Corte costituzionale
Sentenza n. 337/1985
Corte cost., sent. 13 dicembre 1985, n. 337
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 337/1985
- Data di deposito
- 13 dicembre 1985
- Data di decisione
- 10 dicembre 1985
- Esito
- Inammissibilità
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Virgilio Andrioli
- Presidente
- PALADIN
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1985:337
Norme oggetto del giudizio
- art. 1, comma 1, decreto del Presidente della Repubblica n. 180 del 5 gennaio 1950
Parametri
Massime
Massima n. 11247
Non rientra nell'oggetto della questione sottoposta all'esame della Corte il dubbio di legittimita' costituzionale prospettato nella sola motivazione ma non riprodotto nel dispositivo dell'ordinanza di rimessione. (Nella specie, si e' ritenuto che l'ordinanza del giudice a quo prospettasse solo a livello di motivazione, e non di denuncia, proprio perche' non riprodotta nel dispositivo, la sospettata incostituzionalita' del divieto di cui all'art. 1, comma primo, d.P.R. 5 gennaio 1950, n. 180, in quanto comprensivo dei crediti dei dipendenti di enti pubblici economici).
Massima n. 11248
Va dichiarata la inammissibilita' della questione di legittimita' costituzionale, quando non ne risulti adeguatamente motivata la rilevanza nel giudizio a quo. (Inammissibilita' della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 1, comma primo, d.P.R. 5 gennaio 1950, n. 180, in riferimento all'art. 3 Cost., nella parte in cui equipara - ai fini del divieto di pignorabilita' degli stipendi, salari ed altri emolumenti - i dipendenti delle imprese concessionarie di un servizio pubblico di comunicazione ai dipendenti dello Stato e degli altri enti pubblici).
Massima n. 11249
Va dichiarata la manifesta infondatezza di una questione di legittimita' costituzionale nel caso in cui altra identica sia stata gia' dichiarata non fondata e non siano state prospettate ragioni che possano indurre ad una diversa decisione. (Manifesta infondatezza - relativamente all'impignorabilita' dei crediti dei dipendenti in corso di rapporto d'impiego o di lavoro, e in riferimento agli artt. 3 e 24, comma primo, Cost. - della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 1, comma primo, d.P.R. 5 gennaio 1950, n. 180, a norma del quale non possono essere sequestrati, pignorati o ceduti, gli stipendi, i salari, le paghe, le mercedi, gli assegni, le gratificazioni, le pensioni, le indennita', i sussidi ed i compensi di qualsiasi specie, che lo Stato, le province, i comuni, le istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza e qualsiasi altro ente od istituto pubblico sottoposto a tutela od anche a sola vigilanza dell'amministrazione pubblica (comprese le aziende autonome per i servizi pubblici municipalizzati), e le imprese concessionarie di un servizio pubblico di comunicazione o di trasporto corrispondono ai loro impiegati, salariati e pensionati ed a qualunque altra persona, per effetto ed in conseguenza dell'opera prestata nei servizi da essi dipendenti). - S. n. 49/1976.
Massima n. 11250
La diversa disciplina del rapporto di impiego o di lavoro dei dipendenti degli enti pubblici economici, per i quali vige il divieto - comune ai dipendenti di tutti gli enti pubblici - di sottoporre a pignoramento gli stipendi o salari od altri emolumenti, si giustifica perche': a) assume rilievo non il contenuto ma il risultato del rapporto; b) per gli istituti di credito di diritto pubblico il pubblico interesse si esprime nella obbligatoria approvazione governativa degli statuti e dei mutamenti di questi e nel controllo della P.A. su qualsiasi azione o funzione degli stessi. (Non fondatezza - in riferimento all'art. 3 Cost. - della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 1, comma primo, d.P.R. 5 gennaio 1950, n. 180, nella parte in cui vieta di pignorare gli stipendi, salari o altri emolumenti corrisposti dagli enti pubblici economici ai loro dipendenti, sollevata sotto il profilo della differenza di trattamento rispetto alla normativa vigente per i dipendenti privati). - S. nn. 88/1963; 49/1976.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
riuniti gli incidenti iscritti ai nn. 90/1978, 352, 414 e 917/1980 e 936/1984,
a) dichiara l'inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 1 (insequestrabilità, impignorabilità e incedibilità degli stipendi, salari, pensioni e altri emolumenti) comma primo d.P.R. 5 gennaio 1950, n. 180 (t.u. delle leggi concernenti la cessione degli stipendi, salari e pensioni dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni) in riferimento all'art. 3 Cost., nella parte in cui equipara i dipendenti delle imprese concessionarie di un servizio pubblico di comunicazione ai dipendenti dello Stato e degli altri enti pubblici, sollevata con ord. 28 ottobre 1980 del Pretore di Roma (917/1980);
b) dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 1 comma primo d.P.R. 5 gennaio 1950 n. 180 nella parte in cui assoggetta al divieto di impignorabilità i crediti dei dipendenti ivi elencati in corso di rapporto, in riferimento agli artt. 3 e 24 Cost., sollevata con le ord. 90/1978, 352, 414 e 917/1980, e 936/1984;
c) dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 1 comma primo d.P.R. 5 gennaio 1950, n. 180, nella parte in cui assoggetta al divieto di sottoporre a pignoramento gli stipendi corrisposti dagli enti pubblici economici ai loro dipendenti, sollevata con l'ord. 19 ottobre 1977 del Tribunale di Napoli (ord. 90/1978).
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 10 dicembre 1985.
F.to: LIVIO PALADIN - ORONZO REALE -
BRUNETTO BUCCIARELLI DUCCI - ALBERTO
MALAGUGINI - ANTONIO LA PERGOLA -
VIRGILIO ANDRIOLI - GIUSEPPE FERRARI
- FRANCESCO SAJA - GIOVANNI CONSO -
ETTORE GALLO - ALDO CORASANITI -
GIUSEPPE BORZELLINO - FRANCESCO GRECO
- RENATO DELL'ANDRO.
GIOVANNI VITALE - Cancelliere
Testo integrale
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