Corte costituzionale
Sentenza n. 41/1985
Corte cost., sent. 13 febbraio 1985, n. 41
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 41/1985
- Data di deposito
- 13 febbraio 1985
- Data di decisione
- 7 febbraio 1985
- Esito
- Restituzione degli atti
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Virgilio Andrioli
- Presidente
- ELIA
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1985:41
Norme oggetto del giudizio
- art. 4, comma 4, decreto-legge n. 721 del 9 dicembre 1981
- legge n. 25 del 5 febbraio 1982
- art. 4, decreto-legge n. 721 del 9 dicembre 1981
- art. 5, comma 2, legge n. 95 del 3 aprile 1979
Parametri
Massime
Massima n. 10730
Va disposta la restituzione al giudice a quo, per un riesame della rilevanza, degli atti relativi alla questione di legittimita' costituzionale dell'art. 4, comma quarto, del d.l. 9 dicembre 1981, n. 721, convertito con modificazioni nella legge 5 febbraio 1982, n. 25, nella parte in cui prevede l'estinzione dei giudizi pendenti nei confronti di aziende del gruppo SIR senza somministrare altri adeguati mezzi di tutela giudiziaria, in quanto successivamente alla ordinanza di rimessione e' entrata in vigore la legge 22 luglio 1982, n. 466, il cui art. 1, comma primo, prescrive che ai fini della applicazione del quarto comma dell'art. 4 predetto, l'espressione "sono dichiarati estinti d'ufficio i giudizi pendenti alla data di entrata in vigore del presente decreto" e' da intendersi riferita soltanto ai giudizi relativi ad azioni esecutive anche concorsuali.
Massima n. 10731
E' inammissibile la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 4, quarto comma, del d.l. 9 dicembre 1981, n. 721, convertito con modificazioni nella legge 5 febbraio 1982, n. 25, nella parte in cui prevede l'estinzione dei giudizi pendenti nei confronti di aziende del gruppo SIR senza somministrare altri adeguati mezzi di tutela giudiziaria, in quanto anteriormente alla ordinanza di rimessione era gia' entrato in vigore l'art. 1, comma primo, della legge 22 luglio 1982, n. 460, concernente interpretazione autentica del predetto art. 4, suscettibile di applicazione alla fattispecie oggetto del giudizio a quo.
Massima n. 10732
Nei giudizi avanti la Corte costituzionale, e' principio generale che, ammenoche' un evento normativo sopravvenuto non ponga nel nulla o imprima diverso contenuto alla disposizione impugnata, la sussistenza della controversa volonta' normativa deve essere riferita al tempo in cui il procedimento avanti la Corte ha avuto inizio. Sicche' il sopravvenire di una situazione di fatto che incida sullo svolgimento del giudizio a quo, sospeso in virtu' della ordinanza di rimessione, non influisce (ai sensi dell'art. 22 delle Norme integrative per i giudizi avanti la Corte costituzionale) sul modo e sul divenire dell'incoato giudizio di costituzionalita' e non fa venire meno l'istituzionale interesse della Corte ad esaminare il merito della proposta questione.
Massima n. 10733
L'art. 24 Cost. tutela non solo il diritto di difesa ma anche - anzi in prima linea - l'esercizio in giudizio dei diritti e degli interessi legittimi in guisa da dar vita al sommo bene del processo giusto descritto negli artt. 6 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle liberta' fondamentali, firmata a Roma il 4 novembre 1950, e 14 del Patto internazionale di New York del 19 ottobre 1966, relativo ai diritti civili e politici. E', pertanto, costituzionalmente illegittimo l'art. 5, comma secondo, della legge 3 aprile 1979, n. 95 di conversione del d.l. 30 gennaio 1979, n. 26, nella parte in cui non prevede - senza che sussista alcun ragionevole motivo che giustifichi l'esclusione - che, con riferimento alle societa' consortili costituite per il risanamento di imprese in crisi ai sensi della legge 5 dicembre 1978, n. 787, la dichiarazione dello stato di insolvenza possa essere pronunciata, oltre che su domanda della societa' consortile, anche d'ufficio o ad iniziativa dei soggetti indicati nell'art. 6 r.d. 16 marzo 1942, n. 267.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
1) ordina la restituzione degli atti al Tribunale di Massa che li aveva rimessi con la ordinanza 6 aprile 1982 (n. 360 R.0. 1982),
2) dichiara la inammissibilità della questione d'illegittimità costituzionale dell'art. 4 comma quarto d.l. 9 dicembre 1981 n. 721 (Cessazione del mandato conferito all'ENI, ai sensi dell'art. 2 della legge 28 novembre 1980, n. 784, e norme di attuazione del programma relativo alle società del gruppo SIR predisposto ai sensi dell'art. 4 della stessa legge), conv. con legge 5 febbraio 1982 n. 25, sollevata dal Tribunale di Milano con la ordinanza 10 febbraio 1983 (n. 750 R.O. 1983) in riferimento agli artt. 3 e 24 Cost.,
3) dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 5 comma secondo della l. 3 aprile 1979 n. 95 di conversione del d.l. 30 gennaio 1979 n. 26 (Provvedimenti urgenti per l'amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi) nella parte in cui non prevede che la dichiarazione dello stato d'insolvenza possa essere pronunciata, oltre che su domanda della società consortile, anche d'ufficio o ad iniziativa dei soggetti indicati nell'art. 6 r.d. 16 marzo 1942 n. 267.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 7 febbraio 1985.
F.to: LEOPOLDO ELIA - GUGLIELMO
ROEHRSSEN - ORONZO REALE - BRUNETTO
BUCCIARELLI DUCCI - ALBERTO
MALAGUGINI - LIVIO PALADIN - ANTONIO
LA PERGOLA - VIRGILIO ANDRIOLI -
GIUSEPPE FERRARI - FRANCESCO SAJA -
GIOVANNI CONSO - ETTORE GALLO - ALDO
CORASANITI - GIUSEPPE BORZELLINO -
FRANCESCO GRECO.
GIOVANNI VITALE - Cancelliere
Testo integrale
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