Corte costituzionale
Sentenza n. 246/1985
Corte cost., sent. 29 ottobre 1985, n. 246
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 246/1985
- Data di deposito
- 29 ottobre 1985
- Data di decisione
- 24 ottobre 1985
- Esito
- Conflitto di attribuzione
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO PER CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE TRA ENTI
- Relatore
- Livio Paladin
- Presidente
- ROEHRSSEN
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1985:246
Norme oggetto del giudizio
- decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 5 marzo 1979
- decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 2 luglio 1983
- decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 8 agosto 1984
- decreto del Ministro del tesoro del 8 agosto 1984
- decreto del Ministro dei lavori pubblici del 8 agosto 1984
- art. 1, comma 3, decreto del Ministro del tesoro del 10 agosto 1984
- decreto del Ministro del tesoro del 10 agosto 1984
Parametri
- art. 42, statuto regione Sicilia
- decreto del Presidente della Repubblica n. 683 del 1° luglio 1977
- art. 20, statuto regione Sicilia
- art. 14, statuto regione Sicilia
- art. 117, Costituzione
- art. 11, legge n. 335 del 19 maggio 1976
- art. 119, Costituzione
- art. 48, statuto regione Friuli Venezia Giulia
- art. 4, n.1, statuto regione Friuli Venezia Giulia
- decreto del Presidente della Repubblica n. 114 del 23 gennaio 1965
- art. 119, comma 1, Costituzione
Massime
Massima n. 11113
Essendo state attribuite alla Regione Sicilia, per effetto delle norme sul trasferimento delle competenze amministrative statali in tema di opere e di acque pubbliche (d.P.R. 1 luglio 1977, n. 683), le funzioni relative all'Ente acquedotti siciliani (E.A.S.), compreso il potere di definire l'ordinamento e quindi le norme di contabilita' , ne consegue che non spetta piu' allo Stato includere detto ente fra gli enti pubblici non economici ai quali si applicano le disposizioni riguardanti l'adeguamento del sistema della contabilita' e dei relativi bilanci, a quello annuale di competenza e di cassa dello Stato (art. 25 legge n. 468 del 1978). Pertanto e' annullato - in quanto invasivo di una sfera di competenza regionale "esclusiva", passata alla Sicilia, con conseguente violazione degli artt. 14, 20 e 43 dello Statuto speciale - il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri in data 5 marzo 1979, nella parte relativa all'ente summenzionato. - S. n. 299/1984 che, sia pure con riguardo alle Amministrazioni regionali di diritto comune, ha affermato che "Enti ed organismi dipendenti dalla Regione" vanno pacificamente esclusi dalla sfera di applicazione dell'art. 25 della legge n. 468 del 1978.
Massima n. 11114
La modificazione o sostituzione dell'atto impugnato, sopravvenuta nel senso richiesto dal ricorrente, comporta cessazione della materia del contendere in ordine al giudizio per conflitto di attribuzione pendente tra Stato e Regioni. (Cessazione della materia del contendere in relazione ai ricorsi proposti dalle Regioni Lombardia e Toscana - per invasione della competenza loro spettante ex artt. 117 e 119 Cost., nonche' 11 legge-quadro 19 maggio 1976, n. 335 - avverso il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 2 luglio 1983, nelle parti riguardanti gli enti dipendenti dalle Regioni medesime, inclusi fra quelli soggetti all'art. 25 della legge n. 468 del 1978, e quindi tenuti ad adeguarsi al sistema annuale di competenza e di cassa dello Stato; cio' in quanto il sopravvenuto decreto del Presidente del Consiglio in data 3 novembre 1983, attuativo dell'art. 21 del decreto-legge n. 463 del 1983, ha integralmente rideterminato l'elenco dei destinatari di detto art. 25, espungendovi gli "enti ed organismi a carattere nazionale e regionale", con conseguenziale riconoscimento delle attribuzioni regionali riguardo ai bilanci degli enti dipendenti).
