Corte costituzionale
Ordinanza n. 193/1986
Corte cost., ord. 14 luglio 1986, n. 193
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Ordinanza
- Numero
- 193/1986
- Data di deposito
- 14 luglio 1986
- Data di decisione
- 30 giugno 1986
- Esito
- Non fondatezza
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Ettore Gallo
- Presidente
- PALADIN
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1986:193
Norme oggetto del giudizio
- art. 4, legge della Regione Emilia Romagna n. 8 del 26 gennaio 1976
- art. 5, legge della Regione Emilia Romagna n. 8 del 26 gennaio 1976
- art. 7, legge della Regione Emilia Romagna n. 8 del 26 gennaio 1976
- art. 9, legge della Regione Emilia Romagna n. 8 del 26 gennaio 1976
- art. 10, legge della Regione Emilia Romagna n. 8 del 26 gennaio 1976
- legge n. 4 del 26 gennaio 1977
- art. 1, legge della Regione Veneto n. 36 del 17 aprile 1975
- art. 5, ultimo co., legge della Regione Veneto n. 36 del 17 aprile 1975
- art. 16, legge della Regione Veneto n. 36 del 17 aprile 1975
- art. 18, legge della Regione Veneto n. 36 del 17 aprile 1975
Parametri
Massime
Massima n. 12519
E' manifestamente infondata, in quanto ripropone, sotto gli stessi profili e con medesimi argomenti, questione identica ad altra gia' dichiarata non fondata e successivamente manifestamente infondata, la nuova denuncia di illegittimita' costituzionale, in riferimento agli artt. 42 e 117 Cost., degli artt. 4, 5, 7, 9 e 10 legge Regione Emilia-Romagna 26 gennaio 1976, n. 8 (Norme provvisorie per l'esercizio delle funzioni regionali in materia di cave e torbiere), come modificati ed integrati dalla l. 26 gennaio 1977, n. 4 e degli artt. 1, 5, ultimo comma, 16 e 18 l. Regione Veneto 17 aprile 1975, n. 36 (Norme per l'esercizio dell'attivita' estrattiva in ordine a cave e torbiere), per asserita difformita' della relativa disciplina con i principi della legislazione statale (art. 45 r.d. n. 1443/1927) e per contrasto con il diritto di proprieta'. - S. nn. 7/1982; O. nn. 250/1982, 92/1983.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
riuniti i giudizi, dichiara manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale degli artt. 4,5,7,9 e 10 della l. reg. Emilia - Romagna 26 gennaio 1976 n. 8, come modificati e integrati dalla l. 26 gennaio 1977 n. 4, sollevata dal Tribunale di Bologna con ord. 30 settembre 1980 (n. 863/80 reg. ord.) con riferimento all'art. 117 Cost.,
dichiara altresì manifestamente infondata la questione di legittimità costituzional, e degli artt. 1, 5 u.c. 16 e 18 l. reg. - Regione Veneto 17 aprile 1975 n. 36 sollevata dal T.A.R. del Veneto con ord. 13 luglio 1979, n. 759/82 (pervenuta il 20 ottobre 1982) con riferimento agli artt. 42 e 117 Cost.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 30 giugno 1986.
F.to: LIVIO PALADIN - VIRGILIO
ANDRIOLI - GIUSEPPE FERRARI -
GIOVANNI CONSO - ETTORE GALLO -
GIUSEPPE BORZELLINO - FRANCESCO GRECO
- GABRIELE PESCATORE - UGO SPAGNOLI -
FRANCESCO PAOLO CASAVOLA.
GIOVANNI VITALE - Cancelliere
Testo integrale
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