Corte costituzionale
Sentenza n. 70/1985
Corte cost., sent. 20 marzo 1985, n. 70
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 70/1985
- Data di deposito
- 20 marzo 1985
- Data di decisione
- 19 marzo 1985
- Esito
- Conflitto di attribuzione
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO PER CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE TRA ENTI
- Relatore
- Alberto Malagugini
- Presidente
- ELIA
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1985:70
Parametri
Massime
Massima n. 10769
Pur non ignorandosi l'esigenza di autonoma rappresentanza e difesa dell'ordine giudiziario anche nei conflitti di attribuzione tra Stato e Regioni nei quali siano in discussione provvedimenti giudiziari, l'ufficio giudiziario che ha emanato l'atto da cui e' sorto il conflitto, non e' parte nel processo relativo, ne' legittimato ad intervenirvi. Pertanto, nel giudizio pertinente a tale conflitto, deve essere dichiarato irricevibile lo scritto difensivo (nella specie: memoria) inviato dall'ufficio giudiziario (nella specie: sostituto procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Massa) dal quale proviene il provvedimento impugnato. - S. nn. 206 del 1975 e 75 del 1977.
Massima n. 10770
Agli organi giurisdizionali non spetta alcun potere d'intervento nell'esercizio delle funzioni costituzionalmente riservate alle Regioni, tenuto conto di quanto gia' affermato dalla Corte costituzionale, secondo la quale l'art. 113, ultimo comma, Cost. "rinviando alla legge la determinazione degli organi giudiziari abilitati ad annullare gli atti della pubblica amministrazione" "con cio' stesso" "esclude che spetti alle autorita' giudiziarie ordinarie di annullare gli atti amministrativi in mancanza di una previsione di legge; ed a piu' forte ragione comporta che tali autorita' non possano contrapporsi o sovrapporsi alle autorita' amministrative, arrogandosi poteri che per legge vadano esercitati, dall'esecutivo, in forme e con precedimenti prefissati. Pertanto, non spetta ad organi giudiziari di emanare atti contenenti l'invito al Presidente di una giunta regionale (nella specie quella Toscana) ad adottare provvedimenti di competenza regionale in materia d'inquinamento delle acque ed a comunicare i provvedimenti presi al riguardo, in quanto tali "inviti", fuoriescono dallo schema del processo penale (ancorche' emessi nel corso di esso), mirando ad imporre un facere determinato, coincidente con l'ottemperanza all'invito e intendono prefigurare l'illiceita' penale della loro eventuale elusione dettando le linee dell'indirizzo amministrativo regionale, in cio' sostituendosi agli organi regionali competenti; di conseguenza, debbono essere annullati i provvedimenti emessi in tal senso dal Pretore di Pisa l'8 febbraio 1984, dal Pretore di Cascina il 25 febbraio 1984, dal Pretore di S. Miniato il 7 marzo 1984 e dal Pretore di Pontedera l'8 marzo 1984. - S. 150/1981.
Massima n. 10771
Le funzioni legislative e di indirizzo politico connotano il livello costituzionale della autonomia garantita alle Regioni e l'esercizio di esse, riservato al Consiglio regionale, non puo' essere sindacato da organi giurisdizionali. Infatti, l'inosservanza delle prescrizioni di leggi statali, puo' dar luogo solo a responsabilita' politica ed all'eventuale sanzione dello scioglimento del Consiglio (art. 26 Cost.), giacche' le attivita' legislative e d'indirizzo politico non danno mai luogo a responsabilita' penale, civile o amministrativa, essendo coperte dall'eccezionale guarentigia di cui all'art. 122, quarto comma, Cost., la quale non intende certo assicurare una posizione di privilegio per i consiglieri regionali, ma preservare da interferenze e condizionamenti esterni le determinazioni inerenti alla sfera di autonomia costituzionalmente riservata al Consiglio regionale. Pertanto, non spetta ad organi giudiziari di procedere all'accertamento di eventuali responsabilita' penali del Presidente o di un assessore regionale per la ritardata approvazione di leggi regionali previste da leggi statali: nel caso di specie, riguardante la Regione Toscana, la legge di delega a Comuni o Province della funzione di rilascio delle autorizzazioni di cui all'art. 2 della legge 24 dicembre 1979, n. 650 e la legge di spesa che consentisse la predisposizione di fondi di investimento necessari al finanziamento di opere di bonifica ed all'attuazione dei piani e programmi all'uopo necessari per evitare il degrado idrogeologico. Di conseguenza, debbono essere annullati limitatamente al capo a) il mandato di comparizione emesso il 25 gennaio 1983 dal Pretore di Firenze e l'ordine di comparizione per la parte relativa alla responsabilita' del Presidente della Giunta regionale in ordine alla omessa predisposizione di fondi di investimento necessari al finanziamento di opere di bonifica, emesso il 21 luglio 1983 dal Sostituto Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Massa. - S. 69/1985.
