Corte costituzionale
Sentenza n. 57/1985
Corte cost., sent. 8 marzo 1985, n. 57
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 57/1985
- Data di deposito
- 8 marzo 1985
- Data di decisione
- 7 marzo 1985
- Esito
- Non fondatezza
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Giovanni Conso
- Presidente
- ELIA
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1985:57
Norme oggetto del giudizio
- art. 281, comma 2, codice di procedura penale 1930
- art. 16, legge n. 532 del 12 agosto 1982
Parametri
Massime
Massima n. 10753
Il principio (stabilito dall'art. 5, primo comma, in relazione all'art. 34 del r.d.l. 20 luglio 1934, n. 1404 e ribadito dall'art. 58, primo comma, prima parte, dell'ordinamento giudiziario approvato con r.d. 30 gennaio 1941, n. 12) secondo cui qualunque appello contro decisioni del tribunale minorile "ammesso dalle leggi" si intende devoluto alla sezione della Corte d'appello per i minorenni, e' sempre operante - come gia' prima - anche dopo l'entrata in vigore della legge 12 agosto 1982, n. 532 sul riesame dei provvedimenti restrittivi della liberta' personale. Pertanto, pur nelle divergenze delineatesi in giurisprudenza e dottrina, e nel completo silenzio della legge n. 532 del 1982 a proposito dei procedimenti minorili, e' da ritenersi che l'art. 281, secondo comma, cod. proc. pen., come sostituito dall'art. 16 della legge n. 532 del 1982, va interpretato nel senso che sull'appello contro le ordinanze del tribunale dei minori sulla liberta' provvisoria decide la sezione per i minorenni presso la Corte d'appello. Delle altre soluzioni prospettate, del resto, quella del "nessun appello per i minori" porterebbe a un trattamento troppo sensibilmente differenziato e per cio' stesso di dubbia costituzionalita', fra maggiorenni e minorenni, mentre quella dell'"appello allo stesso tribunale per i minorenni in funzione di tribunale della liberta'" urterebbe contro il principio della necessaria "diversita'" del giudice ad quem. (Non fondatezza, nei sensi di cui in motivazione, della questione di legittimita' costituzionale in riferimento agli artt. 3 e 24 Cost., dell'art. 281 cod. proc. pen. - sostituito dall'art. 16 l. 12 agosto 1982, n. 532 - sollevata in base all'assunto che, in forza di tale articolo il giudice ad quem dell'appello del minore non sia individuabile nella sezione per i minori della Corte d'appello).
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara non fondata, nei sensi di cui in motivazione, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 281, secondo comma, cod. proc. pen., come sostituito dall'art. 16 della legge 12 agosto 1982, n. 532, sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione, dal Tribunale per i minorenni di Napoli con le ordinanze in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta il 7 marzo 1985.
F.to: LEOPOLDO ELIA - GUGLIELMO
ROEHRSSEN - ORONZO REALE - BRUNETTO
BUCCIARELLI DUCCI - ALBERTO
MALAGUGINI - LIVIO PALADIN - ANTONIO
LA PERGOLA - VIRGILIO ANDRIOLI -
FRANCESCO SAJA - GIOVANNI CONSO -
ETTORE GALLO - ALDO CORASANITI -
GIUSEPPE BORZELLINO - FRANCESCO
GRECO.
GIOVANNI VITALE - Cancelliere
Testo integrale
Per le sentenze della Corte costituzionale anteriori al 2025 LexTools pubblica massime, norme e dispositivo. Il testo integrale è sul sito della Corte costituzionale.
Testo e massime: Corte costituzionale, dati.cortecostituzionale.it, licenza CC BY-SA 3.0 IT (creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/it/). Impaginato da LexTools; il testo riprodotto resta sotto la stessa licenza. Fonti e licenze