massima n. 12357

Se e' vero che le espressioni dei titoli e delle rubriche non hanno forza cogente per l'interprete, e' pero' altrettanto vero che esse non possono considerarsi completamente prive di significato, soprattutto quando vi sia al fondo un problema di scelta legislativa, con i conseguenti riflessi anche di carattere terminologico.

Massima n. 12358

In materia di proroghe ex lege dei rapporti di locazione non abitativa, non e' pertinente il richiamo - quale parametro di legittimita' costituzionale - alla tutela dell'iniziativa economica privata di cui all'art. 41 Cost., non essendo al riguardo ravvisabile alcuna attivita' d'impresa del locatore. - S. nn. 252/1983; 89/1984; 87/1985.

Massima n. 12359

La caducazione, per effetto di sentenza dichiarativa di illegittimita' costituzionale, di una norma abrogatrice (nella specie, l'art. 1, comma 9-bis, del decreto-legge n. 12 del 1985, come convertito nella legge n. 118 dello stesso anno, che interamente ha sostituito, abrogandolo, l'art. 69 della legge n. 392 del 1978) comporta il ripristino della norma precedentemente abrogata, dalla quale saranno, percio', regolati i rapporti giuridici in essa considerati, alla giurisprudenza ordinaria spettando - salvo interventi del legislatore - il compito di risolvere (tenendo conto dei principi cui la pronuncia della Corte si e' ispirata) le incertezze interpretative derivanti dalla temporanea vigenza della norma caducata (e concernenti, nel caso, il decorso dei termini di decadenza stabiliti dall'originario testo dell'art. 69 cit.). - S. n. 107/1974.

Massima n. 12360

Posto che la proprieta' privata, riconosciuta e garantita dall'art. 42, comma secondo, Cost. (in armonia con il principio sancito anche nell'art. 17 della Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo), puo' essere legittimamente compressa dal legislatore ordinario solo quando esiga la necessita' di soddisfare un interesse generale, nel che si sostanzia il limite della "funzione sociale", ne consegue che il regime vincolistico delle locazioni di immobili urbani intanto risulta conforme alla Costituzione in quanto abbia un carattere temporaneo e straordinario, essendo altrimenti incompatibile, se ulteriormente protratto dopo vari decenni di vigenza, con la tutela attribuita a detto diritto, e la violazione di un diritto costituzionalmente garantito non puo' d'altra parte escludersi sol perche' essa sia temporalmente limitata. Pertanto e' costituzionalmente illegittimo - per contrasto con il parametro suindicato - l'art. 2, comma primo, della legge 25 luglio 1984, n. 377 (contenente norme correttive ed integrative degli artt. 24 e 67 della legge 27 luglio 1978, n. 392, c.d. dell'"equo canone"), con il quale le scadenze dei contratti di cui all'art. 67, primo comma lett. a), della legge n. 392 (stipulati, cioe', prima del 31 dicembre 1964), sono state prorogate al 31 dicembre 1974, dato che: per i rapporti di locazione immobiliare non abitativa gia' soggetti a proroga al momento dell'entrata in vigore della legge n. 392 del 1978, l'art. 67, comma primo, stessa legge, ha previsto un regime transitorio di proroghe legali (di diversa entita' temporale) la cui durata - protratta per un biennio dall'art. 15-bis del decreto-legge n. 9 del 1982, convertito nella legge n. 94 dello stesso anno - non e' suscettibile di proroghe ulteriori, pena il perpetuarsi del regime civilistico (previgente alla legge n. 392 ed inconciliabile con la nuova regolamentazione delle locazioni degli immobili urbani da essa introdotto); la proroga (semestrale) in questione ha perdippiu' determinato quell'ulteriore pendenza dei rapporti suddetti che ha funzionato come presupposto indefettibile delle successive protrazioni autoritative (inconcepibili, altrimenti, come tali, per l'esaurirsi dei medesimi rapporti) disposte dal comma nono-bis dell'art. 1, decreto-legge n. 12 del 1985 (come convertito nella legge n. 118 dello stesso anno). - Sul carattere straordinario e temporaneo che deve avere la disciplina vincolistica delle locazioni di immobili urbani per risultare compatibile con la Costituzione, v. S. nn. 3/1976; 225/1976; 89/1984.

