Corte costituzionale
Ordinanza n. 258/1986
Corte cost., ord. 28 novembre 1986, n. 258
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Ordinanza
- Numero
- 258/1986
- Data di deposito
- 28 novembre 1986
- Data di decisione
- 25 novembre 1986
- Esito
- Cessata materia del contendere
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
- Relatore
- Francesco Paolo Casavola
- Presidente
- LA PERGOLA
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1986:258
Norme oggetto del giudizio
- legge della Regione Liguria del 2 novembre 1978
Parametri
Massime
Massima n. 12622
E' cessata la materia del contendere in ordine alla questione di legittimita' costituzionale in via principale della legge della Regione Liguria riapprovata il 2 novembre 1978 (recante norme sul "riassetto dell'organizzazione periferica del turismo e delega agli enti locali di funzioni amministrative regionali in materia di turismo e industria alberghiera"), impugnata dallo Stato - per contrasto con gli artt. 81, 117 e 128 Cost. - nella parte in cui sopprime gli Enti provinciali per il turismo (E.P.T.) di Genova, Imperia, La Spezia e Savona, gia' istituiti con legge dello Stato; dispone il passaggio ai Comuni della Regione del personale degli E.P.T. soppressi; non prevede la presenza nel collegio dei revisori dei conti dei nuovi enti turistici istituiti dalla Regione di un rappresentante del Ministero del tesoro; ed omette di determinare il compenso dei revisori stessi. E' difatti venuto meno ogni interesse alla prosecuzione del giudizio con l'entrata in vigore della legge statale 17 maggio 1983, n. 217 (Legge- quadro per il turismo e interventi per il potenziamento e la qualificazione dell'offerta turistica), la quale ha direttamente operato la soppressione degli enti oggetto della normativa impugnata. Come anche e' dimostrato dalla successiva legge della stessa Liguria, del 21 luglio 1986, n. 15, che ha, a sua volta, previsto che fino a quando con legge regionale non sara' disposta la destinazione del personale degli E.P.T., a seguito della soppressione di tali enti ai sensi dell'art. 4 della legge citata n. 217 del 1983, le Province esercitino le funzioni delegate avvalendosi degli uffici degli enti stessi.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara cessata la materia del contendere in ordine alla questione di legittimità costituzionale proposta dal Presidente del Consiglio dei ministri col ricorso di cui in epigrafe (reg. ric. n. 32 del 1978).
Così deciso in Roma, in camera di Consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 25 novembre 1986.
F.to: ANTONIO LA PERGOLA - VIRGILIO
ANDRIOLI - GIUSEPPE FBRRARI -
FRANCESCO SAJA - GIOVANNI CONSO -
ETTORE GALLO - GIUSEPPE BORZELLINO -
FRANCESCO GRECO - RENATO DELL'ANDRO -
GABRIELE PESCATORE - UGO SPAGNOLI -
FRANCESCO PAOLO CASAVOLA - ANTONIO
BALDASSARRE - VINCENZO CAIANIELLO.
GIOVANNI VITALE - Cancelliere
Testo integrale
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