Corte costituzionale
Sentenza n. 71/1985
Corte cost., sent. 20 marzo 1985, n. 71
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 71/1985
- Data di deposito
- 20 marzo 1985
- Data di decisione
- 19 marzo 1985
- Esito
- Non fondatezza
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Ettore Gallo
- Presidente
- ELIA
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1985:71
Norme oggetto del giudizio
- art. 2, comma 1, legge n. 336 del 24 maggio 1970
- art. 3, ultimo co., legge n. 824 del 9 ottobre 1971
Parametri
Massime
Massima n. 10773
Il beneficio concesso ai dipendenti pubblici ex combattenti, consistente nell'attribuzione di tre aumenti periodici straordinari, in aggiunta a quelli consentiti come limite massimo dai rispettivi ordinamenti o contratti collettivi di lavoro, calcolati non piu' secondo le percentuali previste dai singoli ordinamenti delle varie Amministrazioni, bensi' secondo quella statuita per gli impiegati civili dello Stato, non introduce una ingiustificata diversita' di trattamento all'interno della generale categoria dei dipendenti pubblici, ne' puo' dirsi che pregiudichi il buon andamento della Pubblica Amministrazione, in quanto, da un lato la differenziata situazione retributiva esistente nei diversi settori pubblici in cui si inserisce il provvedimento di favore, non puo' non essere rispecchiata cosi' com'e' e dall'altro, in tema di aumenti oltre il tetto massimo, il legislatore ben puo' discrezionalmente perequare la generale categoria dei pubblici dipendenti al livello minimo previsto dalla disciplina concernente gli impiegati civili dello Stato, senza con cio' comprimere le aspettative degli interessati in relazione alla logica dei singoli ordinamenti. (Non fondatezza della questione di legittimita' costituzionale - in riferimento agli artt. 3 e 97 Cost. - degli artt. 2, primo comma, della legge 24 maggio 1970, n. 336, e 3, ultimo comma, della legge 9 ottobre 1971, n. 824). - S. n. 194/1976.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale sollevata con l'ordinanza in epigrafe dal Pretore del lavoro di Napoli nei confronti dell'art. 2, comma primo, l. 24 maggio 1970, n. 336 e dell'art. 3, ultimo comma, l. 9 ottobre 1971, n. 824, per contrasto con gli artt. 3 e 97 Cost..
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 19 marzo 1985.
F.to: LEOPOLDO ELIA - GUGLIELMO
ROEHRSSEN - ORONZO REALE - BRUNETTO
BUCCIARELLI DUCCI - ALBERTO
MALAGUGINI - LIVIO PALADIN - ANTONIO
LA PERGOLA - VIRGILIO ANDRIOLI -
GIUSEPPE FERRARI - FRANCESCO SAJA -
GIOVANNI CONSO - ETTORE GALLO - ALDO
CORASANITI - GIUSEPPE BORZELLINO -
FRANCESCO GRECO
GIOVANNI VITALE. - Cancelliere
Testo integrale
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