Corte costituzionale

Sentenza n. 286/1985

Corte cost., sent. 13 novembre 1985, n. 286

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
286/1985
Data di deposito
13 novembre 1985
Data di decisione
12 novembre 1985
Esito
Inammissibilità
Tipo di giudizio
GIUDIZIO PER CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE TRA ENTI
Relatore
Francesco Saja
Presidente
PALADIN
ECLI
ECLI:IT:COST:1985:286

Norme oggetto del giudizio

  • deliberazione giunta regione Lombardia del 26 febbraio 1980
  • deliberazione giunta provincia di Bolzano n. 1711 del 12 marzo 1979
  • deliberazione giunta provincia di Bolzano n. 2726 del 12 maggio 1980
  • deliberazione giunta provincia di Bolzano n. 6324 del 17 ottobre 1980
  • deliberazione giunta regione Veneto n. 2931 del 13 giugno 1978
  • deliberazione giunta regione Friuli Venezia Giulia n. 1163 del 17 maggio 1977
  • deliberazione giunta regione Puglia n. 2619 del 31 ottobre 1977
  • 02031/Pres, deliberazione giunta regione Friuli Venezia Giulia del 30 novembre 1976
  • deliberazione giunta regione Veneto n. 1221 del 23 marzo 1977
  • deliberazione giunta regione Veneto n. 5109 del 15 novembre 1977
  • deliberazione giunta provincia di Bolzano n. 6100 del 21 settembre 1979
  • deliberazione giunta regione Veneto n. 3356 del 16 luglio 1976
  • deliberazione giunta provincia di Bolzano del 23 ottobre 1978

Parametri

  • art. 25, legge n. 87 del 11 marzo 1953
  • art. 41, legge n. 87 del 11 marzo 1953
  • art. 134, Costituzione
  • art. 39, legge n. 87 del 11 marzo 1953
  • art. 20, legge n. 87 del 11 marzo 1953
  • art. 39, comma 2, legge n. 87 del 11 marzo 1953
  • art. 8, statuto regione Friuli Venezia Giulia
  • art. 117, Costituzione
  • art. 8, n.5, statuto regione Trentino Alto Adige
  • art. 16, statuto regione Trentino Alto Adige
  • art. 4, n.12, statuto regione Friuli Venezia Giulia

Massime

Massima n. 11170

Il termine di venti giorni per la costituzione delle parti nei conflitti di attribuzione tra Stato e Regioni, fissato dal combinato disposto degli artt. 25 e 41 legge 11 marzo 1953, n. 87, ha carattere perentorio, cosicche' non possono essere esaminati dalla Corte gli scritti difensivi delle parti costituitesi oltre tale termine.

Massima n. 11171

Va ribadito che, essendo il contradditorio limitato ai soggetti espressamente legittimati dagli artt. 134 Cost., 20 e 39 legge 11 marzo 1953, n. 87, a promuovere il conflitto ovvero a resistervi, non e' consentito l'intervento dei Comuni nei giudizi per conflitti di attribuzione tra Stato e Regioni (o Province autonome). - O. nn. 23/4/1975; 5/6/1976; 25/2/1977.

Massima n. 11172

Il conflitto di attribuzione tra Stato e Regioni (o Province autonome) e' ammissibile non soltanto se ricorra invasione di competenza, ma anche quando l'ordinamento richieda la collaborazione di una pluralita' di enti e, per contro, uno di essi provveda automamente, senza tener conto della potesta' altrui (fattispecie in materia urbanistica, in cui il potere spettante allo Stato non e' assoluto ed esclusivo ma va coordinato con quello appartenente agli enti di governo locale). - S. n. 206/1985.

Massima n. 11173

Gli atti con i quali le Regioni e le Province autonome approvano strumenti urbanistici comunali (piani regolatori), attraverso i quali sia stata mutata la destinazione di beni pubblici dello Stato, senza il concorso della sua volonta', non sono meri atti di controllo, bensi' si inseriscono quali elementi costitutivi in fattispecie a formazione progressiva, potendosi con essi apportare modificazioni, variazioni, soppressioni e aggiunte alle previsioni formulate dai Comuni, per cui ben possono formare oggetto di un giudizio per regolamento di competenza vertente tra Stato e Regione o Provincia autonoma. Inoltre, la impugnazione di tali atti da parte dello Stato non costituisce mero esercizio di una rei vindicatio, inidonea ad instaurare un giudizio per conflitto di attribuzione, essendo per contro in discussione il potere dello Stato medesimo in ordine alla destinazione dei suoi beni pubblici. (Ammissibilita' dei ricorsi proposti dallo Stato nei confronti delle regioni Friuli-Venezia Giulia, Veneto e Puglia, nonche' della Provincia di Bolzano, in relazione alle delibere di approvazione degli strumenti urbanistici dei comuni di Trasaghis, Tarvisio, Venezia, Taranto, San Candido, Bolzano e Bressanone). - S. n. 175/1976, con cui la Corte ha ritenuto ammissibile (ed anche fondato) il ricorso per conflitto di attribuzione da parte dello Stato contro la Regione Lazio, la quale, senza alcuna intesa con il competente organo statale, aveva approvato il piano regolatore del Comune di Latina, comprendente anche il parco del Circeo, sebbene la materia dei parchi nazionali non fosse stata trasferita alle Regioni ma fosse rimasta di competenza statale.

