Corte costituzionale

Ordinanza n. 78/1986

Corte cost., ord. 2 aprile 1986, n. 78

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Ordinanza
Numero
78/1986
Data di deposito
2 aprile 1986
Data di decisione
20 marzo 1986
Esito
Manifesta inammissibilità
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Giovanni Conso
Presidente
PALADIN
ECLI
ECLI:IT:COST:1986:78

Norme oggetto del giudizio

  • art. 56, legge n. 354 del 26 luglio 1975
  • art. 96, decreto del Presidente della Repubblica n. 431 del 29 aprile 1976

Parametri

Massime

Massima n. 12319

E' manifestamente inammissibile la questione di legittimita' costituzionale, dell'art. 56 della legge 26 luglio 1975, n. 354 (Norme sull'ordinamento penitenziario e sulla esecuzione delle misure privative e limitative della liberta'), "cosi' come integrato" dall'art. 96 del d.P.R. 29 aprile 1976, n. 431 (Approvazione del regolamento di esecuzione della l. 26 luglio 1975, n. 354), impugnato - in riferimento agli artt. 3 e 24 Cost. - in quanto prevede, per la presentazione della richiesta di remissione del debito, relativo a spese di procedimento e di mantenimento, termini perentori, individuati in relazione alla data di dimissione del condannato o dell'internato. Infatti, identica questione e' stata gia' decisa, nel senso della inammissibilita', sul rilievo che l'art. 96 del d.P.R. 29 aprile 1976, n. 431 (novellato dall'art. 9 del d.P.R. 24 maggio 1977, n. 339) - unico precetto che stabilisca limiti di tempo, sia iniziali sia finali, per la presentazione della "richiesta" o della "proposta" di remissione del debito - e' inserito in un testo normativo privo di forza di legge e come tale non suscettibile di sindacato da parte della Corte; mentre l'art. 56 della legge 26 luglio 1975, n. 354, non contemplando, ne' implicitamente ne' tanto meno esplicitamente, la necessita' di alcuna integrazione circa i termini per l'esercizio del diritto ivi previsto, non puo' essere coinvolto nella proposta denuncia di illegittimita'. - S. n. 51/1984.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 56 della legge 26 luglio 1975, n. 354, "Così come integrato" dall'art. 96 del d.P.R. 29 aprile 1976, n. 431, sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione, dal Magistrato di sorveglianza presso il Tribunale per i minorenni di Torino con ordinanza del 4 aprile 1984.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 20 marzo 1986.

F.to: LIVIO PALADIN - VIRGILIO

ANDRIOLI - GIUSEPPE FERRARI -

FRANCESCO SAJA - GIOVANNI CONSO -

ETTORE GALLO - ALDO CORASANITI -

GIUSEPPE BORZELLINO - FRANCESCO GRECO

- RENATO DELL'ANDRO - GABRIELE

PESCATORE - UGO SPAGNOLI - FRANCESCO

PAOLO CASAVOLA.

GIOVANNI VITALE - Cancelliere

Testo integrale

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