Corte costituzionale

Ordinanza n. 9/1986

Corte cost., ord. 14 gennaio 1986, n. 9

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Ordinanza
Numero
9/1986
Data di deposito
14 gennaio 1986
Data di decisione
8 gennaio 1986
Esito
Non fondatezza
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Oronzo Reale
Presidente
PALADIN
ECLI
ECLI:IT:COST:1986:9

Norme oggetto del giudizio

Parametri

Massime

Massima n. 12269

E' manifestamente infondata, in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione, la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 244, secondo comma, del codice civile, nella parte in cui non dispone, per il caso previsto dal n. 3 dell'art. 235 stesso codice, che il termine per l'azione di disconoscimento decorra dal giorno in cui il marito e' venuto a conoscenza dell'adulterio della moglie. La norma impugnata, in parte qua, e' stata infatti gia' dichiarata illegittima. - S. n. 134/1985.

Massima n. 12270

E' manifestamente inammissibile per irrilevanza, la questione di legittimita' costituzionale, sollevata in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione, dell'art. 244, secondo comma, codice civile, nella parte in cui dispone che l'azione di disconoscimento sia proponibile dal padre, entro il termine decorrente dalla nascita del figlio o dalla relativa notizia anziche' dalla conoscenza dei fatti che consentono il disconoscimento, relativamente ad ipotesi diverse dall'adulterio della moglie, laddove il giudizio a quo riguardava un caso di disconoscimento per adulterio.

Massima n. 12271

La questione di legittimita' costituzionale sollevata in via incidentale va esaminata dalla Corte solo nei limiti in cui risulti rilevante nel processo a quo.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

1) dichiara manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 244, secondo comma, del codice civile, nella parte in cui non dispone, per il caso previsto dal n. 3 dell'art. 235 stesso codice, che il termine per l'azione di disconoscimento decorra dal giorno in cui il marito è venuto a conoscenza dell'adulterio della moglie, sollevate dai tribunali di Savona e di Napoli con le ordinanze di cui in epigrafe (questione già dichiarata fondata con sentenza n. 134 del 1985);

2) dichiara manifestamente inammissibile la questione, di legittimità costituzionale dell'art. 244, secondo comma, codice civile, nella parte in cui dispone che l'azione di disconoscimento sia proponibile dal padre entro il termine decorrente dalla nascita del figlio o dalla relativa notizia e non dalla conoscenza dei fatti che rendono ammissibile il disconoscimento, limitatamente alle ipotesi diverse dall'adulterio della moglie, sollevata con l'ordinanza del tribunale di Savona emessa in data l giugno 1984 (n. 1277 del reg. ord. 1984) di cui in epigrafe.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, l'8 gennaio 1986.

F.to: LIVIO PALADIN - ORONZO REALE -

BRUNETTO BUCCIARELLI DUCCI - ALBERTO

MALAGUGINI - ANTONIO LA PERGOLA -

VIRGILIO ANDRIOLI - GIUSEPPE FERRARI

- FRANCESCO SAJA - GIOVANNI CONSO -

ETTORE GALLO - ALDO CORASANITI

GIUSEPPE BORZELLINO - FRANCESCO GRECO

- RENATO DELL'ANDRO.

GIOVANNI VITALE - Cancelliere

Testo integrale

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