Corte costituzionale
Ordinanza n. 75/1986
Corte cost., ord. 2 aprile 1986, n. 75
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Ordinanza
- Numero
- 75/1986
- Data di deposito
- 2 aprile 1986
- Data di decisione
- 20 marzo 1986
- Esito
- Restituzione degli atti
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Giovanni Conso
- Presidente
- PALADIN
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1986:75
Norme oggetto del giudizio
- art. 15, comma 3, legge n. 10 del 28 gennaio 1977
Parametri
Massime
Massima n. 12316
Vanno restituiti gli atti al giudice a quo relativamente alle questioni di legittimita' costituzionale - sollevate rispettivamente in riferimento agli artt. 27 e 42, terzo comma, Cost. e all'art. 42, terzo comma, Cost. - dell'art. 15, terzo comma, legge 28 gennaio 1977, n. 10 (Norme per la edificabilita' dei suoli), nella parte in cui prevede per opere eseguite in totale difformita' o in assenza della concessione, l'acquisizione gratuita, al patrimonio indisponibile del Comune, dell'immobile e del suolo su cui l'immobile stesso insiste (e cio' anche nei confronti del proprietario che non sia autore dell'abuso). Infatti, dopo la pronuncia delle ordinanze di rimessione, e' entrata in vigore la legge 28 febbraio 1985, n. 47, il cui art. 31, primo comma, legittima i proprietari di opere abusive ultimate entro il 31 ottobre 1983 a presentare richiesta di concessione in sanatoria e il conseguimento di tale sanatoria comporta, a norma dell'art. 38, quarto comma, della stessa legge n. 47/1985 (come modificato dall'art. 5-ter del decreto-legge 23 aprile 1985, n. 146, convertito nella legge 21 giugno 1985, n. 298), l'inapplicabilita' delle previste sanzioni amministrative. Pertanto, potendo gli interessati evitare le sanzioni contro le quali hanno proposto ricorso, spetta al giudice a quo accertare se, alla stregua della normativa sopravvenuta, le questioni sollevate siano tuttora rilevanti. - S. nn. 109/1985, 310/1983; O. n. 32/1983.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
ordina la restituzione degli atti al Tribunale amministrativo regionale della Campania.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 20 marzo 1986.
F.to: LIVIO PALADIN - ANTONIO LA
PERGOLA - VIRGILIO ANDRIOLI -
GIUSEPPE FERRARI - FRANCESCO SAJA -
GIOVANNI CONSO - ETTORE GALLO - ALDO
CORASANITI - GIUSEPPE BORZELLINO -
FRANCESCO GRECO - RENATO DELL'ANDRO -
GABRIELE PESCATORE - UGO SPAGNOLI -
FRANCESCO PAOLO CASAVOLA.
GIOVANNI VITALE - Cancelliere
Testo integrale
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