Massima n. 11115
L'Ente zona industriale di Trieste, le Camere di commercio, gli Istituti autonomi case popolari, le Aziende autonome di cura, soggiorno e turismo, operanti nella Regione Friuli - Venezia Giulia, rientrano nella competenza ordinamentale della Regione e per essi si impongono quindi le medesime conclusioni gia' raggiunte per il decreto presidenziale del 5 marzo 1979, nella parte relativa all'Ente acquedotti siciliani. Pertanto, va dichiarato che non spetta allo Stato includere detti enti tra quelli ai quali si applicano le disposizioni dell'art. 25 della legge 5 agosto 1978, n. 468, comportanti l'obbligo di modificare la propria struttura di bilancio ed il proprio ordinamento contabile, adeguandoli al sistema annuale di competenza e di cassa dello Stato, e, di conseguenza, annullato - perche' lesivo della competenza regionale esclusiva, con violazione degli artt. 4, n. 1, e 48 dello Statuto speciale - il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, datato 8 agosto 1984, nelle parti riguardanti gli enti summenzionati.
Massima n. 11116
Poiche' anche le Regioni a statuto speciale sono tenute ad osservare l'art. 40 della legge 30 marzo 1981, n. 119 (e successive modificazioni ed integrazioni), con particolare riguardo al primo comma dell'articolo stesso, non e' sostenibile che gli enti dipendenti dal Friuli-Venezia Giulia (o sottoposti alla potesta' legislativa regionale, per quanto attiene al loro ordinamento), debbano fruire di un trattamento diverso e privilegiato rispetto a quello che compete alla Regione medesima. Spetta quindi allo Stato includere l'Ente zona industriale di Trieste, le Camere di commercio, gli Istituti autonomi case popolari, le Aziende autonome di cura, soggiorno e turismo operanti nella Regione in questione, fra gli organismi e gli enti ai quali si applica detto art. 40, per cui vengono ad essere obbligati ad adeguarsi al regime statale riguardante limitazioni in tema di disponibilita' di cassa e di servizi di tesoreria. (Rigetto del ricorso proposto dalla Regione Friuli-Venezia Giulia - per violazione della sua competenza in materia di "ordinamento degli enti dipendenti", ed anche per cio' che attiene alle entrate sue proprie, in asserito contrasto con gli artt. 4, n. 1, e 48 dello Statuto, nonche' con le norme di attuazione in materia di finanza regionale, di cui al d.P.R. 23 gennaio 1965, n. 114 - avverso il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri in data 8 agosto 1984, per la parte in cui si riferisce ad enti ed organismi che si assumono dipendenti della Regione ed in cui non esclude la stessa dal novero degli enti ai quali si applica il citato art. 40, ed inoltre contro i decreti "conseguenziali" del Ministro del tesoro e del Ministro dei lavori pubblici, aventi la medesima data, relativi agli adempimenti connessi all'applicazione di detto articolo, impugnati: il primo su un piano generale, il secondo con specifico riguardo ai fondi destinati agli I.A.C.P.). - S. nn. 162/1982; 242/1985; 243/1985.
Massima n. 11117
Va ribadito che spetta allo Stato computare "i mandati in corso non ancora pagati", ai fini del calcolo delle disponibilita' depositabili presso le aziende di credito incaricate del servizio di tesoreria. (Rigetto del ricorso proposto dalla Regione Sicilia avverso l'art. 1, comma terzo, del decreto del Ministro del tesoro 10 agosto 1984, che impone di computare "nel calcolo delle disponibilita' che concorrono a formare il limite del quattro per cento, tutte le somme a qualunque titolo depositate, comprese quelle relative a mandati in corso non ancora pagati"). - S. n. 244/1985, sia pure con riguardo ad altri decreti del Ministro del tesoro.
