Corte costituzionale

Ordinanza n. 121/1986

Corte cost., ord. 30 aprile 1986, n. 121

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Ordinanza
Numero
121/1986
Data di deposito
30 aprile 1986
Data di decisione
24 aprile 1986
Esito
Non fondatezza
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Antonio La Pergola
Presidente
PALADIN
ECLI
ECLI:IT:COST:1986:121

Norme oggetto del giudizio

Parametri

Massime

Massima n. 12374

E' manifestamente infondata la questione di legittimita' costituzionale - sollevata in riferimento agli artt. 3 e 24 Cost. - dell'art. 52, comma secondo, lett. b), del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602 (Disposizioni sulla riscossione delle imposte dirette) e dell'art. 619 c.p.c., in relazione al dettato degli artt. da 519 a 527 del codice civile, denunziati nella parte in cui (nel loro combinato disposto), vietano al coniuge, parente o affine fino al terzo grado di proporre opposizione di terzo per i beni pignorati nella casa di abitazione del contribuente defunto, ancorche' colui al quale non e' consentita l'opposizione sia succeduto al contribuente nel contratto di locazione, abbia rinunciato all'eredita' e non sia in possesso dei relativi beni. E' stata infatti dichiarata infondata la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 207 del d.P.R. 29 gennaio 1958, n. 645 (Approvazione del testo unico delle leggi sulle imposte dirette), contenente norma del tutto identica a quella di cui all'art. 52, lett. b), del d.P.R. n. 602 del 1973 e, in relazione a tale identita', la questione avente ad oggetto la norma ora censurata e' stata anche dichiarata manifestamente infondata. Inoltre, la denuncia dell'art. 619 c.p.c. deve ritenersi strettamente connessa con quella concernente l'art. 52, comma secondo, lett. b), del d.P.R. n. 602/1973, cosicche' l'impugnativa nei confronti della prima norma non puo' autonomamente sussistere, ne' d'altro canto, la morte del contribuente debitore, la rinunzia all'eredita' e la successione ex lege nel contratto di locazione di chi chiede di esercitare il diritto di opposizione, sono circostanze che incidono sulla ratio della normativa impugnata, che e' quella di evitare possibili frodi in danno del fisco. - S. n. 42/1964; O. n. 283/1984.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale degli artt. 52, secondo comma, lett. b, del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602 e 619 c.p.c., in riferimento agli artt. 3 e 24 Cost., sollevata con l'ordinanza in epigrafe dal Pretore di Foggia.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 24 aprile 1986.

F.to: LIVIO PALADIN - ANTONIO LA

PERGOLA - VIRGILIO ANDRIOLI -

FRANCESCO SAJA - GIOVANNI CONSO -

ETTORE GALLO - ALDO CORASANITI -

GIUSEPPE BORZELLINO - FRANCESCO GRECO

- RENATO DELL'ANDRO - UGO SPAGNOLI -

FRANCESCO PAOLO CASAVOLA.

ROLANDO GALLI - Cancelliere

Testo integrale

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