Corte costituzionale

Ordinanza n. 127/1986

Corte cost., ord. 30 aprile 1986, n. 127

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Ordinanza
Numero
127/1986
Data di deposito
30 aprile 1986
Data di decisione
24 aprile 1986
Esito
Estinzione del processo
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Relatore
Giuseppe Borzellino
Presidente
PALADIN
ECLI
ECLI:IT:COST:1986:127

Norme oggetto del giudizio

  • art. 1, comma 3, legge della Regione siciliana del 31 ottobre 1985
  • art. 2, legge della Regione siciliana del 31 ottobre 1985

Parametri

  • art. 68, decreto del Presidente della Repubblica n. 761 del 20 dicembre 1979
  • art. 97, Costituzione
  • art. 17, statuto regione Sicilia
  • art. 32, Costituzione
  • art. 40, decreto del Presidente della Repubblica n. 761 del 20 dicembre 1979
  • art. 17, lett.B, statuto regione Sicilia
  • art. 14, legge n. 207 del 20 maggio 1985

Massime

Massima n. 12381

Va dichiarato estinto il giudizio di legittimita' costituzionale degli artt. 1, terzo comma, e 2 della legge approvata il 31 ottobre 1985 dall'Assemblea regionale siciliana (Norme in materia di personale delle Unita' sanitarie locali) promosso con ricorso del Commissario dello Stato in data 8 novembre 1985, sostenendosi, riguardo alla prima norma - disciplinante l'inquadramento, nel posto di aiuto corresponsabile o vice- direttore sanitario, dei medici assistenti di ruolo, dipendenti delle Unita' sanitarie locali - la violazione degli artt. 40 e 68 del d.P.R. n. 761 del 1979 (in relazione ai limiti posti dall'art. 17, lett. b), dello Statuto speciale e dell'art. 97 Cost.), e, per quanto concerne la seconda norma - riguardante l'assegnazione di personale comandato o incaricato presso una Unita' sanitaria locale diversa da quella di appartenenza, alla Unita' sanitaria ove viene prestato il servizio - la violazione dell'art. 14 della l. n. 207 del 1985 (in relazione ai limiti posti dal richiamato art. 17 dello Statuto speciale e degli artt. 97 e 32 Cost.). Infatti, in data 27 novembre 1985 l'Assemblea regionale ha approvato altro disegno di legge, apportando alle disposizioni impugnate le modifiche necessarie a far venir meno i rilievi di incostituzionalita' formulati nel ricorso ed in conseguenza di cio' lo Stato ha rinunciato all'impugnativa e la Regione ha ritualmente accettato tale rinuncia.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara l'estinzione del processo per rinuncia.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 24 aprile 1986.

F.to: LIVIO PALADIN - VIRGILIO

ANDRIOLI - GIUSEPPE FERRARI -

FRANCESCO SAJA - GIOVANNI CONSO -

ETTORE GALLO - ALDO CORASANITI -

GIUSEPPE BORZELLINO - FRANCESCO GRECO

- RENATO DELL'ANDRO - GABRIELE

PESCATORE - UGO SPAGNOLI - FRANCESCO

PAOLO CASAVOLA.

ROLANDO GALLI - Cancelliere

Testo integrale

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