Corte costituzionale

Sentenza n. 244/1985

Corte cost., sent. 29 ottobre 1985, n. 244

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
244/1985
Data di deposito
29 ottobre 1985
Data di decisione
24 ottobre 1985
Esito
Inammissibilità
Tipo di giudizio
GIUDIZIO PER CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE TRA ENTI
Relatore
Livio Paladin
Presidente
ROEHRSSEN
ECLI
ECLI:IT:COST:1985:244

Norme oggetto del giudizio

  • art. 1, comma 3, decreto del Ministro del tesoro del 5 novembre 1984
  • art. 1, comma 3, decreto del Ministro del tesoro del 2 giugno 1984
  • art. 1, comma 3, decreto del Ministro del tesoro del 24 aprile 1984
  • art. 5, comma 1, decreto del Ministro del tesoro del 24 aprile 1984
  • art. 5, comma 3, decreto del Ministro del tesoro del 24 aprile 1984
  • art. 5, comma 3, decreto del Ministro del tesoro del 2 giugno 1984
  • art. 5, comma 3, decreto del Ministro del tesoro del 5 novembre 1984
  • art. 5, comma 1, decreto del Ministro del tesoro del 5 novembre 1984
  • art. 5, comma 1, decreto del Ministro del tesoro del 2 giugno 1984
  • decreto del Ministro del tesoro del 5 novembre 1984
  • decreto del Ministro del tesoro del 24 aprile 1984
  • decreto del Ministro del tesoro del 2 giugno 1984
  • art. 1, comma 3, decreto del Ministro del tesoro del 24 aprile 1985
  • art. 6, decreto del Ministro del tesoro del 5 novembre 1984
  • art. 6, decreto del Ministro del tesoro del 2 giugno 1984
  • art. 6, decreto del Ministro del tesoro del 24 aprile 1984

Parametri

Massime

Massima n. 11105

E' inammissibile il ricorso per conflitto di attribuzione allorche' la disposizione che si assume invasiva della competenza si limita a riprodurre integralmente il contenuto di un'altra, inserita in un atto di data antecedente, non impugnato. Sono pertanto inammissibili i ricorsi per conflitto di attribuzione proposti dalle Regioni Toscana ed Umbria, in relazione ai decreti del Ministro del Tesoro 24 aprile, 2 giugno e 5 novembre 1984 - nella parte concernente il computo dei "titoli, di Stato e non, compresi i buoni ordinari del Tesoro", ai fini del calcolo del prescritto limite del quattro per cento, di cui all'art. 1, terzo comma, dei decreti stessi -, poiche' le previsioni ivi contenute si pongono in diretto collegamento con l'art. 40, primo comma, della legge 30 marzo 1981, n. 119, la' dove si coinvolgono le disponibilita' giacenti "a qualunque titolo" presso le aziende di credito, ed anzi, per cio' che concerne i buoni del tesoro e gli altri titoli (di Stato e non), detta disposizione non fa che riprodurre l'art. 2, secondo comma, del d.min. 30 luglio 1981, non impugnato, integrativo del decreto emesso l'11 aprile del medesimo anno.

Massima n. 11106

Le disposizioni di cui al primo ed al terzo comma dell'art. 5 dei decreti ministeriali 24 aprile, 2 giugno e 5 novembre 1984, emanati in attuazione del sistema di tesoreria unica - nella parte in cui permettono alle Regioni di esercitare solo due volte al mese il diritto di "effettuare prelevamenti dalle contabilita' speciali aperte presso le sezioni di tesoreria provinciale dello Stato, a reintegro dei limiti consentiti del quattro per cento" - intralciano indubbiamente il ritmo delle spese regionali, compromettendo l'indispensabile velocita' di erogazione e costringendo le Regioni a far ricorso, in via alternativa, ad indebitamenti sia pure di breve periodo. Esse, pertanto, violano l'autonomia finanziaria regionale considerata sul versamento delle uscite ed il principio informatore dell'intera legge 29 ottobre 1984, n. 720, secondo cui la piena ed immediata disponibilita' delle somme di loro spettanza, giacenti nelle relative contabilita' speciali, dev'essere garantita anche agli enti ed organismi inclusi nell'annessa tabella B, quali sono appunto le Regioni a statuto ordinario e speciale. Vanno quindi annullati il primo ed il terzo comma dell'art. 5 dei decreti ministeriali succitati, previa declaratoria che spetta alle Regioni Toscana e Umbria (ricorrenti, nella specie) effettuare prelievi dalle rispettive contabilita' speciali aperte presso le sezioni di tesoreria provinciale dello Stato, ogni qualvolta cio' sia necessario per reintegrare il previsto limite del quattro per cento. - S. nn. 155/1977; 94/1981; 243/1985.

