Corte costituzionale
Sentenza n. 228/1985
Corte cost., sent. 14 ottobre 1985, n. 228
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 228/1985
- Data di deposito
- 14 ottobre 1985
- Data di decisione
- 11 ottobre 1985
- Esito
- Inammissibilità
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Ettore Gallo
- Presidente
- ROEHRSSEN
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1985:228
Norme oggetto del giudizio
- art. 313, codice penale
- art. 159, comma 1, codice penale
- art. 3, regio decreto legge n. 1386 del 9 dicembre 1941
Parametri
Massime
Massima n. 11075
In questione vertente sulla mancata previsione di un termine per l'esercizio del potere dell'autorizzazione a procedere attribuito al Ministro della Giustizia, non e' corretto il riferimento all'art. 313 cod. pen. e all'art. 3 r.d.l. 9 dicembre 1941, n. 1386 (che ne estende la disciplina a taluni reati militari) in quanto trattasi di disposizioni di carattere sostanziale che si limitano a prevedere l'autorizzazione ministeriale come imprescindibile condizione del procedere. Tutti gli aspetti concernenti l'effettivo procedere ed i relativi comportamenti processuali sono contemplati invece nell'art. 15 cod. proc. pen. si' che, in ipotesi, era questa la disposizione che doveva essere denunziata. A sua volta, l'impugnazione dell'art. 159, primo comma, cod. pen., (che nei casi di autorizzazione a procedere dispone la sospensione del corso della prescrizione) comporta difficolta' nell'individuazione del "petitum" in quanto, se fosse accolta la questione del termine, la sospensione del corso della prescrizione dovrebbe rimanere in vigore, mentre se quella fosse respinta, l'eventuale accoglimento limitato all'art. 159, primo comma, cod. pen. non risolverebbe la lamentata difficolta'. (Inammissibilita' della questione di legittimita' costituzionale degli artt. 159, primo comma, e 313 cod. pen. e 3 r.d.l. 9 dicembre 1941, n. 1386, in riferimento all'art. 3 Cost.).
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale degli artt. 159, primo comma, 313 cod. pen., e 3 r.d.l. 9 dicembre 1941 n. 1386, sollevata con ordinanza 1 marzo 1977 dal Giudice Istruttore presso il Tribunale militare territoriale di Padova per contrasto con l'art. 3 Cost.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, l'11 ottobre 1985.
F.to: GUGLIELMO ROEHRSSEN - ORONZO
REALE - BRUNETTO BUCCIARELLI DUCCI -
ALBERTO MALAGUGINI - LIVIO PALADIN -
VIRGILIO ANDRIOLI - GIUSEPPE FERRARI
- FRANCESCO SAJA - GIOVANNI CONSO -
ETTORE GALLO - ALDO CORASANITI -
GIUSEPPE BORZELLINO - FRANCESCO
GRECO.
GIOVANNI VITALE - Cancelliere
Testo integrale
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