Corte costituzionale
Ordinanza n. 28/1986
Corte cost., ord. 3 febbraio 1986, n. 28
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Ordinanza
- Numero
- 28/1986
- Data di deposito
- 3 febbraio 1986
- Data di decisione
- 23 gennaio 1986
- Esito
- Restituzione degli atti
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Antonio La Pergola
- Presidente
- PALADIN
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1986:28
Norme oggetto del giudizio
- art. 19, comma 1, decreto-legge n. 688 del 30 settembre 1982
- art. 19, comma 2, decreto-legge n. 688 del 30 settembre 1982
- legge n. 873 del 27 novembre 1982
Parametri
Massime
Massima n. 11829
Vanno restituiti gli atti al giudice a quo in ordine alla questione di legittimita' costituzionale - sollevata in riferimento agli artt. 3 e 24 Cost. - dell'art. 19, commi primo e secondo, del d.l. 30 settembre 1982, n. 688 (Misure urgenti in materia fiscale), convertito nella legge 27 novembre 1982, n. 873, il quale subordina, con effetto anche retroattivo il rimborso dei tributi indiretti indebitamente corrisposti cui lo stesso articolo si riferisce (diritti doganali all'importazione, imposte di fabbricazione e di consumo, diritti erariali), alla prova documentale dell'inesistenza d'ogni pregressa traslazione del relativo importo a carico di terzi. Infatti, nei processi di provenienza - vertenti sul diritto alla ripetizione di somme indebitamente corrisposte all'Amministrazione finanziaria dello Stato per "servizi amministrativi" ed accessori, in occasione di importazioni di merci varie da Paesi aderenti all'Accordo GATT del 30 ottobre 1947, reso esecutivo in Italia con legge 1 aprile 1950, n. 295 - il giudice rimettente e' tenuto a delibare - prima di tutto, in punto di rilevanza - se la illegittimita' del tributo riscosso, pur dove esso gravi su merci importate da paesi fuori dall'area della CEE, possa comunque farsi risalire ad un regolamento del Mercato Comune: nel senso che si tratti di tasse di effetto equivalente al dazio doganale anche nella sfera degli scambi extra-comunitari. Come la Corte ha gia' affermato, infatti, spetta al giudice stabilire se, nei casi da cui deriva la questione sollevata, vadano applicate le prescrizioni dell'ordinamento comunitario che concernono specificamente la disciplina del rimborso delle tasse percette in violazione di tale ordinamento, e il relativo regime probatorio, con specifico riferimento all'ipotesi della traslazione dell'onere fiscale dall'importatore ad altri soggetti; giacche', se cosi' fosse, la questione posta alla Corte risulterebbe inammissibile, in quanto proposta con riguardo a disposizioni della legge interna, la cui applicazione nel giudizio a quo resta. - S. nn. 177/1981, 113/1985 e 170/1984.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
ordina la restituzione degli atti alla Corte di Cassazione.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 23 gennaio 1986.
F.to: LIVIO PALADIN - ORONZO REALE -
BRUNETTO BUCCIARELLI DUCCI - ALBERTO
MALAGUGINI - ANTONIO LA PERGOLA -
VIRGILIO ANDRIOLI - GIUSEPPE FERRARI
- FRANCESCO SAJA - GIOVANNI CONSO -
ETTORE GALLO - ALDO CORASANITI -
GIUSEPPE BORZELLINO - FRANCESCO GRECO
- RENATO DELL'ANDRO.
GIOVANNI VITALE - Cancelliere
Testo integrale
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