Massima n. 11174

La legislazione regionale o provinciale ha la funzione di disciplinare la materia trasferita, ma non e' certo idonea ad operare essa stessa un trasferimento, per cui non puo' assumere rilievo ai fini dell'ammissibilita' del conflitto, ove questo sia sollevato in base ad una norma costituzionale attributiva di competenze allo Stato.

Massima n. 11175

Secondo la giurisprudenza consolidata della Corte, qualsiasi manifestazione di volonta' diretta all'affermazione di una competenza in contrasto (vero o presunto) con quella di altro ente e' sufficiente per la configurabilita' di una controversia da decidere in sede di giudizio costituzionale. E' pertanto ammissibile il conflitto avverso un piano regolatore, trattandosi di atto idoneo ad affermare la competenza dell'ente da cui e' adottato in quanto, una volta approvato, ha una propria efficacia immediata ed e' autonomamente impugnabile per vizi ad esso riferibili, i quali non possono piu' essere fatti valere contro lo strumento di attuazione (piano particolareggiato), soggetto ad impugnazione soltanto per quanto di nuovo e peculiare sia in esso contenuto.

Massima n. 11176

Poiche' in base all'art. 39, secondo comma, legge 11 marzo 1953, n. 87, il decorso del termine perentorio di sessanta giorni per la proposizione del ricorso da parte dello Stato avverso un atto regionale - che ritiene invasivo della sua sfera di competenza -, ha inizio con la pubblicazione del provvedimento impugnato sul Bollettino ufficiale della regione, va dichiarato inammissibile il conflitto di attribuzione proposto oltre detto termine. (Inammissibilita' del ricorso per regolamento di competenza prodotto dallo Stato con atto 11 ottobre 1980 contro la Regione Lombardia, e relativo alla deliberazione della Giunta Regionale 26 febbraio 1980, n. 29471, di approvazione con varianti del piano regolatore generale del Comune di Milano, essendo stato tale provvedimento pubblicato sul Bollettino ufficiale della Regione n. 22 del 28 maggio 1980).

Massima n. 11177

Va dichiarato estinto il giudizio per conflitto di attribuizone tra Stato e Provincia autonoma (o regione) se nelle more interviene rinuncia del ricorrente e questa sia accettata dalla parte resistente. (Estinzione del giudizio relativo al ricorso per conflitto di attribuzione proposto dallo Stato con atto 28 giugno 1979 - contro la Provincia di Bolzano e relativo alla deliberazione della Giunta provinciale 12 marzo 1979, n. 1711, di approvazione con variante del piano urbanistico del Comune di Sluderno - avendovi il ricorrente rinunziato con atto del 24 giugno 1985, ed essendo intervenuta l'accettazione della controparte in data 8 luglio successivo).

Massima n. 11178

Le Regioni, come le Province autonome, sono enti esponenziali di interessi locali per cui le attribuzioni loro costituzionalmente garantite non escludono senz'altro, nelle singole materie, la coesistenza di alcuni poteri statali, con la relativa necessita' di coordinamento, quando si tratti della tutela di esigenze che esorbitino dall'ambito regionale e non possano quindi non continuare a permanere nella sfera dello Stato. Di conseguenza, nella materia urbanistica la competenza regionale subisce varie restrizioni in relazione proprio alla tutela d'interessi generali e non locali. Pertanto, come le costruzioni di opere pubbliche di interesse nazionale appartengono alla competenza centrale, analoga restrizione, per l'eadem ratio, non puo' verificarsi per i beni pubblici statali (demaniali e patrimoniali indisponibili), il cui uso, secondo la loro natura e finalita', attiene ai compiti dello Stato ed e' inteso alla soddisfazione, con modalita' varie, di interessi riferibili a tutta la comunita' nazionale. Ne deriva che non spetta alle Regioni Friuli-Venezia Giulia, Veneto e Puglia, nonche' alla Provincia autonoma di Bolzano, di approvare gli strumenti urbanistici comunali, nelle parti in cui prevedono un mutamento di destinazione di beni pubblici statali (demaniali e patrimoniali indisponibili), senza che sia previamente intervenuta un'intesa con i competenti organi dello Stato. Vanno dunque annullate, nelle parti predette, le deliberazioni della Giunta della Regione Friuli-Venezia Giulia 30 novembre 1976, n. 02031/Pres. 207 e 17 maggio 1977, n. 01163; della Giunta della Regione Veneto 23 marzo 1977, n. 1221, 26 luglio 1976, n. 3356, 15 novembre 1977, n. 5109 e 13 giugno 1978, n. 2931; della Giunta della Regione Puglia 31 ottobre 1977, n. 2619, nonche' della Giunta provinciale di Bolzano 21 settembre 1979, n. 6100, 12 maggio 1980, n. 2726 e 17 ottobre 1980, n. 6324. - S. n. 239/1982.

