Corte costituzionale

Ordinanza n. 139/1986

Corte cost., ord. 18 giugno 1986, n. 139

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Ordinanza
Numero
139/1986
Data di deposito
18 giugno 1986
Data di decisione
11 giugno 1986
Esito
Cessata materia del contendere
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Relatore
Giuseppe Ferrari
Presidente
PALADIN
ECLI
ECLI:IT:COST:1986:139

Norme oggetto del giudizio

  • art. 2, legge della Regione Abruzzo del 14 giugno 1978
  • art. 3, comma 2, legge della Regione Abruzzo del 14 giugno 1978

Parametri

Massime

Massima n. 12402

Nel procedimento per impugnativa in via principale di leggi regionali da parte dello Stato, il termine (di 30 giorni dalla comunicazione della prima approvazione dell'atto), previsto dal comma terzo dell'art. 127 Cost., per la richiesta di riesame della stessa legge su istanza del Governo, non e' funzionalmente collegato alla introduzione del giudizio. Pertanto, anche in caso di tardivita' della detta richiesta di riesame e purche' risulti tempestivamente proposto il ricorso nel termine - stabilito dal comma quarto del predetto articolo - di quindici giorni dalla comunicazione della riapprovazione del provvedimento, il giudizio deve considerarsi ritualmente instaurato.

Massima n. 12403

E' cessata la materia del contendere in ordine alle questioni di legittimita' costituzionale - sollevate, in riferimento agli artt. 117 e 128, con ricorso 1 luglio 1978 del Presidente del Consiglio dei ministri - dell'art. 2 della legge della Reg. Abruzzo riapprovata il 14 giugno 1978 ("Norme integrative della legge reg. n. 18 del 1972 sull'esercizio delle funzioni trasferite o delegate alle regioni...in materia di urbanistica.."), nella parte in cui stabilisce il preventivo parere della Giunta regionale e poteri sostitutivi dello stesso organo per l'adozione di provvedimenti repressivi urbanistici, in asserito contrasto con la competenza esclusiva attribuita in materia ai comuni dalla l. 28 gennaio 1977, n. 10; e dell'art. 3 della stessa legge reg., nella parte in cui individua in soggetti diversi da quelli indicati dalla predetta l. n. 10 del 1977 i "solidalmente obbligati al pagamento delle sanzioni e delle spese". Infatti, dopo la proposizione del ricorso, e' sopravvenuta la legge statale 28 febbraio 1985, n. 47 (sul c.d. "condono edilizio"), le cui disposizioni hanno sostituito quelle della richiamata legge del '77, prevedendo tra l'altro la competenza legislativa regionale "in materia di controllo dell'attivita' urbanistica ed edilizia e di sanzioni amministrative".

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara cessata la materia del contendere in ordine alla questione di legittimità costituzionale proposta dal Presidente del Consiglio dei ministri col ricorso di cui in epigrafe (reg. ric. n. 16 del 1978).

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, l'11 giugno 1986.

F.to: LIVIO PALADIN - VIRGILIO

ANDRIOLI - GIUSEPPE FERRARI -

FRANCESCO SAJA - GIOVANNI CONSO -

ETTORE GALLO - ALDO CORASANITI -

GIUSEPPE BORZELLINO - FRANCESCO GRECO

- RENATO DELL'ANDRO - GABRIELE

PESCATORE - UGO SPAGNOLI - FRANCESCO

PAOLO CASAVOLA.

GIOVANNI VITALE - Cancelliere

Testo integrale

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