Massima n. 10772
I conflitti previsti dall'art. 39 della l. n. n. 87 del 1953, possono avere ad oggetto solo gli atti invasivi della sfera di competenze costituzionalmente attribuite a Stato e Regioni e non anche vicende in cui non si controverte della spettanza ad uno di tali enti di determinate attribuzioni, bensi' solo della spettanza di queste all'uno od all'altro degli organi dell'ente medesimo. Deve, infatti, trovare conferma l'orientamento espresso dalla Corte costituzionale secondo il quale sono "idonei a dar luogo a conflitti di attribuzioni tra Stato e Regioni" "anche atti giurisdizionali o comunque strumentalmente inerenti all'esplicazione di funzioni giurisdizionali" "quante volte si assuma che ridondino in una invasione o menomazione della sfera di competenza costituzionalmente garantita alla Regione ricorrente"; ma va esclusa l'ammissibilita' dei ricorsi quando con essi si pretenda di "censurare il modo come la giurisdizione si e' concretemente esplicata, denunciando errori in iudicando nei quali il giudice" "sarebbe incorso". (Inammissibilita' dei ricorsi per conflitto di attribuzione tra Stato e Regioni, avverso atti di organi giurisdizionali riguardanti processi penali, per il compimento, ovvero il mancato o tardivo compimento, di atti amministrativi da parte del Presidente della giunta regionale o assessori regionali, sollevati sotto il profilo che i giudici sarebbero incorsi in errore nell'identificare i soggetti cui spettavano le funzioni amministrative in questione). - S. nn. 289/1974; 30 e 31/1980; O. nn. 77 e 98/1981.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Riuniti i nove ricorsi indicati in epigrafe;
I. - dichiara irricevibile la memoria del Sostituto Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Massa pervenuta in cancelleria il 7 novembre 1983, pertinente al conflitto n. 27 del 1983;
II. - dichiara che non spetta ad organi giudiziari di emanare atti contenenti l'"invito" al Presidente della Giunta regionale ad adottare provvedimenti di competenza regionale in materia di inquinamento delle acque ed a comunicare in tempi brevi le determinazioni al riguardo e, di conseguenza, in accoglimento dei ricorsi della Regione Toscana notificati, rispettivamente, in data 24 marzo 1984 (r.c. 3/84), 10 aprile 1984 (r.c. 5/84), 7 maggio 1984 (r.c. 15/84) e 10 maggio 1984 (r.c. 18/84) annulla i provvedimenti emessi:
- dal Pretore di Pisa l'8 febbraio 1984;
- dal Pretore di Cascina il 25 febbraio 1984;
- dal Pretore di S. Miniato il 7 marzo 1984;
- dal Pretore di Pontedera l'8 marzo 1984:
III. - a) dichiara che non spetta ad organi giudiziari di procedere all'accertamento dell'eventuale responsabilità penale del Presidente o di un assessore della Giunta regionale per la ritardata approvazione della legge di delega a Comuni e Province della funzione di rilascio delle autorizzazioni di cui all'art. 2 della legge 24 dicembre 1979, n. 650 e, di conseguenza, in parziale accoglimento del ricorso proposto dalla Regione Toscana con atto notificato il 20 settembre 1983, annulla limitatamente al capo a), il mandato di comparizione emesso il 25 gennaio 1983 dal Pretore di Firenze (r.c. 8/83);
b) dichiara inammissibile il conflitto di attribuzione sollevato dalla Regione Toscana con il ricorso medesimo per la parte concernente i capi b) e c) del predetto mandato di comparizione;
IV. - a) dichiara che non spetta ad organi giudiziari di procedere all'accertamento dell'eventuale responsabilità penale del Presidente della Giunta regionale per l'omessa predisposizione di fondi di investimento necessari al finanziamento di opere di bonifica ed all'attuazione dei piani e programmi all'uopo necessari e, di conseguenza annulla, per questa parte, l'ordine di comparizione emesso il 21 luglio 1983 dal Sostituto Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Massa, in parziale accoglimento del ricorso proposto dalla Regione Toscana con atto notificato il 20 settembre 1983 (r.c. 27/1983);
b) dichiara inammissibile il conflitto di attribuzione sollevato dalla Regione Toscana con il ricorso medesimo per la restante parte del predetto ordine di comparizione;
V. - dichiara inammissibili i conflitti di attribuzione sollevati dalla Regione Toscana nei confronti del Presidente del Consiglio dei ministri con i ricorsi notificati in data 3 giugno 1983 (r.c. 19/83), 27 settembre 1984 (r.c. 40/84) e 28 novembre 1984 (r.c. 41 /84).
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 19 marzo 1985
F.to: LEOPOLDO ELIA - ORONZO REALE -
BRUNETTO BUCCIARELLI DUCCI - ALBERTO
MALAGUGINI - LIVIO PALADIN - ANTONIO
LA PERGOLA - VIRGILIO ANDRIOLI -
GIUSEPPE FERRARI - FRANCESCO SAJA -
GIOVANNI CONSO - ETTORE GALLO - ALDO
CORASANITI - GIUSEPPE BORZELLINO -
FRANCESCO GRECO
GIOVANNI VITALE - Cancelliere
Testo integrale
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