Massima n. 11179

Spetta alle Regioni ed alle Province autonome approvare gli strumenti urbanistici comunali purche', nelle parti in cui essi prevedono il mutamento di destinazione degli immobili pubblici appartenenti allo Stato, sia previamente intervenuta un'intesa con i competenti organi centrali. Non lede pertanto la competenza statale la deliberazione del 23 ottobre 1978, con cui la Giunta provinciale di Bolzano ha approvato con variante il piano urbanistico del Comune di Campo di Trens, poiche' una parte della zona in questione (quella sud) appartiene al patrimonio disponibile dello Stato e non e' percio' soggetta al detto principio di diritto pubblico, mentre per l'altra parte (quella nord) risulta gia' intervenuta l'intesa tra Stato e Comune. (Rigetto del ricorso per conflitto di attribuzione proposto dallo Stato con atto 19 febbraio 1979 contro la Provincia di Bolzano, in ordine alla deliberazione suindicata).

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

riuniti i giudizi,

1) dichiara inammissibile il ricorso per conflitto di attribuzione proposto dallo Stato con atto 11 ottobre 1980 contro la Regione Lombardia, e relativo alla deliberazione della Giunta regionale 26 febbraio 1980 n. 29471, di approvazione con varianti del piano regolatore generale del Comune di Milano (reg. ric. n. 31/1980);

2) dichiara estinto per avvenuta rinuncia il giudizio relativo al ricorso per conflitto di attribuzione proposto dallo Stato con atto 28 giugno 1979 contro la Provincia di Bolzano e relativo alla deliberazione della Giunta provinciale 12 marzo 1979 n. 1711, di approvazione con variante del piano urbanistico del Comune di Sluderno (reg. ric. n. 19/1979);

3) dichiara che non spetta alle Regioni Friuli-Venezia Giulia, Veneto e Puglia nonché alla Provincia autonoma di Bolzano di approvare gli strumenti urbanistici dei Comuni di Trasaghis, Tarvisio, Venezia, Taranto, San Candido, Bolzano e Bressanone, nelle parti in cui essi prevedono un mutamento di destinazione di beni pubblici statali (demaniali e patrimoniali indisponibili) senza che sia previamente intervenuta un'intesa con i competenti organi dello Stato (reg. ric. n. 5, 18, 20/1977; 10, 11, 15/1978; 17/1979; 2, 21, 22/1980; 3/1981); in conseguenza annulla, nelle parti predette, le deliberazioni della Giunta della Regione Friuli-Venezia Giulia del 30 novembre 1976 n. 02031/Pres. 207 e 17 maggio 1977 n. 01163; della Giunta della Regione Veneto 23 marzo 1977 n. 1221, 26 luglio 1976 n. 3356, 15 novembre 1977 n. 5109 e 13 giugno 1978 n. 2931; della Giunta della Regione Puglia 31 ottobre 1977 n. 2619, nonché della Giunta provinciale di Bolzano 21 settembre 1979 n. 6100, 12 maggio 1980 n. 2726 e 17 ottobre 1980 n. 6324;

4) rigetta il ricorso per il conflitto di attribuzione proposto dallo Stato con atto 19 febbraio 1979 contro la Provincia di Bolzano in ordine alla deliberazione del 23 ottobre 1978, con cui la Giunta provinciale ha approvato con variante il piano urbanistico del Comune di Campo di Trens (reg. ric. n. 6/1979).

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 12 novembre 1985.

F.to: LIVIO PALADIN - ORONZO REALE -

ALBERTO MALAGUGINI - ANTONIO LA

PERGOLA - VIRGILIO ANDRIOLI -

GIUSEPPE FERRARI - FRANCESCO SAJA -

GIOVANNI CONSO - ETTORE GALLO - ALDO

CORASANITI - GIUSEPPE BORZELLINO -

FRANCESCO GRECO - RENATO DELL'ANDRO.

GIOVANNI VITALE - Cancelliere

Testo integrale

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