Corte costituzionale

Ordinanza n. 274/1986

Corte cost., ord. 19 dicembre 1986, n. 274

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Ordinanza
Numero
274/1986
Data di deposito
19 dicembre 1986
Data di decisione
16 dicembre 1986
Esito
Manifesta inammissibilità
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Antonio La Pergola
Presidente
LA PERGOLA
ECLI
ECLI:IT:COST:1986:274

Norme oggetto del giudizio

  • art. 8, legge n. 306 del 8 luglio 1975
  • art. 9, legge n. 306 del 8 luglio 1975
  • art. 10, legge n. 306 del 8 luglio 1975
  • art. 11, legge n. 306 del 8 luglio 1975
  • art. 12, legge n. 306 del 8 luglio 1975

Parametri

Massime

Massima n. 12637

E' manifestamente inammissibile la questione di legittimita' costituzionale degli artt. 8-12 della l. 8 luglio 1975, n. 306 (Incentivazione dell'associazionismo dei produttori agricoli nel settore zootecnico e norme per la determinazione del prezzo di vendita del latte alla produzione) - denunciati, in riferimento agli artt. 10, primo comma, e 11 Cost., nella parte in cui introducono una particolare procedura per la determinazione del prezzo di vendita del latte alla produzione, in asserito contrasto con il regolamento CEE n. 804 del 1968 (le cui disposizioni, alla luce anche delle sentenze interpretative della Corte di Giustizia, sono incompatibili con la determinazione del prezzo stesso, in via diretta o indiretta, da parte di uno Stato membro). Difatti - come gia' statuito in precedenti decisioni - l'eventuale esistenza di disposizioni della legislazione nazionale, anteriore o successiva, incompatibili con le regole comunitarie - di per se' immediatamente applicabili - non esclude la necessaria immediata applicazione di queste ultime da parte del giudice nazionale, onde non puo' prospettarsi un problema di costituzionalita' della legge nazionale incompatibile, in riferimento all'art. 11 o ad altro parametro costituzionale. - S. nn. 170/1984 e 113/1985.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara manifestamente inammissibile la questione di legittimità costituzionale degli artt. 8, 9, 10, 11 e 12 della legge 8 luglio 1975, n. 306, in riferimento agli artt. 10 e 11 Cost., sollevata dai Tribunali amministrativi regionali del Veneto e della Sardegna con le ordinanze in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 16 dicembre 1986.

F.to: ANTONIO LA PERGOLA - VIRGILIO

ANDRIOLI - GIUSEPPE FERRARI -

FRANCESCO SAJA - GIOVANNI CONSO -

ETTORE GALLO - GIUSEPPE BORZELLINO -

FRANCESCO GRECO - RENATO DELL'ANDRO -

GABRIELE PESCATORE - UGO SPAGNOLI -

FRANCESCO PAOLO CASAVOLA - ANTONIO

BALDASSARRE - VINCENZO CAIANIELLO.

GIOVANNI VITALE - Cancelliere

Testo integrale

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