Corte costituzionale
Ordinanza n. 306/1986
Corte cost., ord. 31 dicembre 1986, n. 306
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Ordinanza
- Numero
- 306/1986
- Data di deposito
- 31 dicembre 1986
- Data di decisione
- 19 dicembre 1986
- Esito
- Manifesta inammissibilità
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Renato Dell'Andro
- Presidente
- LA PERGOLA
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1986:306
Norme oggetto del giudizio
- art. 2, comma 3, legge n. 110 del 18 aprile 1975
Parametri
Massime
Massima n. 12695
Sono manifestamente inammissibili le questioni di legittimita' costituzionale - dell'art. 2, terzo comma, della l. 18 aprile 1975, n. 110, per asserito contrasto con l'art. 3 Cost., nella parte in cui ai fini penali, equipara alle armi comuni da sparo, le armi ad aria compressa e gli strumenti lanciarazzi - sollevate con ordinanze che omettono di motivarne, o comunque ne motivano solo per relationem, la rilevanza nei rispettivi giudizi a quibus.
Massima n. 12696
Sono manifestamente infondate le questioni di legittimita' costituzionale - gia' dichiarate non fondate e riproposte senza argomenti nuovi e sotto profili non diversi da quelli gia' esaminati - dell'art. 2, terzo comma, della l. 18 aprile 1975, n. 110 censurato - in riferimento all'art. 3 Cost. - nella parte in cui equipara le armi ad aria compressa, sia lunghe che corte, a quelle comuni da sparo e in riferimento all'art. 25, comma secondo, Cost., nella parte in cui, con riguardo alle pistole lanciarazzi ed alle armi ad aria compressa , attribuisce alla Commissione di cui al successivo art. 6 il potere di escludere dal novero delle armi agli effetti della legge penale quelle che non abbiano attitudine a recare offesa alla persona. - S. n. 132/1986.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Riuniti i giudizi:
1) dichiara la manifesta inammissibilità delle questioni di legittimità costituzionale dell'art. 2, comma 3, legge 18 aprile 1975, n. 110, sollevate, con riferimento all'art. 3 Cost., dal Tribunale di Sondrio con le ordinanze n. 47 del 1983, e nn. 460, 461, 462, 463, 464, 465, 467 e 468 del 1985, e dal Tribunale di Agrigento con le ordinanze nn. 433, 434, 435, 483 e 533 del 1985;
2) dichiara la manifesta infondatezza delle questioni di legittimità costituzionale dell'art. 2, comma 3, legge 18 aprile 1975, n. 110, sollevate, con riferimento agli artt. 3 e 25, secondo comma, Cost., dalle altre ordinanze indicate in epigrafe.
Così deciso in Roma, in Camera di Consiglio, nella sede della Corte Costituzionale, Palazzo della Consulta, il 19 dicembre 1986.
Il Presidente: LA PERGOLA
Il redattore: DELL'ANDRO
Depositata in cancelleria il 31 dicembre 1986.
Il direttore della cancelleria: VITALE
Testo integrale
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