Corte costituzionale

Sentenza n. 51/1985

Corte cost., sent. 22 febbraio 1985, n. 51

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
51/1985
Data di deposito
22 febbraio 1985
Data di decisione
19 febbraio 1985
Esito
Illegittimità costituzionale
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Aldo Corasaniti
Presidente
ELIA
ECLI
ECLI:IT:COST:1985:51

Norme oggetto del giudizio

Parametri

Massime

Massima n. 10746

Con lo stabilire la retroattivita'-applicabilita' ai fatti pregressi della "norma penale favorevole" anche nel caso di "norma penale favorevole" dettata con "decreto-legge non convertito", l'art. 2, comma quinto, c.p., si pone in contrasto col comma terzo e ultimo dell'art. 77 Cost., il quale in nessun caso considera la norma dettata con "decreto-legge non convertito" come norma in vigore in un tratto di tempo quale quello anzidetto ed anzi, se interpretato sia in riferimento al suo specifico precetto (privazione, per il "decreto-legge non convertito", di ogni effetto "fin dall'inizio"), sia in riferimento al sistema in cui esso si colloca (ispirato - come appare anche dagli altri due commi dell'art. 77 Cost. - a maggior rigore nella riserva al Parlamento della potesta' legislativa) vieta di considerarla tale. Alla declaratoria d'illegittimita' costituzionale che ne consegue non osta il principio d'irretroattivita' della norma penale o del trattamento penale piu' sfavorevole, di cui all'art. 25 Cost., riferito al risultato normativo derivante dalla pronuncia. Ancorche' riferibile, oltre che rispetto a fenomeni normativi del tipo "successorio", all'interno di (e/o in riferimento a) vicende del tipo di alternativita' sincronica fra situazioni normative (quali sono o cui sono collegate sia la dichiarazione di illegittimita' costituzionale che la mancata conversione di un decreto-legge), tale principio puo' trovare infatti applicazione soltanto relativamente ai fatti commessi nel vigore - anche se poi caducato - della "norma penale favorevole" contenuta in un "decreto-legge non convertito", fatti rispetto ai quali soltanto sorge il problema dell'operativita' del risultato normativo in discorso, e rispetto ai quali soltanto tale risultato potrebbe equipararsi a una "norma penale sfavorevole"; non anche relativamente ai "fatti pregressi". Pertanto, va dichiarata l'illegittimita' costituzionale dell'art. 2, comma quinto, c.p., nella parte in cui rende applicabili alle ipotesi da esso previste ("decreto-legge non convertito", ovvero convertito in legge con emendamenti che implichino mancata conversione in parte qua) le disposizioni contenute nei commi secondo e terzo relative alla operativita' della "norma penale favorevole" ai "fatti pregressi". - S. nn. 91/1979; 108/1981; 148/1983.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 2, comma quinto, c.p. nella parte in cui rende applicabili alle ipotesi da esso previste le disposizioni contenute nei Commi secondo e terzo dello stesso art. 2 c.p..

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 19 febbraio 1985.

F.to: LEOPOLDO ELIA - GUGLIELMO

ROEHRSSEN - ORONZO REALE - BRUNETTO

BUCCIARELLI DUCCI - ALBERTO

MALAGUGINI - LIVIO PALADIN - ANTONIO

LA PERGOLA - VIRGILIO ANDRIOLI -

GIUSEPPE FERRARI - FRANCESCO SAJA -

GIOVANNI CONSO - ETTORE GALLO - ALDO

CORASANITI - GIUSEPPE BORZELLINO -

FRANCESCO GRECO .

GIOVANNI VITALE - Cancelliere

Testo integrale

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