Corte costituzionale
Ordinanza n. 97/1986
Corte cost., ord. 14 aprile 1986, n. 97
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Ordinanza
- Numero
- 97/1986
- Data di deposito
- 14 aprile 1986
- Data di decisione
- 9 aprile 1986
- Esito
- Non fondatezza
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Francesco Greco
- Presidente
- PALADIN
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1986:97
Norme oggetto del giudizio
- art. 3, comma 1, legge n. 152 del 8 marzo 1968
Parametri
Massime
Massima n. 12343
E' manifestamente infondata la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 3, comma primo, della legge 8 marzo 1968, n. 152 (Nuove norme in materia previdenziale per il personale degli enti locali), denunziato, per contrasto con gli artt. 3, comma primo, e 38, comma secondo, Cost., nella parte in cui subordina il conseguimento del diritto all'indennita' premio di servizio, da parte dei superstiti del dipendente dell'ente locale, al requisito della maturazione, da parte dello stesso dipendente, dell'anzianita' minima di quindici anni di servizio, utili ai fini della pensione indiretta. La questione e' stata infatti sollevata, sotto un primo profilo, in base alla disparita' di trattamento di detti soggetti rispetto sia ai dipendenti civili e militari dello Stato (e loro superstiti) che hanno diritto alla indennita' di buonuscita sia ai dipendenti degli enti locali (e loro superstiti), i quali, avendo diritto all'indennita' premio, si siano avvalsi della facolta' di ricongiunzione, poiche', in entrambi i casi, si prescinde dall'anzianita' di servizio; ed inoltre, sotto un secondo profilo, in quanto non attuerebbe la funzione previdenziale dell'indennita' premio, determinando una compressione del sistema di sicurezza sociale, delineabile ai sensi dell'art. 38 Cost.. Senonche', sotto il primo profilo, non avendo l'ordinanza prospettato nuovi argomenti al riguardo, valgono le considerazioni per cui analoga questione e' stata dichiarata infondata, e che, sebbene svolte a proposito delle condizioni per l'erogazione della indennita' premio in forma diretta, sono esattamente trasponibili anche alla fattispecie in esame, la quale presuppone il diritto del dante causa. Mentre, riguardo al secondo profilo, non appare conferente il richiamo all'art. 38 Cost., poiche' se lo Stato ha ritenuto le assicurazioni sociali le piu' idonee a garantire ai beneficiari la sicurezza del soddisfacimento delle necessita' di vita, a seguito della cessazione o riduzione delle attivita' lavorative (o per vecchiaia o per malattia o per invalidita' o per infortunio o per disoccupazione) e' certamente demandata alla discrezione del legislatore la scelta dei tempi e dei modi per l'attuazione della completa parificazione di situazioni che pure, fino a quel momento, erano tali da giustificare, ragionevolmente, una diversita' di trattamento facendo cessare squilibri e sperequazioni verificatesi tra categorie e categorie. - S. n. 46/1983; S. nn. 160/1974, 65/1979 e 221/1985.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 3, primo comma, della legge 8 marzo 1968, n. 152, sollevata dal T.A.R. per il Molise, con l'ordinanza in epigrafe, in relazione agli artt. 3, primo comma, e 38, secondo comma, Cost..
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 9 aprile 1986.
F.to: LIVIO PALADIN - VIRGILIO
ANDRIOLI - GIUSEPPE FERRARI -
FRANCESCO SAJA - GIOVANNI CONSO -
ETTORE GALLO - ALDO CORASANITI -
GIUSEPPE BORZELLINO - FRANCESCO GRECO
- RENATO DELL'ANDRO - GABRIELE
PESCATORE - UGO SPAGNOLI - FRANCESCO
PAOLO CASAVOLA.
GIOVANNI VITALE - Cancelliere
Testo integrale
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