Massima n. 11107

Premesso che l'ottavo comma dell'art. 40 della legge 30 marzo 1981, n. 119, e' stato dichiarato illegittimo dalla Corte nella sola parte in cui attribuiva al Ministro del tesoro "la facolta' di variare con proprio decreto la percentuale o il livello massimo delle disponibilita' delle Regioni e della Province autonome di Trento e Bolzano che le aziende di credito, incaricate del servizio di tesoreria, possono tenere presso di se'" (senza affatto riguardare il regime di tutti gli altri enti gia' considerati dagli artt. 25 e 31 della legge n. 468 del 1978 e senza coinvolgere, quanto alle stesse Regioni, le "modalita' di riafflusso delle disponibilita' di cui al sesto comma "del predetto art. 40), e' fuori dubbio che il decreto ministeriale del 5 novembre 1984, emesso in attuazione del sistema di tesoreria unica, non ha inteso variare ne' la percentuale ne' il livello massimo delle disponibilita' regionali depositabili presso aziende di credito, essendosi limitato a regolare - ferma restando la quota del quattro per cento fissata dall'art. 3 della legge 29 ottobre 1984, n. 720 - i criteri di determinazione della quota medesima, le condizioni e le modalita' di funzionamento dei conti da aprire presso la tesoreria statale, le forme ed i tempi dei prelevamenti effettuabili da tali contabilita', il riafflusso delle disponibilita' eccedenti il quattro per cento, i relativi interessi posti a carico delle aziende inadempienti. Esso pertanto non viola l'autonomia contabile delle Regioni ne' contrasta con la legge n. 720 del 1984, e l'unico appunto da muovere alle sue premesse sta nel fatto che sarebbe stato preferibile richiamare non solo e non tanto l'ottavo, quanto il settimo comma del citato art. 40, specificatamente relativo alla disciplina dei "conti aperti presso le tesorerie dello Stato", attraverso appositi decreti del Ministro del tesoro, ma tale omesso riferimento non basta di certo a viziare l'intero decreto in esame. (Rigetto del ricorso, proposto dalle Regioni Toscana e Umbria avverso detto decreto in base al rilievo che le premesse di tale atto fanno richiamo - fra l'altro - ad una norma quale l'art. 80, ottavo comma, della legge n. 119 del 1981, gia' dichiarata illegittima). - S. n. 162/1982, che ha dichiarato la illegittimita' costituzionale dell'art. 40, ottavo comma, della legge n. 119 del 1981.

Massima n. 11108

I decreti ministeriali del 24 aprile, 2 giugno e 5 novembre 1984 si fondano, per cio' che riguarda gli enti e gli organismi di cui alla tabella A, annessa alla legge n. 720 del 1984 (istitutiva del sistema di tesoreria unica), sulla normativa transitoria stabilita dall'art. 1, ultimo comma, di detta legge, ai sensi del quale, fino alla data di emanazione degli ulteriori decreti destinati a fissare il tasso d'interesse per le contabilita' speciali fruttifere ed a regolare i rapporti fra i tesorieri degli enti predetti e le corrispondenti sezioni di tesoreria provinciale dello Stato, anche a tali soggetti vanno applicati i disposti dell'art. 40 della legge n. 119 del 1981 e successive modificazioni; non diversamente da quanto si verifica in via permanente per gli enti e gli organismi inclusi nella tabella B, relativamente ai quali, peraltro, non e' nemmeno esatto che la legislazione statale in vigore non consenta l'emanazione di alcun decreto attuativo, ad opera del Ministro del Tesoro. Pertanto, i decreti succitati non ledono l'autonomia regionale, ne' contrastano con le norme legislative statali di coordinamento finanziario che ne formano la base. (Rigetto del ricorso proposto dalle Regioni Toscana e Umbria avverso i suindicati decreti ministeriali, impugnati per avere unificato il trattamento degli enti rispettivamente inclusi nelle tabelle A e B, annesse alla legge n. 720 del 1984, cosi' da porre "sullo stesso piano soggetti dotati di autonomia costituzionalmente garantita come sono le Regioni e soggetti che invece sono enti strumentali, organi statali o figure di difficile collocazione"; ed inoltre violato gli atti legislativi di base, che non prevederebbero nessun decreto ministeriale per l'attuazione delle norme da essi dettate relativamente alla tabella B).

