Corte costituzionale
Sentenza n. 50/1985
Corte cost., sent. 22 febbraio 1985, n. 50
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 50/1985
- Data di deposito
- 22 febbraio 1985
- Data di decisione
- 19 febbraio 1985
- Esito
- Non fondatezza
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Ettore Gallo
- Presidente
- ELIA
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1985:50
Norme oggetto del giudizio
- art. 263-bis, codice di procedura penale 1930
- art. 263-ter, codice di procedura penale 1930
- art. 25, legge n. 532 del 12 agosto 1982
Parametri
Massime
Massima n. 10744
E' inammissibile la questione di legittimita' costituzionale degli artt. 263 bis, 263 ter c.p.p. e 25 della l. 12 agosto 1982, n. 532, disciplinanti le richieste di riesame dei provvedimenti restrittivi della liberta' personale, sollevata in riferimento agli artt. 3 e 24 Cost., in quanto, per espressa disposizione dell'art. 32 della citata legge, le norme riguardanti le suddette richieste si applicano esclusivamente ai provvedimenti emanati successivamente all'entrata in vigore della legge, circostanza questa non ricorrente nella specie, posto che il provvedimento restrittivo della liberta' personale era stato emesso il 25 maggio 1982 e, quindi, anteriormente al 29 agosto 1982, data di entrata in vigore della legge.
Massima n. 10745
Dalla circostanza che gli artt. 263 bis, 263 ter c.p.p. e 25 della l. 12 agosto 1982, n. 532, istitutiva dei c.d. tribunali della liberta', nulla dispongono in ordine all'applicabilita' al rito militare dell'istituto del riesame dei provvedimenti restrittivi della liberta' personale ed ai modi della stessa, non puo' farsi discendere ne' l'incompatibilita' ne' l'assoluta inapplicabilita' di tali norme al rito militare. Non puo', quindi, essere ritenuto sussistente un contrasto di esse con gli artt. 3 e 24 della Costituzione, posto che esistono solo delle mere difficolta' di fatto che richiedono l'adozione di idonee misure organizzative onde consentire la spedita applicazione del nuovo istituto al rito militare. (Infondatezza, nei sensi di cui in motivazione, della questione di legittimita' costituzionale degli artt. 263 bis, 263 ter c.p.p. e 25 l. 12 agosto 1982, n. 532, in parte qua, in riferimento agli artt. 3 e 24 Cost.).
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
riuniti i giudizi, dichiara non fondata, nei sensi di cui in motivazione, la questione di legittimità costituzionale degli artt. 263 bis e 263 ter cod. proc. pen. nonché dell'art. 25 della l. 12 agosto 1982 n. 532, sollevata dal Tribunale militare di Bari con ordinanza 23 febbraio 1983 (n. 689 Reg. ord. 1983) con riferimento agli artt. 3 comma primo e 24 comma secondo della Costituzione;
dichiara inammissibile la stessa questione sollevata dal predetto Tribunale con ordinanza 8 gennaio 1983 (n. 334 Reg. ord. 1983) con riferimento agli stessi parametri.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 19 febbraio 1985.
F.to: LEOPOLDO ELIA - GUGLIELMO
ROEHRSSEN - ORONZO REALE - BRUNETTO
BUCCIARELLI DUCCI - ALBERTO
MALAGUGINI - LIVIO PALADIN - ANTONIO
LA PERGOLA - VIRGILIO ANDRIOLI -
GIUSEPPE FERRARI - FRANCESCO SAJA -
GIOVANNI CONSO - ETTORE GALLO - ALDO
CORASANITI - GIUSEPPE BORZELLINO -
FRANCESCO GRECO.
GIOVANNI VITALE - Cancelliere
Testo integrale
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