Corte costituzionale
Ordinanza n. 291/1986
Corte cost., ord. 23 dicembre 1986, n. 291
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Ordinanza
- Numero
- 291/1986
- Data di deposito
- 23 dicembre 1986
- Data di decisione
- 19 dicembre 1986
- Esito
- Manifesta inammissibilità
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Giovanni Conso
- Presidente
- LA PERGOLA
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1986:291
Norme oggetto del giudizio
- art. 22, legge n. 354 del 26 luglio 1975
- art. 23, legge n. 354 del 26 luglio 1975
Parametri
Massime
Massima n. 12667
Sono manifestamente inammissibili le questioni di legittimita' costituzionale degli artt. 22 e 23 della l. 26 luglio 1975, n. 354 - per asserito contrasto con gli artt. 3 e 36 Cost. - "nella parte in cui, rispettivamente, dispongono che le mercedi da corrispondere per il lavoro prestato dai detenuti sono equitativamente stabilite in misura non inferiore ai due terzi delle tariffe sindacali e che la remunerazione corrisposta per il lavoro e' determinata nella misura dell'intera mercede per gli internati e di sette decimi di quest'ultima per gli imputati e per i condannati". E cio' in quanto, dalle motivazioni delle ordinanze di rinvio (che non contengono alcun accenno alla rilevanza di tali questioni), l'oggetto del giudizio a quo appare rappresentato esclusivamente dalle denunce di illegittimita' costituzionale, con la conseguenza che le questioni stesse risultano sollevate non in via incidentale, come prescritto dall'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87, ma in via principale al di fuori delle ipotesi tassativamente previste dagli artt. 31, 32 e 33 della detta legge n. 87 del 1953. - S. nn. 256/1982, 92/1973 e 65/1964.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE dichiara la manifesta inammissibilità delle questioni di legittimità costituzionale degli artt. 22 e 23 della legge 26 luglio 1975, n. 354, sollevate, in riferimento agli artt. 3 e 36 della Costituzione, dal Pretore di Roma con l'ordinanza in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 19 dicembre 1986.
Il Presidente: LA PERGOLA
Il redattore: CONSO
Depositata in cancelleria il 23 dicembre 1986.
Il direttore della cancelleria: VITALE
Testo integrale
Di questa pronuncia LexTools pubblica massime, norme e dispositivo. Il testo integrale è sul sito della Corte costituzionale.
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