Corte costituzionale
Sentenza n. 299/1985
Corte cost., sent. 22 novembre 1985, n. 299
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 299/1985
- Data di deposito
- 22 novembre 1985
- Data di decisione
- 19 novembre 1985
- Esito
- Illegittimità costituzionale
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Giovanni Conso
- Presidente
- ROEHRSSEN
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1985:299
Norme oggetto del giudizio
- art. 513, n.2, codice di procedura penale 1930
- art. 512, n.2, codice di procedura penale 1930
- art. 4, legge n. 400 del 31 luglio 1984
- art. 3, legge n. 400 del 31 luglio 1984
- art. 135, legge n. 689 del 24 novembre 1981
- art. 134, legge n. 689 del 24 novembre 1981
Parametri
- art. 3, Costituzione
- art. 27, legge n. 87 del 11 marzo 1953
Massime
Massima n. 11197
Quando l'applicazione di una causa estintiva del reato ha per presupposto un giudizio di colpevolezza idoneo a produrre effetti negativi in altri giudizi, privare l'imputato di quel mezzo generale di esercizio del diritto di difesa, quale e' la facolta' di proporre appello. Ne deriva che, essendo stata, in applicazione del suddetto principio, gia' dichiarata l'illegittimita' costituzionale degli artt. 512, n. 2, e 513, n. 2, cod. proc. pen. nella parte in cui escludevano il diritto dell'imputato di proporre appello avverso una sentenza di proscioglimento per amnistia a seguito del giudizio di comparazione fra circostanze attenuanti ed aggravanti, deve essere oggi dichiarata l'illegittimita' costituzionale, per violazione dell'art. 3 della Costituzione, delle stesse disposizioni, nel testo anteriore all'entrata in vigore dell'art. 135 l. 24 novembre 1981, n. 689, nella parte in cui escludono il diritto dell'imputato di proporre appello contro la sentenza che l'abbia prosciolto per amnistia a seguito dell'esclusione di una circostanza aggravante ovvero a seguito della concessione di una circostanza attenuante, in quanto evidente e' l'analogia fra l'ipotesi di proscioglimento per amnistia a seguito di giudizio di comparazione fra circostanze, a quella di proscioglimento, sempre per amnistia, ma a seguito di esclusione di circostanze aggravanti o di concessione di circostanze attenuanti. - S. nn. 70/1975 e 73/1978.
Massima n. 11198
Poiche' gli artt. 512, n. 2, e 513, n. 2, cod. proc. pen. nel testo anteriore all'entrata in vigore dell'art. 135 l. 24 novembre 1981, n. 689 sono stati ritenuti costituzionalmente illegittimi nella parte in cui escludevano il diritto dell'imputato di proporre appello contro la sentenza che lo abbia prosciolto per amnistia a seguito dell'esclusione di una circostanza aggravante ovvero a seguito di concessione di circostanza attenuante, in conseguenza di tale decisione, ai sensi dell'art. 27 l. 11 marzo 1953, n. 87, va altresi' dichiarata d'ufficio l'illegittimita' costituzionale: a) dell'art. 513, n. 2, c.p.p., nel testo anteriore all'entrata in vigore dell'art. 135 l. 24 novembre 1981, n. 689, nella parte in cui escludeva il diritto dell'imputato di proporre appello contro la sentenza, che l'abbia prosciolto per amnistia, a seguito della concessione di circostanze attenuanti; b) dell'art. 512, n. 2, c.p.p., nel testo risultante in forza dell'art. 134 l. 24 novembre 1981, n. 689 e prima dell'entrata in vigore dell'art. 3 l. 31 luglio 1984, n. 400, nelle parti in cui escludeva il diritto dell'imputato di proporre appello contro la sentenza, che l'abbia prosciolto per amnistia, a seguito della esclusione di circostanze aggravanti oppure a seguito della concessione di circostanze attenuanti; c) dell'art. 513, n. 2, c.p.p., nel testo risultante in forza dell'art. 135 l. 24 novembre 1981, n. 689 e prima dell'entrata in vigore dell'art. 4 l. 31 luglio 1984, n. 400, nelle parti in cui escludeva il diritto dell'imputato di proporre appello contro la sentenza, che l'abbia prosciolto per amnistia, a seguito dell'esclusione di circostanze aggravanti oppure a seguito della concessione di circostanze attenuanti. - S. 299/1985 (massima A).
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
a) dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 512 n. 2 del codice di procedura penale, quale risultava prima dell'entrata in vigore dell'art. 134 della legge 24 novembre 1981, n. 689, nelle parti in cui esclude il diritto dell'imputato di proporre appello contro la sentenza che l'abbia prosciolto per amnistia a seguito dell'esclusione di circostanze aggravanti oppure a seguito della concessione di circostanze attenuanti;
b) dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 513 n. 2 del codice di procedura penale, quale risultava prima dell'entrata in vigore dell'art. 135 della legge 24 novembre 1981, n. 689, nella parte in cui esclude il diritto dell'imputato di proporre appello contro la sentenza che l'abbia prosciolto per amnistia a seguito dell'esclusione di circostanze aggravanti;
c) dichiara d'ufficio, in applicazione dell'art. 27 della legge 11 marzo 1953 n. 87, l'illegittimità costituzionale dell'art. 513 n. 2 del codice di procedura penale, quale risultava prima dell'entrata in vigore dell'art. 135 della legge 24 novembre 1981, n. 689, nella parte in cui esclude il diritto dell'imputato di proporre appello contro la sentenza che l'abbia prosciolto per amnistia a seguito della concessione di circostanze attenuanti;
d) dichiara d'ufficio, in applicazione dell'art. 27 della legge 11 marzo 1953, n. 87, l'illegittimità costituzionale dell'art. 512 n. 2 del codice di procedura penale, quale risultava in forza dell'art. 134 della legge 24 novembre 1981, n. 689, e prima della sua ulteriore sostituzione ad opera dell'art. 3 della legge 31 luglio 1984, n. 400, nelle parti in cui esclude il diritto dell'imputato di proporre appello contro la sentenza che l'abbia prosciolto per amnistia a seguito dell'esclusione di circostanze aggravanti oppure a seguito della concessione di circostanze attenuanti;
e) dichiara d'ufficio, in applicazione dell'art. 27 della legge 11 marzo 1953, n. 87, l'illegittimità costituzionale dell'art. 513 n. 2 del codice di procedura penale, quale risultava in forza dell'art. 135 della legge 24 novembre 1981, n. 689, e prima della sua ulteriore sostituzione ad opera dell'art. 4 della legge 31 luglio 1984, n. 400, nelle parti in cui esclude il diritto dell'imputato di proporre appello contro la sentenza che l'abbia prosciolto per amnistia a seguito dell'esclusione di circostanze aggravanti oppure a seguito della concessione di circostanze attenuanti.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 19 novembre 1985.
F.to: GUGLIELMO ROEHRSSEN - ORONZO
REALE - BRUNETTO BUCCIARELLI DUCCI -
ALBERTO MALAGUGINI - LIVIO PALADIN -
ANTONIO LA PERGOLA - VIRGILIO
ANDRIOLI - GIUSEPPE FERRARI -
FRANCESCO SAJA - GIOVANNI CONSO -
ALDO CORASANITI - GIUSEPPE BORZELLINO
- FRANCESCO GRECO.
GIOVANNI VITALE - Cancelliere
Testo integrale
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