Corte costituzionale
Ordinanza n. 161/1986
Corte cost., ord. 27 giugno 1986, n. 161
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Ordinanza
- Numero
- 161/1986
- Data di deposito
- 27 giugno 1986
- Data di decisione
- 24 giugno 1986
- Esito
- Manifesta inammissibilità
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Livio Paladin
- Presidente
- PALADIN
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1986:161
Norme oggetto del giudizio
- art. 4, n.1, legge n. 825 del 9 ottobre 1971
- art. 51, decreto del Presidente della Repubblica n. 597 del 29 settembre 1973
- art. 1, comma 2, decreto del Presidente della Repubblica n. 599 del 29 settembre 1973
Parametri
Massime
Massima n. 12439
E' manifestamente inammissibile la questione di legittimita' costituzionale - sollevata in riferimento agli artt. 3 e 53 Cost. - degli artt. 4, n. 1, l. 9 ottobre 1971, n. 825 (Delega legislativa al Governo per la riforma tributaria), 51 d.P.R. 29 settembre 1973, n. 597 (Istituzione e disciplina dell'IRPEF) e 1, comma secondo, d.P.R. 29 settembre 1973, n. 599 (Istituzione e disciplina dell'ILOR), nella parte in cui non prevedono che siano esclusi dall'ILOR i redditi della piccola impresa e, in particolare, quelli dei rappresentanti di commercio (senza deposito) e degli agenti assicuratori, nonostante che trattisi di redditi derivanti esclusivamente o prevalentemente da lavoro autonomo e percio' non assimilabili ai "redditi di impresa" (cui la detta imposta resta circoscritta. Come la Corte ha gia' rilevato infatti, nel dichiarare inammissibile analoga questione, la proposta impugnativa, per un verso, postula nuove classificazioni dei tipi di reddito interne a quelle operate dal legislatore, che la Corte non e' abilitata ad introdurre; e, per altro verso, si risolve in un problema di mera esegesi (che non raggiunge il livello della questione di costituzionalita'), dovendo i singoli giudici, di volta in volta, valutare se i redditi considerati appartengano alla categoria dei redditi di impresa ovvero a quella dei redditi di lavoro autonomo. - S. nn. 42/1980 e 87/1986.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale degli artt. 4 n. 1 della legge 9 ottobre 1971, n. 825, 51 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 597, 1, secondo comma, del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 599, sollevata in riferimento agli artt. 3 e 53 della Costituzione con le ordinanze in epigrafe.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 24 giugno 1986.
F.to: LIVIO PALADIN - VIRGILIO
ANDRIOLI - GIUSEPPE FERRARI -
FRANCESCO SAJA - GIOVANNI CONSO -
ETTORE GALLO - GIUSEPPE BORZELLINO -
FRANCESCO GRECO - RENATO DELL'ANDRO -
GABRIELE PESCATORE - UGO SPAGNOLI -
FRANCESCO PAOLO CASAVOLA.
GIOVANNI VITALE - Cancelliere
Testo integrale
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