Massima n. 11118
Vanno dichiarati inammissibili i ricorsi per conflitto di attribuzione proposti contro atti che risultino fedelmente attuativi o meramente ed integralmente ripetitivi di disposizioni contenute in atti precedenti, non impugnati, o riproduttivi di norme legislative in materie nelle quali vige il principio della riserva di legge - e l'impugnativa sia basata proprio su di una pretesa violazione di tale principio -, ovvero quando le doglianze si rivelino del tutto immotivate. (Inammissibilita' di tutti i motivi - ad eccezione di quello concernente il terzo comma dell'art. 1 del decreto impugnato, nella parte riguardante i "mandati in corso non ancora pagati" - del ricorso per conflitto di attribuzione, proposto dalla Regione Sicilia in relazione al decreto del Ministro del tesoro 10 agosto 1984 - sotto il profilo che non spetterebbe allo Stato ricomprendere, nell'elenco degli organismi e degli enti tenuti ad osservare l'art. 40 della legge 30 marzo 1981, n. 119, anche l'Ente acquedotti siciliani, gli Istituti autonomi case popolari, l'Ente regionale di sviluppo agricolo, le Aziende autonome di cura, soggiorno e turismo, gli enti provinciali per il turismo della Regione; nonche' sotto il profilo che sarebbe comunque lesivo della riserva di legge, costituzionalmente imposta in materia, il "metodo di determinazione delle entrate finali", risultante dai commi secondo, terzo e quarto, dell'art. 1 del provvedimento in questione -, poiche': per quanto concerne la determinazione da parte dello Stato degli organismi e degli enti, cui si applicano le disposizioni dell'art. 40 della legge n. 119/1981, la inammissibilita' deriva dal fato che l'elenco di questi ultimi non e' fissato dal decreto ministeriale impugnato, bensi' dal decreto 8 agosto 1984 del Presidente del Consiglio dei ministri (avverso il quale la Sicilia non ha sollevato alcun conflitto di attribuzione), del quale il decreto ministeriale del 10 agosto e' per questo verso fedelmente attuativo; l'art. 1, secondo comma, del decreto in discussione non fa che riprendere - alla lettera - l'art. 21, quarto comma, del decreto-legge del 12 settembre 1983, n. 463 (convertito nella legge 11 novembre 1983, n. 638), sicche' non ha senso censurarlo per violazione della riserva di legge di cui all'art. 119, comma primo, Cost.; l'art. 1, terzo comma, nella parte riguardante i "titoli di Stato e non", e' meramente ripetitivo dell'art. 2 del decreto 30 luglio 1981 dello stesso Ministri del tesoro; le doglianze relative al quarto comma dell'art. 1 sono immotivate). - Sull'art. 1, terzo comma, del decreto impugnato, nella parte riguardante i "titoli di Stato e non", v. S. n. 244/1985.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
1) dichiara che non spetta allo Stato includere l'Ente acquedotti siciliani (E.A.S.) fra gli enti pubblici non economici ai quali si applicano le disposizioni riguardanti l'adeguamento del sistema della contabilità e dei relativi bilanci a quello annuale di competenza e di cassa dello Stato: e, di conseguenza, annulla in questa parte il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 marzo 1979 (n. 14 registro ricorsi 1979);
2) dichiara cessata la materia del contendere quanto ai ricorsi per conflitto di attribuzione proposti dalle Regioni Toscana e Lombardia in relazione al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 2 luglio 1983, nelle parti riguardanti gli enti dipendenti dalle Regioni medesime (nn. 24-25 registro ricorsi 1983);
3) dichiara che non spetta allo Stato includere l'Ente zona industriale di Trieste, le Camere di commercio, gli Istituti autonomi case popolari, le Aziende autonome di cura, soggiorno e turismo operanti nella Regione Friuli-Venezia Giulia fra gli organismi e gli enti ai quali si applicano le disposizioni dell'art. 25 della legge 5 agosto 1978, n. 468; e, di conseguenza, annulla in queste parti il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 8 agosto 1984 (n. 44 registro ricorsi 1984);
4) dichiara che spetta allo Stato includere l'Ente zona industriale di Trieste, le Camere di commercio, gli Istituti autonomi case popolari, le Aziende autonome di cura, soggiorno e turismo operanti nella Regione Friuli-Venezia Giulia fra gli organismi e gli enti ai quali si applicano le disposizioni dell'art. 40 della legge 30 marzo 1981, n. 119, e successive modificazioni ed integrazioni (n. 44 registro ricorsi 1984);
5) dichiara che spetta allo Stato computare i "mandati in corso non ancora pagati", ai fini del calcolo delle disponibilità depositabili dalla Regione siciliana presso le aziende di credito incaricate del servizio di tesoreria (n. 45 registro ricorsi 1984);
6) dichiara inammissibili gli altri motivi del ricorso per conflitto di attribuzione, proposto dalla Regione siciliana in relazione al decreto del tesoro 10 agosto 1984 (n. 45 registro ricorsi 1984).
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 24 ottobre 1985.
F.to: GUGLIELMO ROEHRSSEN - ORONZO
REALE - BRUNETTO BUCCIARELLI DUCCI -
ALBERTO MALAGUGINI - LIVIO PALADIN -
ANTONIO LA PERGOLA - VIRGILIO
ANDRIOLI - GIUSEPPE FERRARI -
FRANCESCO SAJA - GIOVANNI CONSO -
ALDO CORASANITI - GIUSEPPE BORZELLINO
- FRANCESCO GRECO.
GIOVANNI VITALE - Cancelliere
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