Corte costituzionale
Ordinanza n. 121/1986
Corte cost., ord. 30 aprile 1986, n. 121
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Ordinanza
- Numero
- 121/1986
- Data di deposito
- 30 aprile 1986
- Data di decisione
- 24 aprile 1986
- Esito
- Non fondatezza
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Antonio La Pergola
- Presidente
- PALADIN
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1986:121
Norme oggetto del giudizio
- art. 52, comma 2, lett.b), decreto del Presidente della Repubblica n. 602 del 29 settembre 1973
- art. 619, codice di procedura civile
- art. 519, codice civile
- art. 520, codice civile
- art. 521, codice civile
- art. 522, codice civile
- art. 523, codice civile
- art. 524, codice civile
- art. 525, codice civile
- art. 526, codice civile
- art. 527, codice civile
Parametri
Massime
Massima n. 12374
E' manifestamente infondata la questione di legittimita' costituzionale - sollevata in riferimento agli artt. 3 e 24 Cost. - dell'art. 52, comma secondo, lett. b), del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602 (Disposizioni sulla riscossione delle imposte dirette) e dell'art. 619 c.p.c., in relazione al dettato degli artt. da 519 a 527 del codice civile, denunziati nella parte in cui (nel loro combinato disposto), vietano al coniuge, parente o affine fino al terzo grado di proporre opposizione di terzo per i beni pignorati nella casa di abitazione del contribuente defunto, ancorche' colui al quale non e' consentita l'opposizione sia succeduto al contribuente nel contratto di locazione, abbia rinunciato all'eredita' e non sia in possesso dei relativi beni. E' stata infatti dichiarata infondata la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 207 del d.P.R. 29 gennaio 1958, n. 645 (Approvazione del testo unico delle leggi sulle imposte dirette), contenente norma del tutto identica a quella di cui all'art. 52, lett. b), del d.P.R. n. 602 del 1973 e, in relazione a tale identita', la questione avente ad oggetto la norma ora censurata e' stata anche dichiarata manifestamente infondata. Inoltre, la denuncia dell'art. 619 c.p.c. deve ritenersi strettamente connessa con quella concernente l'art. 52, comma secondo, lett. b), del d.P.R. n. 602/1973, cosicche' l'impugnativa nei confronti della prima norma non puo' autonomamente sussistere, ne' d'altro canto, la morte del contribuente debitore, la rinunzia all'eredita' e la successione ex lege nel contratto di locazione di chi chiede di esercitare il diritto di opposizione, sono circostanze che incidono sulla ratio della normativa impugnata, che e' quella di evitare possibili frodi in danno del fisco. - S. n. 42/1964; O. n. 283/1984.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale degli artt. 52, secondo comma, lett. b, del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602 e 619 c.p.c., in riferimento agli artt. 3 e 24 Cost., sollevata con l'ordinanza in epigrafe dal Pretore di Foggia.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 24 aprile 1986.
F.to: LIVIO PALADIN - ANTONIO LA
PERGOLA - VIRGILIO ANDRIOLI -
FRANCESCO SAJA - GIOVANNI CONSO -
ETTORE GALLO - ALDO CORASANITI -
GIUSEPPE BORZELLINO - FRANCESCO GRECO
- RENATO DELL'ANDRO - UGO SPAGNOLI -
FRANCESCO PAOLO CASAVOLA.
ROLANDO GALLI - Cancelliere
Testo integrale
Di questa pronuncia LexTools pubblica massime, norme e dispositivo. Il testo integrale è sul sito della Corte costituzionale.
Testo e massime: Corte costituzionale, dati.cortecostituzionale.it, licenza CC BY-SA 3.0 IT (creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/it/). Impaginato da LexTools; il testo riprodotto resta sotto la stessa licenza. Fonti e licenze