Corte costituzionale

Ordinanza n. 67/1986

Corte cost., ord. 26 marzo 1986, n. 67

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Ordinanza
Numero
67/1986
Data di deposito
26 marzo 1986
Data di decisione
19 marzo 1986
Esito
Manifesta infondatezza
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Virgilio Andrioli
Presidente
PALADIN
ECLI
ECLI:IT:COST:1986:67

Norme oggetto del giudizio

  • art. 1, legge n. 607 del 22 luglio 1966
  • art. 5, legge n. 607 del 22 luglio 1966

Parametri

Massime

Massima n. 12308

E' manifestamente infondata la questione di legittimita' costituzionale degli artt. 1 e 5 legge 22 luglio 1966, n. 607 (Norme in materia di enfiteusi e prestazioni fondiarie) sollevata - in riferimento agli artt. 3 e 42, comma terzo, Cost. - in base all'assunto che nelle disposizioni censurate non si sarebbe tenuto conto, nella determinazione del capitale di affranco di fondi concessi in enfiteusi, del valore economico dei fabbricati costituenti accessioni dei fondi stessi. In precedenti decisioni della Corte, infatti, nel reddito colpito dall'imposta sui terreni (base del calcolo del capitale di affranco) si e' ritenuto compreso anche il reddito dei pertinenti fabbricati; ne' il giudice a quo ha esposto motivi atti ad indurre a modificare tale orientamento, confortato peraltro dalla dottrina dominante nel campo tributario. - S. n. 65/1957; O. n. 102/1969.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale degli artt. 1 e 5 l. 22 luglio 1966, n. 607 (norme in materia di enfiteusi e prestazioni fondiarie) sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 42 comma terzo Cost., nella parte in cui nella determinazione del capitale di affranco di fondi concessi in enfiteusi non si tiene conto del valore economico dei fabbricati costituenti accessioni dei fondi stessi, con ordinanza 2 agosto 1978 del Tribunale di Salerno, sezione specializzata per le controversie agrarie (n. 681 R.O. 1978).

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 19 marzo 1986.

F.to: LIVIO PALADIN - VIRGILIO

ANDRIOLI - GIUSEPPE FERRARI -

FRANCESCO SAJA - GIOVANNI CONSO -

ETTORE GALLO - ALDO CORASANITI -

GIUSEPPE BORZELLINO - FRANCESCO GRECO

- RENATO DELL'ANDRO - GABRIELE

PESCATORE - UGO SPAGNOLI - FRANCESCO

PAOLO CASAVOLA.

GIOVANNI VITALE - Cancelliere

Testo integrale

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