Corte costituzionale
Sentenza n. 353/1985
Corte cost., sent. 19 dicembre 1985, n. 353
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 353/1985
- Data di deposito
- 19 dicembre 1985
- Data di decisione
- 13 dicembre 1985
- Esito
- Inammissibilità
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Virgilio Andrioli
- Presidente
- PALADIN
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1985:353
Norme oggetto del giudizio
- art. 6, comma 2, legge n. 990 del 24 dicembre 1969
Parametri
Massime
Massima n. 11282
L'ordinanza di rimessione che non motivi in punto di rilevanza elude il precetto dell'art. 23, comma secondo, della legge 11 marzo 1953, n. 87, il quale fa obbligo al giudice a quo di esporre termini e motivi della questione. (Inammissibilita' della questione di legittimita' costituzionale - in riferimento agli artt. 3 e 24, comma secondo, Cost. - dell'art. 6, comma secondo, legge 24 dicembre 1969, n. 990, sull'assicurazione obbligatoria della responsabilita' civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore, nella parte in cui considera ex lege domiciliato presso un istituto assicuratore costituito in Italia il cittadino che, domiciliato in uno Stato estero, circoli nel nostro Paese con un veicolo cola' immatricolato. Nella specie, peraltro, l'assicurato, cui la citazione era stata notificata presso l'U.C.I., si era costituito ed aveva fatto valere le proprie ragioni, sicche' la nullita' della citazione, causatrice del sospetto d'incostituzionalita', era stata sanata per avere l'atto raggiunto lo scopo, cui era destinato, di provocare il contraddittorio tra i protagonisti dello scontro tra i due veicoli, per cui sarebbe stato difficile o addirittura impossibile fornire una qualche giustificazione della necessita' di rimettere gli atti alla Corte).
Massima n. 11283
Stante la finalita' cui e' diretto il congegno posto in essere dall'art. 6, comma secondo, legge 24 dicembre 1969, n. 990 (con cui si e' inteso recepire nella legislazione italiana il sistema del certificato internazionale di assicurazione, istituito nell'ambito della Commissione economica per l'Europa ed entrato nell'uso del turismo internazionale), di evitare una lite contro un cittadino residente all'estero, non puo' ritenersi che violi il principio di eguaglianza la imposizione della domiciliazione ex lege, con la conseguente esclusione della possibilita' di fruire in dipendenza di tale domiciliazione del maggior termine di comparizione fissato per i soggetti residenti in Stati esteri; ne', tanto meno, risulta offeso il diritto di difesa, non trovando riscontro nella realta', in tema di notificazione di atti processuali, la operativita' di una presunzione di conoscenza di tali atti. (Non fondatezza - in riferimento agli artt. 3 e 24, comma secondo, Cost. - della questione di legittimita' costituzionale della suddetta disposizione, nella parte in cui considera ex lege domiciliato presso un istituto assicuratore costituito in Italia lo straniero domiciliato in Stato estero; questione sollevata sotto il profilo che sarebbe leso il principio dell'eguaglianza, restando esclusa l'osservanza dei termini di comparizione dell'art. 163 bis cod. proc. civ. per la notifica in Stati esteri, e non prevista la notifica personale al soggetto domiciliato ex lege dei provvedimenti, comparse e sentenze ex art. 292 stesso codice, e non garantito il diritto di difesa per essere ritenuta sufficiente, riguardo alla notificazione di atti processuali, la mera presunzione di conoscenza degli stessi).
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
riuniti gli incidenti iscritti ai nn. 174 R.O. 1977 e 88 R.O. 1980,
a) dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale, sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 24 Cost., dell'art. 6 comma secondo l. 24 dicembre 1969, n. 990 (assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti) nella parte in cui considera ex lege domiciliato presso un istituto assicuratore costituito in Italia il cittadino che, domiciliato in uno Stato estero, circoli in Italia con un veicolo colà immatricolato, sollevata con ordinanza 12 luglio 1976 del Pretore di Siniscola (n. 174/1977);
b) dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 24 Cost., dell'art. 6 comma secondo l. 24 dicembre 1969, n. 990, nella parte in cui considera ex lege domiciliato presso un istituto assicuratore costituito in Italia lo straniero domiciliato in Stato estero, che circoli in Italia con un veicolo colà immatricolato, sollevata con ordinanza 30 giugno 1979 del Pretore di Milano (n. 88/1980).
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 13 dicembre 1985.
F.to: LIVIO PALADIN - ORONZO REALE -
ALBERTO MALAGUGINI - ANTONIO LA
PERGOLA - VIRGILIO ANDRIOLI -
GIUSEPPE FERRARI - FRANCESCO SAJA -
GIOVANNI CONSO - ETTORE GALLO - ALDO
CORASANITI - GIUSEPPE BORZELLINO -
FRANCESCO GRECO - RENATO DELL'ANDRO.
GIOVANNI VITALE - Cancelliere
Testo integrale
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