Corte costituzionale
Ordinanza n. 256/1986
Corte cost., ord. 28 novembre 1986, n. 256
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Ordinanza
- Numero
- 256/1986
- Data di deposito
- 28 novembre 1986
- Data di decisione
- 25 novembre 1986
- Esito
- Manifesta infondatezza
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Francesco Paolo Casavola
- Presidente
- LA PERGOLA
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1986:256
Norme oggetto del giudizio
- art. 2, comma 2, lett.a), legge n. 1338 del 12 agosto 1962
Parametri
Massime
Massima n. 12619
E' manifestamente infondata la questione di legittimita', per contrasto con gli artt. 3 e 38 Cost., dell'art. 2, comma secondo, lett. a) della l. 12 agosto 1962, n. 1338 (Disposizioni per il miglioramento dei trattamenti di pensione dell'assicurazione obbligatoria per l'invalidita', la vecchiaia e i superstiti), nella parte in cui esclude il diritto all'integrazione al minimo della pensione di vecchiaia INPS per chi sia gia' titolare di una pensione diretta a carico del fondo di previdenza dell'INAIL o di quello previsto per i dipendenti delle Camere di Commercio ovvero l'integrazione della pensione di riversibilita' INPS nei confronti di titolare di altra pensione di riversibilita' a carico dello Stato, qualora per effetto del cumulo il pensionato fruisca di un trattamento complessivo superiore al minimo garantito. E cio' in quanto la norma impugnata e' gia' stata dichiarata illegittima, sotto ogni profilo. - S. n. 314/1985; O. nn. 93 e 206/1986.
Massima n. 12620
E' manifestamente infondata la questione di legittimita' costituzionale, per contrasto con gli artt. 3 e 38 Cost., dell'art. 2, comma secondo, lett. a) della l. 12 agosto 1962, n. 1338, sollevata con riguardo ad una supposta esclusione dell'integrazione al minimo di pensione di vecchiaia INPS nei confronti di titolare di pensione diretta a carico del sistema previdenziale svizzero. In quanto, invero, trattasi dell'identica questione gia' decisa dalla Corte nel senso della non fondatezza, in ragione del fatto che non sussiste (alla luce della giurisprudenza dei giudici ordinari) l'ipotizzato divieto con riguardo a forme di previdenza di ordinamenti stranieri. - S. n. 34/1981.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara la manifesta infondatezza delle questioni di legittimità costituzionale dell'art. 2, secondo comma, lett. a), della legge 12 agosto 1962, n. 1338, sollevate con le ordinanze dei Pretori di L'Aquila, Siracusa e Messina indicate in epigrafe e già decise con la sentenza n. 314 del 1985;
dichiara altresì manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale sollevata, in ordine alla stessa norma, dal Pretore di Firenze con ordinanza del 25 ottobre 1985, e già decisa con la sentenza n. 34 del 1981, che ne ha dichiarato l'infondatezza.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 25 novembre 1986.
F.to: ANTONIO LA PERGOLA - VIRGILIO
ANDRIOLI - GIUSEPPE FERRARI -
FRANCESCO SAJA - GIOVANNI CONSO -
ETTORE GALLO - GIUSEPPE BORZELLINO -
FRANCESCO GRECO - RENATO DELL'ANDRO -
GABRIELE PESCATORE - UGO SPAGNOLI -
FRANCESCO PAOLO CASAVOLA - ANTONIO
BALDASSARRE - VINCENZO CAIANIELLO.
GIOVANNI VITALE - Cancelliere
Testo integrale
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