Corte costituzionale

Sentenza n. 37/1985

Corte cost., sent. 13 febbraio 1985, n. 37

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
37/1985
Data di deposito
13 febbraio 1985
Data di decisione
7 febbraio 1985
Esito
Non fondatezza
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Francesco Saja
Presidente
ELIA
ECLI
ECLI:IT:COST:1985:37

Norme oggetto del giudizio

  • art. 2, n.1, decreto del Presidente della Repubblica n. 180 del 5 gennaio 1950

Parametri

Massime

Massima n. 10725

Con l'obbligazione alimentare ex lege diretta alla tutela dei beni essenziali della vita e della dignita' dell'uomo (e in senso lato comprensiva del "diritto al mantenimento"), non puo' considerarsi omogenea quella concernente il risarcimento del danno cagionato da atto illecito. Ne' e' sufficiente a conferire quel carattere di omogeneita' che intrinsecamente esse non hanno, l'eventuale stato di bisogno del creditore, stato di bisogno che puo' ricorrere rispetto a tutte le obbligazioni in relazione alle piu' disparate fattispecie concrete, ed assume rilievo, secondo una valutazione discrezionale del legislatore, soltanto nei casi stabiliti dalla legge e con gli effetti da essa previsti. Obbligazione alimentare ex lege e obbligazione per risarcimento di danni da atto illecito non sono quindi equiparabili neppure riguardo ai limiti di ammissibilita' del sequestro e pignoramento di stipendi, pensioni e salari di dipendenti pubblici, stabiliti a garanzia del buon andamento della pubblica amministrazione di cui all'art. 97 della Costituzione; considerazione particolare, a quest'effetto, meritando tuttavia l'ipotesi in cui l'atto illecito (come nel caso di omicidio della persona tenuta a prestarli) abbia direttamente leso il credito agli alimenti. (Non fondatezza, nei sensi di cui in motivazione, della questione di legittimita' costituzionale - in riferimento agli artt. 3 e 24 Cost. - dell'art. 2, n. 1, del d.P.R. 5 gennaio 1950, n. 180, il quale - ponendo un'eccezione alla regola, contenuta nel precedente art. 1, dell'impignorabilita' degli stipendi, salari, pensioni ed altri emolumenti spettanti ai dipendenti delle pubbliche amministrazioni - stabilisce, tra l'altro, che sono soggetti a sequestro ed a pignoramento i crediti suindicati, fino alla concorrenza di un terzo, per causa di alimenti dovuti per legge, e non prevede, invece, che l'eccezione sia estesa anche ai crediti per il risarcimento del danno da reato, ove il creditore versi in stato di bisogno). - S. nn. 88/1963; 49/1976; 105/1977; 209/1984.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

riuniti i giudizi, dichiara non fondata nei sensi di cui in motivazione la questione di legittimità costituzionale dell'art. 2, n. 1, d.P.R. 5 gennaio 1950 n. 180 sollevata in riferimento agli artt. 3 e 24 Cost. dai Pretori di Bolzano e di Roma con le ordinanze indicate in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 7 febbraio 1985.

F.to: LEOPOLDO ELIA - GUGLIELMO

ROEHRSSEN - ORONZO REALE - BRUNETTO

BUCCIARELLI DUCCI - ALBERTO

MALAGUGINI - LIVIO PALADIN - ANTONIO

LA PERGOLA - VIRGILIO ANDRIOLI -

GIUSEPPE FERRARI - FRANCESCO SAJA -

GIOVANNI CONSO - ETTORE GALLO -

GIUSEPPE BORZELLINO - FRANCESCO

GRECO.

GIOVANNI VITALE - Cancelliere

Testo integrale

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