Corte costituzionale

Sentenza n. 301/1985

Corte cost., sent. 22 novembre 1985, n. 301

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
301/1985
Data di deposito
22 novembre 1985
Data di decisione
19 novembre 1985
Esito
Non fondatezza
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Oronzo Reale
Presidente
PALADIN
ECLI
ECLI:IT:COST:1985:301

Norme oggetto del giudizio

  • art. 2, comma 1, decreto del Presidente della Repubblica n. 1079 del 28 dicembre 1970

Parametri

Massime

Massima n. 11202

Il "trattamento alternativo" (piu' favorevole) - consistente nella possibilita' di liquidare, a favore dell'impiegato inquadrato nella qualifica unica, un trattamento economico calcolato in base all'intera anzianita' di servizio, indipendentemente dal rapporto fra qualifica raggiunta (e soppressa) e classe di stipendio - previsto dall'art. 2, primo comma, del d.P.R. 28 dicembre 1970, n. 1079 (emanato in attuazione della delega concessa al Governo con la legge n. 249 del 18 marzo 1968, per il riordinamento dell'amministrazione dello Stato, per il decentramento delle funzioni e per il riassetto delle carriere e delle retribuzioni dei dipendenti statali), e' applicabile a tutti gli impiegati soggetti al nuovo inquadramento, e la "integrale valutabilita' di servizio", che si vorrebbe estendere anche agli impiegati titolari della piu' alta delle qualifiche abolite, non e' accordata dalla norma in oggetto nemmeno agli impiegati provenienti dalle qualifiche inferiori, poiche' essa dispone che per tutti l'utilizzazione dell'anzianita' complessivamente maturata nelle qualifiche soppresse ai fini del trattamento economico avviene previa deduzione dell'"anzianita' complessivamente richiesta per la classe conferita". Ne' risulta peggiorata la posizione di coloro per i quali, essendo gia' acquisito il trattamento economico spettante agli impiegati che avevano raggiunto la piu' alta delle qualifiche soppresse, in quanto provenienti dalla prima delle qualifiche unificate (ad esempio, cancelliere di prima classe), non v'era bisogno di utilizzare parte dell'anzianita' complessiva, posto che essi mantengono tale trattamento e, d'altra parte, e' espressamente prevista la conservazione della detta anzianita'. (Non fondatezza - in riferimento agli artt. 3 e 76 Cost. - della questione di legittimita' costituzionale della disposizione succitata, "nella parte in cui non prevede la possibilita', alternativa, di valutazione integrale dell'anzianita' di servizio, in vista della liquidazione del trattamento economico spettante agli impiegati che avevano conseguito la piu' alta delle qualifiche soppresse"; questione prospettata sotto il profilo della violazione del principio di eguaglianza in quanto, la mancata concessione agli impiegati che avevano raggiunto la piu' alta delle qualifiche abolite di far valere, ai fini degli aumenti biennali di stipendio, l'intera anzianita' di servizio, avrebbe creato una ingiustificata disparita' di trattamento in loro danno, nei confronti degli impiegati gia' inquadrati nelle categorie inferiori; nonche' sotto il profilo della inosservanza dei limiti della delegazione legislativa in quanto l'art. 11, penultimo comma, della legge di delega suindicata disponeva che in ogni caso doveva essere garantita la conservazione delle posizioni giuridiche ed economiche acquisite, oltre alla piena valutazione del servizio prestato).

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 2, primo comma, del d.P.R. 28 dicembre 1970, n. 1079 "nella parte in cui non prevede la possibilità alternativa di valutazione integrale di anzianità di servizio in vista della liquidazione del trattamento economico spettante agli impiegati che avevano raggiunto la più alta fra le qualifiche soppresse", sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 76 della Costituzione, dal Consiglio di Stato, Adunanza Plenaria, con l'ordinanza (n. 26 del reg. ord. 1977) di cui in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 19 novembre 1985.

F.to: LIVIO PALADIN - ORONZO REALE -

ALBERTO MALAGUGINI - ANTONIO LA

PERGOLA - VIRGILIO ANDRIOLI -

GIUSEPPE FERRARI - FRANCESCO SAJA -

GIOVANNI CONSO - ETTORE GALLO - ALDO

CORASANITI - GIUSEPPE BORZELLINO -

FRANCESCO GRECO - RENATO DELL'ANDRO.

GIOVANNI VITALE - Cancelliere

Testo integrale

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