Corte costituzionale
Ordinanza n. 9/1986
Corte cost., ord. 14 gennaio 1986, n. 9
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Ordinanza
- Numero
- 9/1986
- Data di deposito
- 14 gennaio 1986
- Data di decisione
- 8 gennaio 1986
- Esito
- Non fondatezza
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Oronzo Reale
- Presidente
- PALADIN
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1986:9
Norme oggetto del giudizio
Parametri
Massime
Massima n. 12269
E' manifestamente infondata, in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione, la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 244, secondo comma, del codice civile, nella parte in cui non dispone, per il caso previsto dal n. 3 dell'art. 235 stesso codice, che il termine per l'azione di disconoscimento decorra dal giorno in cui il marito e' venuto a conoscenza dell'adulterio della moglie. La norma impugnata, in parte qua, e' stata infatti gia' dichiarata illegittima. - S. n. 134/1985.
Massima n. 12270
E' manifestamente inammissibile per irrilevanza, la questione di legittimita' costituzionale, sollevata in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione, dell'art. 244, secondo comma, codice civile, nella parte in cui dispone che l'azione di disconoscimento sia proponibile dal padre, entro il termine decorrente dalla nascita del figlio o dalla relativa notizia anziche' dalla conoscenza dei fatti che consentono il disconoscimento, relativamente ad ipotesi diverse dall'adulterio della moglie, laddove il giudizio a quo riguardava un caso di disconoscimento per adulterio.
Massima n. 12271
La questione di legittimita' costituzionale sollevata in via incidentale va esaminata dalla Corte solo nei limiti in cui risulti rilevante nel processo a quo.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
1) dichiara manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 244, secondo comma, del codice civile, nella parte in cui non dispone, per il caso previsto dal n. 3 dell'art. 235 stesso codice, che il termine per l'azione di disconoscimento decorra dal giorno in cui il marito è venuto a conoscenza dell'adulterio della moglie, sollevate dai tribunali di Savona e di Napoli con le ordinanze di cui in epigrafe (questione già dichiarata fondata con sentenza n. 134 del 1985);
2) dichiara manifestamente inammissibile la questione, di legittimità costituzionale dell'art. 244, secondo comma, codice civile, nella parte in cui dispone che l'azione di disconoscimento sia proponibile dal padre entro il termine decorrente dalla nascita del figlio o dalla relativa notizia e non dalla conoscenza dei fatti che rendono ammissibile il disconoscimento, limitatamente alle ipotesi diverse dall'adulterio della moglie, sollevata con l'ordinanza del tribunale di Savona emessa in data l giugno 1984 (n. 1277 del reg. ord. 1984) di cui in epigrafe.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, l'8 gennaio 1986.
F.to: LIVIO PALADIN - ORONZO REALE -
BRUNETTO BUCCIARELLI DUCCI - ALBERTO
MALAGUGINI - ANTONIO LA PERGOLA -
VIRGILIO ANDRIOLI - GIUSEPPE FERRARI
- FRANCESCO SAJA - GIOVANNI CONSO -
ETTORE GALLO - ALDO CORASANITI
GIUSEPPE BORZELLINO - FRANCESCO GRECO
- RENATO DELL'ANDRO.
GIOVANNI VITALE - Cancelliere
Testo integrale
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