Corte costituzionale

Ordinanza n. 193/1986

Corte cost., ord. 14 luglio 1986, n. 193

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Ordinanza
Numero
193/1986
Data di deposito
14 luglio 1986
Data di decisione
30 giugno 1986
Esito
Non fondatezza
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Ettore Gallo
Presidente
PALADIN
ECLI
ECLI:IT:COST:1986:193

Norme oggetto del giudizio

  • art. 4, legge della Regione Emilia Romagna n. 8 del 26 gennaio 1976
  • art. 5, legge della Regione Emilia Romagna n. 8 del 26 gennaio 1976
  • art. 7, legge della Regione Emilia Romagna n. 8 del 26 gennaio 1976
  • art. 9, legge della Regione Emilia Romagna n. 8 del 26 gennaio 1976
  • art. 10, legge della Regione Emilia Romagna n. 8 del 26 gennaio 1976
  • legge n. 4 del 26 gennaio 1977
  • art. 1, legge della Regione Veneto n. 36 del 17 aprile 1975
  • art. 5, ultimo co., legge della Regione Veneto n. 36 del 17 aprile 1975
  • art. 16, legge della Regione Veneto n. 36 del 17 aprile 1975
  • art. 18, legge della Regione Veneto n. 36 del 17 aprile 1975

Parametri

Massime

Massima n. 12519

E' manifestamente infondata, in quanto ripropone, sotto gli stessi profili e con medesimi argomenti, questione identica ad altra gia' dichiarata non fondata e successivamente manifestamente infondata, la nuova denuncia di illegittimita' costituzionale, in riferimento agli artt. 42 e 117 Cost., degli artt. 4, 5, 7, 9 e 10 legge Regione Emilia-Romagna 26 gennaio 1976, n. 8 (Norme provvisorie per l'esercizio delle funzioni regionali in materia di cave e torbiere), come modificati ed integrati dalla l. 26 gennaio 1977, n. 4 e degli artt. 1, 5, ultimo comma, 16 e 18 l. Regione Veneto 17 aprile 1975, n. 36 (Norme per l'esercizio dell'attivita' estrattiva in ordine a cave e torbiere), per asserita difformita' della relativa disciplina con i principi della legislazione statale (art. 45 r.d. n. 1443/1927) e per contrasto con il diritto di proprieta'. - S. nn. 7/1982; O. nn. 250/1982, 92/1983.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

riuniti i giudizi, dichiara manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale degli artt. 4,5,7,9 e 10 della l. reg. Emilia - Romagna 26 gennaio 1976 n. 8, come modificati e integrati dalla l. 26 gennaio 1977 n. 4, sollevata dal Tribunale di Bologna con ord. 30 settembre 1980 (n. 863/80 reg. ord.) con riferimento all'art. 117 Cost.,

dichiara altresì manifestamente infondata la questione di legittimità costituzional, e degli artt. 1, 5 u.c. 16 e 18 l. reg. - Regione Veneto 17 aprile 1975 n. 36 sollevata dal T.A.R. del Veneto con ord. 13 luglio 1979, n. 759/82 (pervenuta il 20 ottobre 1982) con riferimento agli artt. 42 e 117 Cost.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 30 giugno 1986.

F.to: LIVIO PALADIN - VIRGILIO

ANDRIOLI - GIUSEPPE FERRARI -

GIOVANNI CONSO - ETTORE GALLO -

GIUSEPPE BORZELLINO - FRANCESCO GRECO

- GABRIELE PESCATORE - UGO SPAGNOLI -

FRANCESCO PAOLO CASAVOLA.

GIOVANNI VITALE - Cancelliere

Testo integrale

Di questa pronuncia LexTools pubblica massime, norme e dispositivo. Il testo integrale è sul sito della Corte costituzionale.

Testo e massime: Corte costituzionale, dati.cortecostituzionale.it, licenza CC BY-SA 3.0 IT (creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/it/). Impaginato da LexTools; il testo riprodotto resta sotto la stessa licenza. Fonti e licenze