Corte costituzionale

Sentenza n. 55/1985

Corte cost., sent. 8 marzo 1985, n. 55

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
55/1985
Data di deposito
8 marzo 1985
Data di decisione
7 marzo 1985
Esito
Non fondatezza
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Guglielmo Roehrssen
Presidente
ELIA
ECLI
ECLI:IT:COST:1985:55

Norme oggetto del giudizio

  • art. 11, comma 3, decreto luogotenenziale n. 147 del 12 febbraio 1948

Parametri

Massime

Massima n. 10750

L'art. 11, terzo comma, del d.lgv. 12 febbraio 1948, n. 147, (non piu' in vigore dopo l'istituzione del S.S.N.), il quale stabilisce che, anche in caso di ricovero dell'assistito in camera speciale anziche' in corsia, l'ENPAS e' tenuto a rimborsare le spese effettivamente sostenute, aggiungendo tuttavia che l'ente puo' stabilire i limiti entro i quali tale rimborso deve avvenire, se correttamente interpretato, non contrasta con la regola generale affermata dalla giurisprudenza della Corte di cassazione, secondo cui gli assistiti da enti previdenziali, ove siano ricoverati in camere separate, sono tenuti a corrispondere all'ospedale solo la differenza tra la tariffa di camera e quella della corsia e null'altro. In tale normativa, infatti, la facolta' dell'ENPAS di limitare la spesa non e' discrezionale ma risponde alla ratio di accollare all'Ente le sole spese necessarie per l'assistenza sanitaria, escludendo, invece, quelle dovute al desiderio dell'assistito di essere ricoverato in camera speciale e di avere cosi' un trattamento migliore per quanto va al di la' dell'aspetto terapeutico. Pertanto, la norma non viola il principio di eguaglianza, poiche' non sussiste disparita' di trattamento tra gli assistiti dall'ENPAS e gli assistiti da altri enti; ne' lede il diritto all'assistenza, perche' quella posta a carico dell'assistito e' soltanto la spesa relativa alle migliori e maggiori comodita' delle quali egli desideri fruire con la richiesta di essere ricoverato in camera speciale. (Non fondatezza, nei sensi di cui in motivazione, della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 11, terzo comma, del d.lgv. 12 febbraio 1948, n. 147, in parte qua, in riferimento agli artt. 3 e 38 Cost..

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara non fondata, nei sensi di cui in motivazione, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 11, terzo comma, del d.lgv. 12 febbraio 1948, n. 147, sollevata dal Tribunale di Rovigo, con ordinanza 13 febbraio 1976, in riferimento agli artt. 3 e 38 della Costituzione.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, 7 marzo 1985.

F.to: LEOPOLDO ELIA - GUGLIELMO

ROEHRSSEN - BRUNETTO BUCCIARELLI

DUCCI - ALBERTO MALAGUGINI - LIVIO

PALADIN - ANTONIO LA PERGOLA -

VIRGILIO ANDRIOLI - FRANCESCO SAJA -

GIOVANNI CONSO - ETTORE GALLO - ALDO

CORASANITI - GIUSEPPE BORZELLINO -

FRANCESCO GRECO.

GIOVANNI VITALE - Cancelliere

Testo integrale

Per le sentenze della Corte costituzionale anteriori al 2025 LexTools pubblica massime, norme e dispositivo. Il testo integrale è sul sito della Corte costituzionale.

Testo e massime: Corte costituzionale, dati.cortecostituzionale.it, licenza CC BY-SA 3.0 IT (creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/it/). Impaginato da LexTools; il testo riprodotto resta sotto la stessa licenza. Fonti e licenze