Corte costituzionale
Sentenza n. 51/1985
Corte cost., sent. 22 febbraio 1985, n. 51
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 51/1985
- Data di deposito
- 22 febbraio 1985
- Data di decisione
- 19 febbraio 1985
- Esito
- Illegittimità costituzionale
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Aldo Corasaniti
- Presidente
- ELIA
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1985:51
Norme oggetto del giudizio
Parametri
Massime
Massima n. 10746
Con lo stabilire la retroattivita'-applicabilita' ai fatti pregressi della "norma penale favorevole" anche nel caso di "norma penale favorevole" dettata con "decreto-legge non convertito", l'art. 2, comma quinto, c.p., si pone in contrasto col comma terzo e ultimo dell'art. 77 Cost., il quale in nessun caso considera la norma dettata con "decreto-legge non convertito" come norma in vigore in un tratto di tempo quale quello anzidetto ed anzi, se interpretato sia in riferimento al suo specifico precetto (privazione, per il "decreto-legge non convertito", di ogni effetto "fin dall'inizio"), sia in riferimento al sistema in cui esso si colloca (ispirato - come appare anche dagli altri due commi dell'art. 77 Cost. - a maggior rigore nella riserva al Parlamento della potesta' legislativa) vieta di considerarla tale. Alla declaratoria d'illegittimita' costituzionale che ne consegue non osta il principio d'irretroattivita' della norma penale o del trattamento penale piu' sfavorevole, di cui all'art. 25 Cost., riferito al risultato normativo derivante dalla pronuncia. Ancorche' riferibile, oltre che rispetto a fenomeni normativi del tipo "successorio", all'interno di (e/o in riferimento a) vicende del tipo di alternativita' sincronica fra situazioni normative (quali sono o cui sono collegate sia la dichiarazione di illegittimita' costituzionale che la mancata conversione di un decreto-legge), tale principio puo' trovare infatti applicazione soltanto relativamente ai fatti commessi nel vigore - anche se poi caducato - della "norma penale favorevole" contenuta in un "decreto-legge non convertito", fatti rispetto ai quali soltanto sorge il problema dell'operativita' del risultato normativo in discorso, e rispetto ai quali soltanto tale risultato potrebbe equipararsi a una "norma penale sfavorevole"; non anche relativamente ai "fatti pregressi". Pertanto, va dichiarata l'illegittimita' costituzionale dell'art. 2, comma quinto, c.p., nella parte in cui rende applicabili alle ipotesi da esso previste ("decreto-legge non convertito", ovvero convertito in legge con emendamenti che implichino mancata conversione in parte qua) le disposizioni contenute nei commi secondo e terzo relative alla operativita' della "norma penale favorevole" ai "fatti pregressi". - S. nn. 91/1979; 108/1981; 148/1983.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 2, comma quinto, c.p. nella parte in cui rende applicabili alle ipotesi da esso previste le disposizioni contenute nei Commi secondo e terzo dello stesso art. 2 c.p..
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 19 febbraio 1985.
F.to: LEOPOLDO ELIA - GUGLIELMO
ROEHRSSEN - ORONZO REALE - BRUNETTO
BUCCIARELLI DUCCI - ALBERTO
MALAGUGINI - LIVIO PALADIN - ANTONIO
LA PERGOLA - VIRGILIO ANDRIOLI -
GIUSEPPE FERRARI - FRANCESCO SAJA -
GIOVANNI CONSO - ETTORE GALLO - ALDO
CORASANITI - GIUSEPPE BORZELLINO -
FRANCESCO GRECO .
GIOVANNI VITALE - Cancelliere
Testo integrale
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