Corte costituzionale

Ordinanza n. 306/1986

Corte cost., ord. 31 dicembre 1986, n. 306

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Ordinanza
Numero
306/1986
Data di deposito
31 dicembre 1986
Data di decisione
19 dicembre 1986
Esito
Manifesta inammissibilità
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Renato Dell'Andro
Presidente
LA PERGOLA
ECLI
ECLI:IT:COST:1986:306

Norme oggetto del giudizio

  • art. 2, comma 3, legge n. 110 del 18 aprile 1975

Parametri

Massime

Massima n. 12695

Sono manifestamente inammissibili le questioni di legittimita' costituzionale - dell'art. 2, terzo comma, della l. 18 aprile 1975, n. 110, per asserito contrasto con l'art. 3 Cost., nella parte in cui ai fini penali, equipara alle armi comuni da sparo, le armi ad aria compressa e gli strumenti lanciarazzi - sollevate con ordinanze che omettono di motivarne, o comunque ne motivano solo per relationem, la rilevanza nei rispettivi giudizi a quibus.

Massima n. 12696

Sono manifestamente infondate le questioni di legittimita' costituzionale - gia' dichiarate non fondate e riproposte senza argomenti nuovi e sotto profili non diversi da quelli gia' esaminati - dell'art. 2, terzo comma, della l. 18 aprile 1975, n. 110 censurato - in riferimento all'art. 3 Cost. - nella parte in cui equipara le armi ad aria compressa, sia lunghe che corte, a quelle comuni da sparo e in riferimento all'art. 25, comma secondo, Cost., nella parte in cui, con riguardo alle pistole lanciarazzi ed alle armi ad aria compressa , attribuisce alla Commissione di cui al successivo art. 6 il potere di escludere dal novero delle armi agli effetti della legge penale quelle che non abbiano attitudine a recare offesa alla persona. - S. n. 132/1986.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Riuniti i giudizi:

1) dichiara la manifesta inammissibilità delle questioni di legittimità costituzionale dell'art. 2, comma 3, legge 18 aprile 1975, n. 110, sollevate, con riferimento all'art. 3 Cost., dal Tribunale di Sondrio con le ordinanze n. 47 del 1983, e nn. 460, 461, 462, 463, 464, 465, 467 e 468 del 1985, e dal Tribunale di Agrigento con le ordinanze nn. 433, 434, 435, 483 e 533 del 1985;

2) dichiara la manifesta infondatezza delle questioni di legittimità costituzionale dell'art. 2, comma 3, legge 18 aprile 1975, n. 110, sollevate, con riferimento agli artt. 3 e 25, secondo comma, Cost., dalle altre ordinanze indicate in epigrafe.

Così deciso in Roma, in Camera di Consiglio, nella sede della Corte Costituzionale, Palazzo della Consulta, il 19 dicembre 1986.

Il Presidente: LA PERGOLA

Il redattore: DELL'ANDRO

Depositata in cancelleria il 31 dicembre 1986.

Il direttore della cancelleria: VITALE

Testo integrale

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