Corte costituzionale

Sentenza n. 71/1985

Corte cost., sent. 20 marzo 1985, n. 71

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
71/1985
Data di deposito
20 marzo 1985
Data di decisione
19 marzo 1985
Esito
Non fondatezza
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Ettore Gallo
Presidente
ELIA
ECLI
ECLI:IT:COST:1985:71

Norme oggetto del giudizio

  • art. 2, comma 1, legge n. 336 del 24 maggio 1970
  • art. 3, ultimo co., legge n. 824 del 9 ottobre 1971

Parametri

Massime

Massima n. 10773

Il beneficio concesso ai dipendenti pubblici ex combattenti, consistente nell'attribuzione di tre aumenti periodici straordinari, in aggiunta a quelli consentiti come limite massimo dai rispettivi ordinamenti o contratti collettivi di lavoro, calcolati non piu' secondo le percentuali previste dai singoli ordinamenti delle varie Amministrazioni, bensi' secondo quella statuita per gli impiegati civili dello Stato, non introduce una ingiustificata diversita' di trattamento all'interno della generale categoria dei dipendenti pubblici, ne' puo' dirsi che pregiudichi il buon andamento della Pubblica Amministrazione, in quanto, da un lato la differenziata situazione retributiva esistente nei diversi settori pubblici in cui si inserisce il provvedimento di favore, non puo' non essere rispecchiata cosi' com'e' e dall'altro, in tema di aumenti oltre il tetto massimo, il legislatore ben puo' discrezionalmente perequare la generale categoria dei pubblici dipendenti al livello minimo previsto dalla disciplina concernente gli impiegati civili dello Stato, senza con cio' comprimere le aspettative degli interessati in relazione alla logica dei singoli ordinamenti. (Non fondatezza della questione di legittimita' costituzionale - in riferimento agli artt. 3 e 97 Cost. - degli artt. 2, primo comma, della legge 24 maggio 1970, n. 336, e 3, ultimo comma, della legge 9 ottobre 1971, n. 824). - S. n. 194/1976.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale sollevata con l'ordinanza in epigrafe dal Pretore del lavoro di Napoli nei confronti dell'art. 2, comma primo, l. 24 maggio 1970, n. 336 e dell'art. 3, ultimo comma, l. 9 ottobre 1971, n. 824, per contrasto con gli artt. 3 e 97 Cost..

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 19 marzo 1985.

F.to: LEOPOLDO ELIA - GUGLIELMO

ROEHRSSEN - ORONZO REALE - BRUNETTO

BUCCIARELLI DUCCI - ALBERTO

MALAGUGINI - LIVIO PALADIN - ANTONIO

LA PERGOLA - VIRGILIO ANDRIOLI -

GIUSEPPE FERRARI - FRANCESCO SAJA -

GIOVANNI CONSO - ETTORE GALLO - ALDO

CORASANITI - GIUSEPPE BORZELLINO -

FRANCESCO GRECO

GIOVANNI VITALE. - Cancelliere

Testo integrale

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