Corte costituzionale

Ordinanza n. 85/1986

Corte cost., ord. 2 aprile 1986, n. 85

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Ordinanza
Numero
85/1986
Data di deposito
2 aprile 1986
Data di decisione
20 marzo 1986
Esito
Manifesta infondatezza
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Gabriele Pescatore
Presidente
PALADIN
ECLI
ECLI:IT:COST:1986:85

Norme oggetto del giudizio

  • art. 106, decreto del Presidente della Repubblica n. 616 del 24 luglio 1977
  • art. 3, legge della Regione Emilia Romagna n. 5 del 13 gennaio 1978
  • art. 4, legge n. 382 del 22 luglio 1975

Parametri

Massime

Massima n. 12326

E' manifestamente infondata la questione di legittimita' costituzionale degli artt. 106 d.P.R. 24 luglio 1977, n. 616 (Attuazione della delega di cui all'art. 1 della legge 22 luglio 1975, n. 382), e 3 della legge della regione Emilia-Romagna 13 gennaio 1978, n. 5 (Modifica della legge regionale 24 marzo 1975, n. 18, relativamente alle deleghe per espropriazione e per occupazione temporanea e di urgenza per pubblica utilita'), denunciati in quanto - delegando ai comuni le funzioni amministrative concernenti le occupazioni temporanee e d'urgenza attinenti ad opere pubbliche o di pubblica utilita' la cui esecuzione e' di loro pertinenza - violerebbero l'art. 97 Cost.. Questioni analoghe sono state dichiarate non fondate e successivamente manifestamente infondate, ne' sono stati dedotti motivi nuovi che possano indurre diversa decisione. - S. nn. 355/1985 e 319/1983; O. nn. 42, 71, 158/1984 e 267/1985.

Massima n. 12327

E' manifestamente infondata la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 4 legge 22 luglio 1975, n. 382 (Norme sull'ordinamento regionale e sulla organizzazione della pubblica amministrazione), denunciato in quanto, attribuendo ai comitati regionali di controllo, anziche' ad un organo statale, controlli sulle deliberazioni degli enti locali nelle materie a questi delegate dalle regioni, violerebbe l'art. 125, primo comma, Cost.. Questione analoga e' stata infatti gia' dichiarata non fondata, ne' sono stati dedotti motivi nuovi che possano indurre a diversa decisione. - S. n. 355/1985.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara la manifesta infondatezza delle questioni di legittimità costituzionale degli artt. 106 d.P.R. 24 luglio 1977, n. 616 ("Attuazione della delega di cui all'art. 1 della legge 22 luglio 1975, n. 382"), 3 della legge regionale Emilia-Romagna 13 gennaio 1978, n. 5 ("Modifica della legge regionale 24 marzo 1975, n. 18, relativamente alle deleghe per espropriazione e per occupazione temporanea e di urgenza per pubblica utilità"), nonché dell'art. 4 della legge 22 luglio 1975, n. 382 ("Norme sull'ordinamento regionale e sulla organizzazione della pubblica amministrazione"), sollevate con l'ordinanza indicata in epigrafe del T.A.R. per l'Emilia-Romagna in riferimento agli artt. 97 e 125, primo comma, Cost..

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 20 marzo 1986.

F.to: LIVIO PALADIN - VIRGILIO

ANDRIOLI - GIUSEPPE FERRARI -

FRANCESCO SAJA - GIOVANNI CONSO -

ETTORE GALLO - ALDO CORASANITI -

GIUSEPPE BORZELLINO - FRANCESCO GRECO

- RENATO DELL'ANDRO - GABRIELE

PESCATORE - UGO SPAGNOLI - FRANCESCO

PAOLO CASAVOLA.

GIOVANNI VITALE - Cancelliere

Testo integrale

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