Corte costituzionale

Sentenza n. 40/1985

Corte cost., sent. 13 febbraio 1985, n. 40

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
40/1985
Data di deposito
13 febbraio 1985
Data di decisione
7 febbraio 1985
Esito
Non fondatezza
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Virgilio Andrioli
Presidente
ELIA
ECLI
ECLI:IT:COST:1985:40

Norme oggetto del giudizio

  • art. 51, comma 1, legge n. 2359 del 25 giugno 1965
  • art. 51, comma 2, legge n. 2359 del 25 giugno 1965
  • art. 1, legge n. 742 del 7 ottobre 1969

Parametri

Massime

Massima n. 10728

La circostanza che l'espropriante, al fine di predisporre e proporre l'opposizione alla stima, abbia a sua disposizione non solo la durata del termine di trenta giorni decorrente dalla notificazione all'espropriato del decreto, effettuata a sua cura, ma anche il tempo intercorrente tra la recezione del decreto del Prefetto e la notifica del medesimo all'espropriato, e' estranea al thema decidendum, laddove - come nel caso - abbia spiegato opposizione alla stima il solo espropriato e ad essa, per contro, abbia prestato acquiescenza l'espropriante. Ne', sotto altro aspetto, il previsto termine di trenta giorni appare inadeguato, giacche' la durata di trenta giorni si annovera tra quelle con maggiore frequenza fissate nelle leggi processuali. (Non fondatezza della questione di legittimita' costituzionale - in riferimento agli artt. 3 e 24 Cost. - dell'art. 51, commi primo e secondo, della legge 25 giugno 1865, n. 2359, nella parte in cui stabilisce che il termine per l'opposizione dell'espropriato alla stima e' di trenta giorni e decorre dalla notifica fatta ad esclusiva cura dell'espropriante). - S. n. 130/1974.

Massima n. 10729

Il termine di trenta giorni per l'opposizione alla stima previsto dall'art. 51 della legge 25 giugno 1865 n. 2359 sull'espropriazione per pubblica utilita', ha natura ad un tempo processuale e sostanziale, per cio' che la opposizione avanti al giudice competente e' l'unico rimedio posto a disposizione dell'espropriato per conseguire il giusto indennizzo; sicche' deve riconoscersi l'applicabilita' anche a detto termine dell'art. 1 della legge 7 ottobre 1969 n. 742, a tenor del quale il decorso dei termini processuali relativi alle giurisdizioni ordinarie ed a quelle amministrative e' sospeso di diritto dal 1 agosto al 15 settembre di ciascun anno, e riprende a decorrere dalla fine del periodo di sospensione. E', pertanto, costituzionalmente illegittimo - per contrasto con gli artt. 3 e 24 Cost. - l'art. 1 della legge 7 ottobre 1969 n. 742 nella parte in cui non dispone che la sospensione ivi prevista si applica anche al termine di cui all'art. 51, commi primo e secondo, della legge 25 giugno 1865, n. 2359. - S. n. 130/1974.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

1) dichiara non fondata la questione d'illegittimità costituzionale, sollevata dal Tribunale di Firenze con ordinanza 21 aprile 1977 (n. 1 R.O. 1978), dell'art. 51, commi primo e secondo, l. 25 giugno 1865, n. 2359 sull'espropriazione per pubblica utilità in riferimento agli artt. 3 e 24 Cost. nella parte in cui il termine di trenta giorni per l'opposizione dell'espropriato alla stima decorre dalla notifica fatta ad esclusiva cura dell'espropriante,

2) dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 1 l. 7 ottobre 1969, n. 742 (Sospensione dei termini processuali nel periodo feriale) nella parte in cui non dispone che la sospensione ivi prevista si applica anche al termine di cui all'art. 51, commi primo e secondo, l. 25 giugno 1865, n. 2359.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 7 febbraio 1985.

F.to: LEOPOLDO ELIA - GUGLIELMO

ROEHRSSEN - ORONZO REALE - BRUNETTO

BUCCIARELLI DUCCI - ALBERTO

MALAGUGINI - LIVIO PALADIN - ANTONIO

LA PERGOLA - VIRGILIO ANDRIOLI -

GIUSEPPE FERRARI - FRANCESCO SAJA -

GIOVANNI CONSO - ETTORE GALLO - ALDO

CORASANITI - GIUSEPPE BORZELLINO -

FRANCESCO GRECO.

GIOVANNI VITALE - Cancelliere

Testo integrale

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