Corte costituzionale
Ordinanza n. 82/1986
Corte cost., ord. 2 aprile 1986, n. 82
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Ordinanza
- Numero
- 82/1986
- Data di deposito
- 2 aprile 1986
- Data di decisione
- 20 marzo 1986
- Esito
- Manifesta infondatezza
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Gabriele Pescatore
- Presidente
- PALADIN
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1986:82
Norme oggetto del giudizio
- art. 9, legge della Regione Emilia Romagna n. 18 del 24 marzo 1975
- art. 2, comma 2, legge della Regione siciliana n. 35 del 10 agosto 1978
- art. 106, ultimo co., decreto del Presidente della Repubblica n. 616 del 24 luglio 1977
Parametri
Massime
Massima n. 12323
E' manifestamente infondata la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 9 della legge della regione Emilia- Romagna 24 marzo 1975, n. 18 (Riordinamento delle funzioni amministrative e nuove procedure in materia di urbanistica, di edilizia residenziale, agevolata e convenzionata, nonche' di viabilita', acquedotti e lavori pubblici di interesse regionale, trasferite o delegate alla Regione ai sensi della legge 22 ottobre 1971, n. 865 ed al decreto del Presidente della Repubblica 15 gennaio 1972, n. 8. Deleghe in materia di espropriazione per pubblica utilita'), sollevata in riferimento all'art. 97 Cost. nonche' la questione di legittimita' costituzionale degli artt. 2, comma secondo, della legge della regione Sicilia 10 agosto 1978, n. 35 (Nuove norme in materia di lavori pubblici e per l'acceleramento e la semplificazione delle relative procedure), e 106, ultimo comma, del d.P.R. 24 luglio 1977, n. 616 (Attuazione della delega di cui all'art. 1 della legge 22 luglio 1975, n. 382) impugnati in riferimento agli artt.42 e 97 Cost.. Tali norme invero, sono state censurate in quanto, attribuendo ai comuni le competenze ad esercitare funzioni amministrative in materia espropriativa per le opere di loro spettanza, non garantirebbero la proprieta' privata e l'imparzialita' dell'azione amministrativa, essendo gli stessi comuni promotori e beneficiari dei procedimenti espropriativi. Ma, questioni in tutto consimili sono gia' state dichiarate non fondate e successivamente manifestamente infondate, ne' sono stati dedotti motivi nuovi che possano indurre a discostarsi da tali decisioni. - S. nn. 355/1985 e 319/1983; O. nn. 42, 71, 158/1984 e 267/1985.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara la manifesta infondatezza delle questioni di legittimità costituzionale dell'art. 9 della legge regionale dell'Emilia-Romagna 24 marzo 1975, n. 18 ("Riordinamento delle funzioni amministrative e nuove procedure in materia di urbanistica, di edilizia residenziale, agevolata e convenzionata, nonché di viabilità, acquedotti e lavori pubblici di interesse regionale, trasferite o delegate alla Regione ai sensi della legge 22 ottobre 1971, n. 865 ed al decreto del Presidente della Repubblica 15 gennaio 1972, n. 8. Deleghe in materia di espropriazione per pubblica utilità"), dell'art. 2, secondo comma, della legge regionale della Sicilia 10 agosto 1978, n. 35 ("Nuove norme in materia di lavori pubblici e per l'acceleramento e la semplificazione delle relative procedure"), dell'art. 106, ultimo comma, del d.P.R. 24 luglio 1977, n. 616 ("Attuazione della delega di cui all'art. 1 della legge 22 luglio 1975, n. 382"), sollevate con le ordinanze di cui in epigrafe in riferimento agli artt. 42 e 97 Cost..
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 20 marzo 1986.
F.to: LIVIO PALADIN - VIRGILIO
ANDRIOLI - GIUSEPPE FERRARI -
FRANCESCO SAJA - GIOVANNI CONSO -
ETTORE GALLO - ALDO CORASANITI -
GIUSEPPE BORZELLINO - FRANCESCO GRECO
- RENATO DELL'ANDRO - GABRIELE
PESCATORE - UGO SPAGNOLI - FRANCESCO
PAOLO CASAVOLA.
GIOVANNI VITALE - Cancelliere
Testo integrale
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