Corte costituzionale
Ordinanza n. 20/1986
Corte cost., ord. 30 gennaio 1986, n. 20
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Ordinanza
- Numero
- 20/1986
- Data di deposito
- 30 gennaio 1986
- Data di decisione
- 22 gennaio 1986
- Esito
- Non fondatezza
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Francesco Greco
- Presidente
- PALADIN
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1986:20
Norme oggetto del giudizio
- art. 1, comma 3, decreto-legge n. 798 del 10 dicembre 1916
- legge n. 16 del 8 febbraio 1977
Parametri
Massime
Massima n. 11831
E' manifestamente infondata, in riferimento agli artt. 3 e 24 Cost., la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 1, comma terzo, del d.l. 10 dicembre 1976, n. 798 (Proroga dei termini di prescrizione e decadenza in materia di tasse e imposte indirette sugli affari), convertito, con modificazioni, in legge 8 febbraio 1977, n. 16, sollevata sotto il profilo che risulterebbero esclusi dalla proroga in essa prevista i termini scaduti tra il 3 febbraio 1976 ed il 4 dicembre 1976, relativamente ad atti notificati tra il 5 febbraio 1975 (data di entrata in vigore della legge 2 dicembre 1975, n. 576) ed il 5 ottobre 1976 (sessantesimo giorno antecedente al compimento dell'anno di sospensione, stabilito con la stessa legge n. 576/75 per i termini relativi ai ricorsi in materia di imposte). La questione e' gia' stata infatti dichiarata non fondata e, con la nuova ordinanza di rimessione, non si deducono motivi nuovi o diversi di possibile illegittimita' costituzionale della norma denunciata. - S. n. 238/1984.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 11 comma terzo, del d.l. 10 dicembre 1976 n. 798, convertito, con modificazioni, in legge 8 febbraio 1977 n. 16, sollevata dalla Commissione Tributaria di secondo grado di Avellino con ordinanza emessa il 16 giugno 1979 (R.O. n. 786/79) in riferimento agli artt. 3 e 24 Cost..
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 22 gennaio 1986.
F.to: LIVIO PALADIN - ORONZO REALE -
ALBERTO MALAGUGINI - ANTONIO LA
PERGOLA - VIRGILIO ANDRIOLI -
GIUSEPPE FERRARI - FRANCESCO SAJA -
GIOVANNI CONSO - ETTORE GALLO - ALDO
CORASANITI - GIUSEPPE BORZELLINO -
FRANCESCO GRECO - RENATO DELL'ANDRO.
GIOVANNI VITALE - Cancelliere
Testo integrale
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