Massima n. 12361

A norma dell'art. 27 della legge 11 marzo 1953, n. 87, la Corte, quando accoglie una istanza o un ricorso relativo a questioni di legittimita' costituzionale di una legge o di un atto avente forza di legge, dichiara, altresi', quali sono le altre disposizioni legislative la cui illegittimita' deriva come conseguenza della decisione adottata. Va pertanto dichiarato costituzionalmente illegittimo - in applicazione di detta disposizione - l'art. 1, commi 8 e 9, del decreto-legge 7 febbraio 1985, n. 12 (che prevede misure finanziarie in favore delle aree ad alta tensione abitativa), come convertito nella legge 5 aprile 1985, n. 118, il quale - ulteriomente prorogando al 30 giugno 1985 i contratti di locazione non abitativa di cui all'art. 67, primo comma, lett. a), legge n. 392 del 1978, e disciplinando la misura dell'aumento del canone per il periodo di proroga - ha ampliato la portata normativa dell'art. 2, comma primo, legge n. 377 del 1984 - gia' ritenuto costituzionalmente illegittimo - risultando, in via conseguenziale, parimenti viziato. - S. n. 108/1986, massima sub G).

Massima n. 12362

La normativa di cui all'art. 1, commi 9 bis, 9 ter, 9 quater e 9 quinquies del decreto-legge 7 febbraio 1985, n. 12 (che prevede misure finanziarie in favore delle aree ad alta tensione abitativa), convertito nella legge 5 aprile 1985, n. 118 - pur diretta, secondo le intenzioni risultanti dai lavori preparatori, a ricondurre, entro il regime "ordinario" della legge n. 392 del 1978, i rapporti di locazione non abitativa in corso al momento dell'entrata in vigore di tale legge (e, in via transitoria, da essa "prorogati", ex art. 67, o coattivamente protratti, ex art. 71) - ha, in realta', introdotto un'ulteriore proroga legale, non altrimenti dovendosi qualificare la c.d. rinnovazione (esannale o - nel caso di immobili adibiti ad albergo - novennale) di cui all'art. 1, comma 9 bis, cit., in quanto, diversamente dalla rinnovazione di cui agli artt. 28 e 29 legge n. 392, e' coattivamente imposta durante la pendenza del rapporto, e, dunque, prescinde dalla volonta' del locatore. Ne' rileva, in contrario, l'aumentata entita' del canone - che comunque non corrisponde a quello di mercato (come invece previsto, per le locazioni non abitative, dalla legge n. 392) - essendo bensi', ancorato all'irrazionale meccanismo di rivalutazione del canone iniziale (sovente non piu' significativo, per il mutato grado di sviluppo della zona in cui l'immobile e' ubicato); onde il detto comma 9 bis, dell'art. 1 cit., si risolve nella reiterazione dell'eccezionale disciplina vincolistica, previgente alla legge n. 392, non piu' compatibile con l'attuale quadro normativo caratterizzato dall'esistenza del nuovo regime organico delle locazioni urbane da tale legge introdotto, ed e', percio' illegittimo - al pari delle successive norme (concernenti la disdetta del locatore, la efficacia dei provvedimenti di rilascio e i giudizi in corso) che in esso trovano il necessario presupposto - poiche' determina, in contrasto con l'art. 42, comma secondo, Cost., una compressione del diritto di proprieta' non giustificata da necessita' di tutela di un interesse generale. Anche violato risulta - sotto profili diversi - l'art. 3 Cost., giacche' la mera rivalutazione del canone iniziale consente al limitato numero dei conduttori beneficianti della proroga di realizzare un ingiustificato lucro rispetto a quelli che gia' operano con il canone corrente di mercato; e per altro verso, in quanto, essendosi disposta una proroga indifferenziata che non tiene conto delle condizioni economiche del conduttore e del locatore, categorie di conduttori economicamente piu' forti potrebbero arricchirsi ai danni di categorie di locatori economicamente piu' deboli. Di conseguenza, vanno dichiarati costituzionalmente illegittimi - per contrasto con gli artt. 42, comma secondo, e 3 Cost. - i commi suindicati, aggiunti dalla legge di conversione. - S. n. 3 /1976.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

riuniti i giudizi:

1) dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 2, primo comma, l. 25 luglio 1984 n. 377;

2) in applicazione dell'art. 27 l. 11 marzo 1953 n. 87, dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 1, commi 8 e 9, del d.l. 7 febbraio 1985 n. 12 convertito nella l. 5 aprile 1985 n. 118;

3) dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 1, commi 9 bis, 9 ter e 9 quater e 9 quinquies, del cit. d.l. 7 febbraio 1985 n. 12 convertito nella legge 5 aprile 1985 n. 118.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 22 aprile 1986.

F.to: LIVIO PALADIN - ANTONIO LA

PERGOLA - VIRGILIO ANDRIOLI -

GIUSEPPE FERRARI - FRANCESCO SAJA -

GIOVANNI CONSO ETTORE GALLO -

GIUSEPPE BORZELLINO - FRANCESCO GRECO

- RENATO DELL'ANDRO - GABRIELE

PESCATORE - UGO SPAGNOLI - FRANCESCO

PAOLO CASAVOLA.

GIOVANNI VITALE - Cancelliere

Testo integrale

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