Corte costituzionale
Sentenza n. 301/1985
Corte cost., sent. 22 novembre 1985, n. 301
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 301/1985
- Data di deposito
- 22 novembre 1985
- Data di decisione
- 19 novembre 1985
- Esito
- Non fondatezza
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Oronzo Reale
- Presidente
- PALADIN
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1985:301
Norme oggetto del giudizio
- art. 2, comma 1, decreto del Presidente della Repubblica n. 1079 del 28 dicembre 1970
Parametri
Massime
Massima n. 11202
Il "trattamento alternativo" (piu' favorevole) - consistente nella possibilita' di liquidare, a favore dell'impiegato inquadrato nella qualifica unica, un trattamento economico calcolato in base all'intera anzianita' di servizio, indipendentemente dal rapporto fra qualifica raggiunta (e soppressa) e classe di stipendio - previsto dall'art. 2, primo comma, del d.P.R. 28 dicembre 1970, n. 1079 (emanato in attuazione della delega concessa al Governo con la legge n. 249 del 18 marzo 1968, per il riordinamento dell'amministrazione dello Stato, per il decentramento delle funzioni e per il riassetto delle carriere e delle retribuzioni dei dipendenti statali), e' applicabile a tutti gli impiegati soggetti al nuovo inquadramento, e la "integrale valutabilita' di servizio", che si vorrebbe estendere anche agli impiegati titolari della piu' alta delle qualifiche abolite, non e' accordata dalla norma in oggetto nemmeno agli impiegati provenienti dalle qualifiche inferiori, poiche' essa dispone che per tutti l'utilizzazione dell'anzianita' complessivamente maturata nelle qualifiche soppresse ai fini del trattamento economico avviene previa deduzione dell'"anzianita' complessivamente richiesta per la classe conferita". Ne' risulta peggiorata la posizione di coloro per i quali, essendo gia' acquisito il trattamento economico spettante agli impiegati che avevano raggiunto la piu' alta delle qualifiche soppresse, in quanto provenienti dalla prima delle qualifiche unificate (ad esempio, cancelliere di prima classe), non v'era bisogno di utilizzare parte dell'anzianita' complessiva, posto che essi mantengono tale trattamento e, d'altra parte, e' espressamente prevista la conservazione della detta anzianita'. (Non fondatezza - in riferimento agli artt. 3 e 76 Cost. - della questione di legittimita' costituzionale della disposizione succitata, "nella parte in cui non prevede la possibilita', alternativa, di valutazione integrale dell'anzianita' di servizio, in vista della liquidazione del trattamento economico spettante agli impiegati che avevano conseguito la piu' alta delle qualifiche soppresse"; questione prospettata sotto il profilo della violazione del principio di eguaglianza in quanto, la mancata concessione agli impiegati che avevano raggiunto la piu' alta delle qualifiche abolite di far valere, ai fini degli aumenti biennali di stipendio, l'intera anzianita' di servizio, avrebbe creato una ingiustificata disparita' di trattamento in loro danno, nei confronti degli impiegati gia' inquadrati nelle categorie inferiori; nonche' sotto il profilo della inosservanza dei limiti della delegazione legislativa in quanto l'art. 11, penultimo comma, della legge di delega suindicata disponeva che in ogni caso doveva essere garantita la conservazione delle posizioni giuridiche ed economiche acquisite, oltre alla piena valutazione del servizio prestato).
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 2, primo comma, del d.P.R. 28 dicembre 1970, n. 1079 "nella parte in cui non prevede la possibilità alternativa di valutazione integrale di anzianità di servizio in vista della liquidazione del trattamento economico spettante agli impiegati che avevano raggiunto la più alta fra le qualifiche soppresse", sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 76 della Costituzione, dal Consiglio di Stato, Adunanza Plenaria, con l'ordinanza (n. 26 del reg. ord. 1977) di cui in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 19 novembre 1985.
F.to: LIVIO PALADIN - ORONZO REALE -
ALBERTO MALAGUGINI - ANTONIO LA
PERGOLA - VIRGILIO ANDRIOLI -
GIUSEPPE FERRARI - FRANCESCO SAJA -
GIOVANNI CONSO - ETTORE GALLO - ALDO
CORASANITI - GIUSEPPE BORZELLINO -
FRANCESCO GRECO - RENATO DELL'ANDRO.
GIOVANNI VITALE - Cancelliere
Testo integrale
Per le sentenze della Corte costituzionale anteriori al 2025 LexTools pubblica massime, norme e dispositivo. Il testo integrale è sul sito della Corte costituzionale.
Testo e massime: Corte costituzionale, dati.cortecostituzionale.it, licenza CC BY-SA 3.0 IT (creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/it/). Impaginato da LexTools; il testo riprodotto resta sotto la stessa licenza. Fonti e licenze