Corte costituzionale

Sentenza n. 95/1985

Corte cost., sent. 1° aprile 1985, n. 95

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
95/1985
Data di deposito
1° aprile 1985
Data di decisione
29 marzo 1985
Esito
Inammissibilità
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Virgilio Andrioli
Presidente
ELIA
ECLI
ECLI:IT:COST:1985:95

Norme oggetto del giudizio

  • art. 5-bis, legge n. 39 del 26 febbraio 1977

Parametri

Massime

Massima n. 10801

E' inammissibile, per irrilevanza, la questione di legittimita' costituzionale, in riferimento agli artt. 3 e 24 Cost., dell'art. 5 bis l. 26 febbraio 1977, n. 39 di conversione del d.l. 23 dicembre 1976, n. 857, nella parte in cui prevede l'esecuzione provvisoria ope legis delle sentenze di primo grado che pronunciano condanna al pagamento, in favore del danneggiato, delle indennita' spettanti a norma della stessa legge e della legge n. 990 del 24 dicembre 1969, in quanto il giudice a quo ha prospettato il dubbio di legittimita' costituzionale ancor prima di affrontare l'esame del merito della controversia che avrebbe potuto sfociare in una pronuncia diversa dalla condanna dei convenuti.

Massima n. 10802

La scelta tra i diversi criteri cui i conditores di leggi speciali si sono ispirati per apportare deroga ai precetti generali del codice di rito civile rientra nella discrezionalita' dei medesimi e non puo' formare oggetto di sindacato da parte della Corte costituzionale. Peraltro, nel caso, le citate deroghe agli artt. 282 e 431 c.p.c., di cui all'art. 5 bis della l. 26 febbraio 1977, n. 39, consistenti nella previsione della esecuzione provvisoria ope legis delle sentenze rese dal giudice di primo grado, di condanna al pagamento, a favore del danneggiato, delle indennita' di cui alla citata legge e alla l. 26 dicembre 1969, n. 290, nonche' nella mancata previsione della facolta' di revocare la esecuzione iniziata ed infine nella previsione della possibilita' per il giudice istruttore od il collegio, di sospendere la provvisoria esecuzione, non violano l'art. 24 Cost., in quanto e' logico che la revocabilita' della provvisoria esecuzione imposta dalla legge non puo' essere consentita sulla base di una sommaria cognizione, mentre la concessione della stessa in fattispecie astratta diversa da quelle assunte dalla legge puo' formare oggetto della opposizione all'esecuzione di cui agli artt. 615 e 624 c.p.c. predisposti al fine di contestare il diritto a procedere ad esecuzione forzata. (Infondatezza della questione di legittimita' costituzionale, in riferimento agli artt. 3 e 24 Cost., dell'art. 5 bis l. 26 febbraio 1977, n. 39 di conversione della l. 23 dicembre 1976, n. 857). - S. 168/1982.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

riuniti gli incidenti iscritti ai nn. 279/1978 e 363/1979,

I) dichiara inammissibile per irrilevanza l'incidente iscritto al n. 363/1979,

II) dichiara non fondata la questione d'illegittimità costituzionale dell'art. 5 bis aggiunto con la l. 26 febbraio 1977 n. 39 di conversione al d.l. 23 dicembre 1976 n. 857 (Modifica della disciplina dell'assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti) sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 24 comma secondo Cost., con ordinanza 14 dicembre 1977 del Tribunale di Roma nelle parti IIa) in cui prevede l'esecuzione provvisoria ope legis delle sentenze, rese da giudice di primo grado, di condanna a favore del danneggiato per il pagamento delle indennità spettanti a norma delle leggi 24 dicembre 1969 n. 990 e 26 febbraio 1977 n. 39, IIb) nella parte in cui non prevede la facoltà di revocare l'esecuzione iniziata per l'istruttore e il collegio di primo grado e IIc) nella parte in cui non consente all'istruttore e al collegio di appello di sospendere l'esecuzione provvisoria prevista dalla disposizione impugnata.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 29 marzo 1985.

F.to: LEOPOLDO ELIA - ORONZO REALE -

BRUNETTO BUCCIARELLI DUCCI - ALBERTO

MALAGUGINI - LIVIO PALADIN - ANTONIO

LA PERGOLA - VIRGILIO ANDRIOLI -

GIUSEPPE FERRARI - FRANCESCO SAJA -

GIOVANNI CONSO - ETTORE GALLO - ALDO

CORASANITI - GIUSEPPE BORZELLINO -

FRANCESCO GRECO.

GIOVANNI VITALE - Cancelliere

Testo integrale

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