Corte costituzionale
Ordinanza n. 67/1986
Corte cost., ord. 26 marzo 1986, n. 67
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Ordinanza
- Numero
- 67/1986
- Data di deposito
- 26 marzo 1986
- Data di decisione
- 19 marzo 1986
- Esito
- Manifesta infondatezza
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Virgilio Andrioli
- Presidente
- PALADIN
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1986:67
Norme oggetto del giudizio
- art. 1, legge n. 607 del 22 luglio 1966
- art. 5, legge n. 607 del 22 luglio 1966
Parametri
Massime
Massima n. 12308
E' manifestamente infondata la questione di legittimita' costituzionale degli artt. 1 e 5 legge 22 luglio 1966, n. 607 (Norme in materia di enfiteusi e prestazioni fondiarie) sollevata - in riferimento agli artt. 3 e 42, comma terzo, Cost. - in base all'assunto che nelle disposizioni censurate non si sarebbe tenuto conto, nella determinazione del capitale di affranco di fondi concessi in enfiteusi, del valore economico dei fabbricati costituenti accessioni dei fondi stessi. In precedenti decisioni della Corte, infatti, nel reddito colpito dall'imposta sui terreni (base del calcolo del capitale di affranco) si e' ritenuto compreso anche il reddito dei pertinenti fabbricati; ne' il giudice a quo ha esposto motivi atti ad indurre a modificare tale orientamento, confortato peraltro dalla dottrina dominante nel campo tributario. - S. n. 65/1957; O. n. 102/1969.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale degli artt. 1 e 5 l. 22 luglio 1966, n. 607 (norme in materia di enfiteusi e prestazioni fondiarie) sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 42 comma terzo Cost., nella parte in cui nella determinazione del capitale di affranco di fondi concessi in enfiteusi non si tiene conto del valore economico dei fabbricati costituenti accessioni dei fondi stessi, con ordinanza 2 agosto 1978 del Tribunale di Salerno, sezione specializzata per le controversie agrarie (n. 681 R.O. 1978).
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 19 marzo 1986.
F.to: LIVIO PALADIN - VIRGILIO
ANDRIOLI - GIUSEPPE FERRARI -
FRANCESCO SAJA - GIOVANNI CONSO -
ETTORE GALLO - ALDO CORASANITI -
GIUSEPPE BORZELLINO - FRANCESCO GRECO
- RENATO DELL'ANDRO - GABRIELE
PESCATORE - UGO SPAGNOLI - FRANCESCO
PAOLO CASAVOLA.
GIOVANNI VITALE - Cancelliere
Testo integrale
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