Corte costituzionale
Ordinanza n. 127/1986
Corte cost., ord. 30 aprile 1986, n. 127
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Ordinanza
- Numero
- 127/1986
- Data di deposito
- 30 aprile 1986
- Data di decisione
- 24 aprile 1986
- Esito
- Estinzione del processo
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
- Relatore
- Giuseppe Borzellino
- Presidente
- PALADIN
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1986:127
Norme oggetto del giudizio
- art. 1, comma 3, legge della Regione siciliana del 31 ottobre 1985
- art. 2, legge della Regione siciliana del 31 ottobre 1985
Parametri
- art. 68, decreto del Presidente della Repubblica n. 761 del 20 dicembre 1979
- art. 97, Costituzione
- art. 17, statuto regione Sicilia
- art. 32, Costituzione
- art. 40, decreto del Presidente della Repubblica n. 761 del 20 dicembre 1979
- art. 17, lett.B, statuto regione Sicilia
- art. 14, legge n. 207 del 20 maggio 1985
Massime
Massima n. 12381
Va dichiarato estinto il giudizio di legittimita' costituzionale degli artt. 1, terzo comma, e 2 della legge approvata il 31 ottobre 1985 dall'Assemblea regionale siciliana (Norme in materia di personale delle Unita' sanitarie locali) promosso con ricorso del Commissario dello Stato in data 8 novembre 1985, sostenendosi, riguardo alla prima norma - disciplinante l'inquadramento, nel posto di aiuto corresponsabile o vice- direttore sanitario, dei medici assistenti di ruolo, dipendenti delle Unita' sanitarie locali - la violazione degli artt. 40 e 68 del d.P.R. n. 761 del 1979 (in relazione ai limiti posti dall'art. 17, lett. b), dello Statuto speciale e dell'art. 97 Cost.), e, per quanto concerne la seconda norma - riguardante l'assegnazione di personale comandato o incaricato presso una Unita' sanitaria locale diversa da quella di appartenenza, alla Unita' sanitaria ove viene prestato il servizio - la violazione dell'art. 14 della l. n. 207 del 1985 (in relazione ai limiti posti dal richiamato art. 17 dello Statuto speciale e degli artt. 97 e 32 Cost.). Infatti, in data 27 novembre 1985 l'Assemblea regionale ha approvato altro disegno di legge, apportando alle disposizioni impugnate le modifiche necessarie a far venir meno i rilievi di incostituzionalita' formulati nel ricorso ed in conseguenza di cio' lo Stato ha rinunciato all'impugnativa e la Regione ha ritualmente accettato tale rinuncia.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara l'estinzione del processo per rinuncia.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 24 aprile 1986.
F.to: LIVIO PALADIN - VIRGILIO
ANDRIOLI - GIUSEPPE FERRARI -
FRANCESCO SAJA - GIOVANNI CONSO -
ETTORE GALLO - ALDO CORASANITI -
GIUSEPPE BORZELLINO - FRANCESCO GRECO
- RENATO DELL'ANDRO - GABRIELE
PESCATORE - UGO SPAGNOLI - FRANCESCO
PAOLO CASAVOLA.
ROLANDO GALLI - Cancelliere
Testo integrale
Di questa pronuncia LexTools pubblica massime, norme e dispositivo. Il testo integrale è sul sito della Corte costituzionale.
Testo e massime: Corte costituzionale, dati.cortecostituzionale.it, licenza CC BY-SA 3.0 IT (creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/it/). Impaginato da LexTools; il testo riprodotto resta sotto la stessa licenza. Fonti e licenze