Corte costituzionale

Ordinanza n. 97/1986

Corte cost., ord. 14 aprile 1986, n. 97

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Ordinanza
Numero
97/1986
Data di deposito
14 aprile 1986
Data di decisione
9 aprile 1986
Esito
Non fondatezza
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Francesco Greco
Presidente
PALADIN
ECLI
ECLI:IT:COST:1986:97

Norme oggetto del giudizio

  • art. 3, comma 1, legge n. 152 del 8 marzo 1968

Parametri

Massime

Massima n. 12343

E' manifestamente infondata la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 3, comma primo, della legge 8 marzo 1968, n. 152 (Nuove norme in materia previdenziale per il personale degli enti locali), denunziato, per contrasto con gli artt. 3, comma primo, e 38, comma secondo, Cost., nella parte in cui subordina il conseguimento del diritto all'indennita' premio di servizio, da parte dei superstiti del dipendente dell'ente locale, al requisito della maturazione, da parte dello stesso dipendente, dell'anzianita' minima di quindici anni di servizio, utili ai fini della pensione indiretta. La questione e' stata infatti sollevata, sotto un primo profilo, in base alla disparita' di trattamento di detti soggetti rispetto sia ai dipendenti civili e militari dello Stato (e loro superstiti) che hanno diritto alla indennita' di buonuscita sia ai dipendenti degli enti locali (e loro superstiti), i quali, avendo diritto all'indennita' premio, si siano avvalsi della facolta' di ricongiunzione, poiche', in entrambi i casi, si prescinde dall'anzianita' di servizio; ed inoltre, sotto un secondo profilo, in quanto non attuerebbe la funzione previdenziale dell'indennita' premio, determinando una compressione del sistema di sicurezza sociale, delineabile ai sensi dell'art. 38 Cost.. Senonche', sotto il primo profilo, non avendo l'ordinanza prospettato nuovi argomenti al riguardo, valgono le considerazioni per cui analoga questione e' stata dichiarata infondata, e che, sebbene svolte a proposito delle condizioni per l'erogazione della indennita' premio in forma diretta, sono esattamente trasponibili anche alla fattispecie in esame, la quale presuppone il diritto del dante causa. Mentre, riguardo al secondo profilo, non appare conferente il richiamo all'art. 38 Cost., poiche' se lo Stato ha ritenuto le assicurazioni sociali le piu' idonee a garantire ai beneficiari la sicurezza del soddisfacimento delle necessita' di vita, a seguito della cessazione o riduzione delle attivita' lavorative (o per vecchiaia o per malattia o per invalidita' o per infortunio o per disoccupazione) e' certamente demandata alla discrezione del legislatore la scelta dei tempi e dei modi per l'attuazione della completa parificazione di situazioni che pure, fino a quel momento, erano tali da giustificare, ragionevolmente, una diversita' di trattamento facendo cessare squilibri e sperequazioni verificatesi tra categorie e categorie. - S. n. 46/1983; S. nn. 160/1974, 65/1979 e 221/1985.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 3, primo comma, della legge 8 marzo 1968, n. 152, sollevata dal T.A.R. per il Molise, con l'ordinanza in epigrafe, in relazione agli artt. 3, primo comma, e 38, secondo comma, Cost..

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 9 aprile 1986.

F.to: LIVIO PALADIN - VIRGILIO

ANDRIOLI - GIUSEPPE FERRARI -

FRANCESCO SAJA - GIOVANNI CONSO -

ETTORE GALLO - ALDO CORASANITI -

GIUSEPPE BORZELLINO - FRANCESCO GRECO

- RENATO DELL'ANDRO - GABRIELE

PESCATORE - UGO SPAGNOLI - FRANCESCO

PAOLO CASAVOLA.

GIOVANNI VITALE - Cancelliere

Testo integrale

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