Corte costituzionale
Ordinanza n. 139/1986
Corte cost., ord. 18 giugno 1986, n. 139
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Ordinanza
- Numero
- 139/1986
- Data di deposito
- 18 giugno 1986
- Data di decisione
- 11 giugno 1986
- Esito
- Cessata materia del contendere
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
- Relatore
- Giuseppe Ferrari
- Presidente
- PALADIN
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1986:139
Norme oggetto del giudizio
- art. 2, legge della Regione Abruzzo del 14 giugno 1978
- art. 3, comma 2, legge della Regione Abruzzo del 14 giugno 1978
Parametri
Massime
Massima n. 12402
Nel procedimento per impugnativa in via principale di leggi regionali da parte dello Stato, il termine (di 30 giorni dalla comunicazione della prima approvazione dell'atto), previsto dal comma terzo dell'art. 127 Cost., per la richiesta di riesame della stessa legge su istanza del Governo, non e' funzionalmente collegato alla introduzione del giudizio. Pertanto, anche in caso di tardivita' della detta richiesta di riesame e purche' risulti tempestivamente proposto il ricorso nel termine - stabilito dal comma quarto del predetto articolo - di quindici giorni dalla comunicazione della riapprovazione del provvedimento, il giudizio deve considerarsi ritualmente instaurato.
Massima n. 12403
E' cessata la materia del contendere in ordine alle questioni di legittimita' costituzionale - sollevate, in riferimento agli artt. 117 e 128, con ricorso 1 luglio 1978 del Presidente del Consiglio dei ministri - dell'art. 2 della legge della Reg. Abruzzo riapprovata il 14 giugno 1978 ("Norme integrative della legge reg. n. 18 del 1972 sull'esercizio delle funzioni trasferite o delegate alle regioni...in materia di urbanistica.."), nella parte in cui stabilisce il preventivo parere della Giunta regionale e poteri sostitutivi dello stesso organo per l'adozione di provvedimenti repressivi urbanistici, in asserito contrasto con la competenza esclusiva attribuita in materia ai comuni dalla l. 28 gennaio 1977, n. 10; e dell'art. 3 della stessa legge reg., nella parte in cui individua in soggetti diversi da quelli indicati dalla predetta l. n. 10 del 1977 i "solidalmente obbligati al pagamento delle sanzioni e delle spese". Infatti, dopo la proposizione del ricorso, e' sopravvenuta la legge statale 28 febbraio 1985, n. 47 (sul c.d. "condono edilizio"), le cui disposizioni hanno sostituito quelle della richiamata legge del '77, prevedendo tra l'altro la competenza legislativa regionale "in materia di controllo dell'attivita' urbanistica ed edilizia e di sanzioni amministrative".
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara cessata la materia del contendere in ordine alla questione di legittimità costituzionale proposta dal Presidente del Consiglio dei ministri col ricorso di cui in epigrafe (reg. ric. n. 16 del 1978).
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, l'11 giugno 1986.
F.to: LIVIO PALADIN - VIRGILIO
ANDRIOLI - GIUSEPPE FERRARI -
FRANCESCO SAJA - GIOVANNI CONSO -
ETTORE GALLO - ALDO CORASANITI -
GIUSEPPE BORZELLINO - FRANCESCO GRECO
- RENATO DELL'ANDRO - GABRIELE
PESCATORE - UGO SPAGNOLI - FRANCESCO
PAOLO CASAVOLA.
GIOVANNI VITALE - Cancelliere
Testo integrale
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