Massima n. 11109

Poiche' agli effetti del "sistema di tesoreria unica" e' determinante la materiale detenzione delle somme, con la conseguente percezione dei relativi interessi, e' innegabile che lo Stato possa anche computare i "mandati in corso non ancora pagati", ai fini del calcolo del prescritto limite del quattro per cento, di cui all'art. 1, terzo comma, dei dd.mm. 24 aprile, 2 giugno e 5 novembre 1984, attuativi di detto sistema, i quali quindi non contrastano con la legge 29 ottobre 1984, n. 720, invadendo la competenza regionale, ne' risultano lesivi della riserva di legge stabilita dal primo comma dell'art. 119 Cost. in tema di coordinamento finanziario. (Rigetto dei ricorsi proposti dalle Regioni Toscana e Umbria avverso la succitata disposizione ministeriale - che impone di "computare" nel calcolo delle disponibilita' che concorrono a formare il limite del quattro per cento, tutte le somme a qualunque titolo depositate, comprese quelle relative a mandati in corso non ancora pagati "-, impugnata in quanto si assume che tali mandati" varrebbero gia' a rendere "definitivo il debito", per la qual ragione lo Stato non dovrebbe tenerne conto nel calcolo in questione). - S. n. 243/1985.

Massima n. 11110

L'imposizione ex art. 6 dei decreti ministeriali del 24 aprile, 2 giugno e 5 novembre 1984, attuativi del sistema di tesoreria unica, del versamento, entro il termine di tre giorni lavorativi, delle disponibilita' eccedenti il limite del quattro per cento nei conti aperti dalle Regioni presso le tesorerie dello Stato, rappresenta la diretta e necessaria conseguenza di quanto disposto dall'art. 3 della legge 29 ottobre 1984, n. 720, il quale sanziona il superamento di detto limite da parte delle aziende di credito tesorieri o cassieri, e dunque presuppone - in via alternativa - che entro un breve e perentorio termine le eccedenze vengano versate alle corrispondenti sezioni di tesoreria provinciale dello Stato, per cui non si configura alcuna invasione della sfera regionale. (Rigetto dei ricorsi proposti dalle Regioni Toscana e Umbria avverso la disposizione succitata, deducendosi che la imposizione di un termine irragionevolmente breve invaderebbe la loro competenza, perche' non terrebbe conto delle effettive esigenze operative dei tesorieri, soggetti a ben precise procedure e modalita' di estinzione dei titoli di spesa richiamate dalle leggi regionali e dalle convenzioni di tesoreria vigenti).

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

1) dichiara inammissibili i ricorsi per conflitto di attribuzione (nn. 24 e 25 registro ricorsi 1984, 6 e 7 registro ricorsi 1985), rispettivamente proposti dalle Regioni Toscana ed Umbria in relazione ai decreti del Ministro del tesoro 24 aprile, 2 giugno e 5 novembre 1984, nella parte concernente il computo dei "titoli, di Stato e non, compresi i buoni ordinari del Tesoro", ai fini del calcolo del prescritto limite del 4 per cento, di cui all'art. 1, terzo comma, dei decreti stessi;

2) dichiara che spetta alle Regioni Toscana ed Umbria la piena ed immediata disponibilità, in ogni momento, delle somme di loro spettanza giacenti presso le rispettive sezioni di tesoreria provinciale dello Stato, ai fini del reintegro, nel limite consentito del 4 per cento, delle disponibilità depositabili, presso le aziende di credito tesorieri o cassieri; e, di conseguenza, annulla l'art. 5, primo e terzo comma, dei predetti decreti ministeriali (nn. 24 e 25 registro ricorsi 1984, 6 e 7 registro ricorsi 1985);

3) dichiara che spetta allo Stato stabilire, con decreti del Ministro del tesoro, le modalità per il pagamento degli interessi, da parte delle aziende di credito, tesorieri o cassieri, sulle disponibilità eccedenti il limite del 4 per cento, nonché determinare le modalità di funzionamento dei conti aperti dalle Regioni Toscana ed Umbria presso le tesorerie dello Stato (nn. 24 e 25 registro ricorsi 1984, 6 e 7 registro ricorsi 1985);

4) dichiara che spetta allo Stato computare i "mandati in corso non ancora pagati", ai fini del calcolo del prescritto limite del 4 per cento, di cui all'art. 1, terzo comma, dei predetti decreti ministeriali (nn. 24 e 25 registro ricorsi 1984, 6 e 7 registro ricorsi 1985);

5) dichiara che spetta allo Stato d'imporre, entro il termine di tre giorni lavorativi, il versamento delle disponibilità eccedenti il limite del 4 per cento nei conti aperti dalle Regioni Toscana ed Umbria presso le tesorerie dello Stato (nn. 24 e 25 registro ricorsi 1984, 6 e 7 registro ricorsi 1985).

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 24 ottobre 1985.

F.to: GUGLIELMO ROEHRSSEN - ORONZO

REALE - BRUNETTO BUCCIARELLI DUCCI -

ALBERTO MALAGUGINI - LIVIO PALADIN -

ANTONIO LA PERGOLA - VIRGILIO

ANDRIOLI - GIUSEPPE FERRARI -

FRANCESCO SAJA - GIOVANNI CONSO -

ALDO CORASANITI - GIUSEPPE BORZELLINO

- FRANCESCO GRECO.

GIOVANNI VITALE - Cancelliere

Testo integrale

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