Corte costituzionale

Sentenza n. 299/1985

Corte cost., sent. 22 novembre 1985, n. 299

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
299/1985
Data di deposito
22 novembre 1985
Data di decisione
19 novembre 1985
Esito
Illegittimità costituzionale
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Giovanni Conso
Presidente
ROEHRSSEN
ECLI
ECLI:IT:COST:1985:299

Norme oggetto del giudizio

Parametri

Massime

Massima n. 11197

Quando l'applicazione di una causa estintiva del reato ha per presupposto un giudizio di colpevolezza idoneo a produrre effetti negativi in altri giudizi, privare l'imputato di quel mezzo generale di esercizio del diritto di difesa, quale e' la facolta' di proporre appello. Ne deriva che, essendo stata, in applicazione del suddetto principio, gia' dichiarata l'illegittimita' costituzionale degli artt. 512, n. 2, e 513, n. 2, cod. proc. pen. nella parte in cui escludevano il diritto dell'imputato di proporre appello avverso una sentenza di proscioglimento per amnistia a seguito del giudizio di comparazione fra circostanze attenuanti ed aggravanti, deve essere oggi dichiarata l'illegittimita' costituzionale, per violazione dell'art. 3 della Costituzione, delle stesse disposizioni, nel testo anteriore all'entrata in vigore dell'art. 135 l. 24 novembre 1981, n. 689, nella parte in cui escludono il diritto dell'imputato di proporre appello contro la sentenza che l'abbia prosciolto per amnistia a seguito dell'esclusione di una circostanza aggravante ovvero a seguito della concessione di una circostanza attenuante, in quanto evidente e' l'analogia fra l'ipotesi di proscioglimento per amnistia a seguito di giudizio di comparazione fra circostanze, a quella di proscioglimento, sempre per amnistia, ma a seguito di esclusione di circostanze aggravanti o di concessione di circostanze attenuanti. - S. nn. 70/1975 e 73/1978.

Massima n. 11198

Poiche' gli artt. 512, n. 2, e 513, n. 2, cod. proc. pen. nel testo anteriore all'entrata in vigore dell'art. 135 l. 24 novembre 1981, n. 689 sono stati ritenuti costituzionalmente illegittimi nella parte in cui escludevano il diritto dell'imputato di proporre appello contro la sentenza che lo abbia prosciolto per amnistia a seguito dell'esclusione di una circostanza aggravante ovvero a seguito di concessione di circostanza attenuante, in conseguenza di tale decisione, ai sensi dell'art. 27 l. 11 marzo 1953, n. 87, va altresi' dichiarata d'ufficio l'illegittimita' costituzionale: a) dell'art. 513, n. 2, c.p.p., nel testo anteriore all'entrata in vigore dell'art. 135 l. 24 novembre 1981, n. 689, nella parte in cui escludeva il diritto dell'imputato di proporre appello contro la sentenza, che l'abbia prosciolto per amnistia, a seguito della concessione di circostanze attenuanti; b) dell'art. 512, n. 2, c.p.p., nel testo risultante in forza dell'art. 134 l. 24 novembre 1981, n. 689 e prima dell'entrata in vigore dell'art. 3 l. 31 luglio 1984, n. 400, nelle parti in cui escludeva il diritto dell'imputato di proporre appello contro la sentenza, che l'abbia prosciolto per amnistia, a seguito della esclusione di circostanze aggravanti oppure a seguito della concessione di circostanze attenuanti; c) dell'art. 513, n. 2, c.p.p., nel testo risultante in forza dell'art. 135 l. 24 novembre 1981, n. 689 e prima dell'entrata in vigore dell'art. 4 l. 31 luglio 1984, n. 400, nelle parti in cui escludeva il diritto dell'imputato di proporre appello contro la sentenza, che l'abbia prosciolto per amnistia, a seguito dell'esclusione di circostanze aggravanti oppure a seguito della concessione di circostanze attenuanti. - S. 299/1985 (massima A).

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

a) dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 512 n. 2 del codice di procedura penale, quale risultava prima dell'entrata in vigore dell'art. 134 della legge 24 novembre 1981, n. 689, nelle parti in cui esclude il diritto dell'imputato di proporre appello contro la sentenza che l'abbia prosciolto per amnistia a seguito dell'esclusione di circostanze aggravanti oppure a seguito della concessione di circostanze attenuanti;

b) dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 513 n. 2 del codice di procedura penale, quale risultava prima dell'entrata in vigore dell'art. 135 della legge 24 novembre 1981, n. 689, nella parte in cui esclude il diritto dell'imputato di proporre appello contro la sentenza che l'abbia prosciolto per amnistia a seguito dell'esclusione di circostanze aggravanti;

c) dichiara d'ufficio, in applicazione dell'art. 27 della legge 11 marzo 1953 n. 87, l'illegittimità costituzionale dell'art. 513 n. 2 del codice di procedura penale, quale risultava prima dell'entrata in vigore dell'art. 135 della legge 24 novembre 1981, n. 689, nella parte in cui esclude il diritto dell'imputato di proporre appello contro la sentenza che l'abbia prosciolto per amnistia a seguito della concessione di circostanze attenuanti;

d) dichiara d'ufficio, in applicazione dell'art. 27 della legge 11 marzo 1953, n. 87, l'illegittimità costituzionale dell'art. 512 n. 2 del codice di procedura penale, quale risultava in forza dell'art. 134 della legge 24 novembre 1981, n. 689, e prima della sua ulteriore sostituzione ad opera dell'art. 3 della legge 31 luglio 1984, n. 400, nelle parti in cui esclude il diritto dell'imputato di proporre appello contro la sentenza che l'abbia prosciolto per amnistia a seguito dell'esclusione di circostanze aggravanti oppure a seguito della concessione di circostanze attenuanti;

e) dichiara d'ufficio, in applicazione dell'art. 27 della legge 11 marzo 1953, n. 87, l'illegittimità costituzionale dell'art. 513 n. 2 del codice di procedura penale, quale risultava in forza dell'art. 135 della legge 24 novembre 1981, n. 689, e prima della sua ulteriore sostituzione ad opera dell'art. 4 della legge 31 luglio 1984, n. 400, nelle parti in cui esclude il diritto dell'imputato di proporre appello contro la sentenza che l'abbia prosciolto per amnistia a seguito dell'esclusione di circostanze aggravanti oppure a seguito della concessione di circostanze attenuanti.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 19 novembre 1985.

F.to: GUGLIELMO ROEHRSSEN - ORONZO

REALE - BRUNETTO BUCCIARELLI DUCCI -

ALBERTO MALAGUGINI - LIVIO PALADIN -

ANTONIO LA PERGOLA - VIRGILIO

ANDRIOLI - GIUSEPPE FERRARI -

FRANCESCO SAJA - GIOVANNI CONSO -

ALDO CORASANITI - GIUSEPPE BORZELLINO

- FRANCESCO GRECO.

GIOVANNI VITALE - Cancelliere

Testo integrale

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