Corte costituzionale

Sentenza n. 228/1985

Corte cost., sent. 14 ottobre 1985, n. 228

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
228/1985
Data di deposito
14 ottobre 1985
Data di decisione
11 ottobre 1985
Esito
Inammissibilità
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Ettore Gallo
Presidente
ROEHRSSEN
ECLI
ECLI:IT:COST:1985:228

Norme oggetto del giudizio

Parametri

Massime

Massima n. 11075

In questione vertente sulla mancata previsione di un termine per l'esercizio del potere dell'autorizzazione a procedere attribuito al Ministro della Giustizia, non e' corretto il riferimento all'art. 313 cod. pen. e all'art. 3 r.d.l. 9 dicembre 1941, n. 1386 (che ne estende la disciplina a taluni reati militari) in quanto trattasi di disposizioni di carattere sostanziale che si limitano a prevedere l'autorizzazione ministeriale come imprescindibile condizione del procedere. Tutti gli aspetti concernenti l'effettivo procedere ed i relativi comportamenti processuali sono contemplati invece nell'art. 15 cod. proc. pen. si' che, in ipotesi, era questa la disposizione che doveva essere denunziata. A sua volta, l'impugnazione dell'art. 159, primo comma, cod. pen., (che nei casi di autorizzazione a procedere dispone la sospensione del corso della prescrizione) comporta difficolta' nell'individuazione del "petitum" in quanto, se fosse accolta la questione del termine, la sospensione del corso della prescrizione dovrebbe rimanere in vigore, mentre se quella fosse respinta, l'eventuale accoglimento limitato all'art. 159, primo comma, cod. pen. non risolverebbe la lamentata difficolta'. (Inammissibilita' della questione di legittimita' costituzionale degli artt. 159, primo comma, e 313 cod. pen. e 3 r.d.l. 9 dicembre 1941, n. 1386, in riferimento all'art. 3 Cost.).

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale degli artt. 159, primo comma, 313 cod. pen., e 3 r.d.l. 9 dicembre 1941 n. 1386, sollevata con ordinanza 1 marzo 1977 dal Giudice Istruttore presso il Tribunale militare territoriale di Padova per contrasto con l'art. 3 Cost.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, l'11 ottobre 1985.

F.to: GUGLIELMO ROEHRSSEN - ORONZO

REALE - BRUNETTO BUCCIARELLI DUCCI -

ALBERTO MALAGUGINI - LIVIO PALADIN -

VIRGILIO ANDRIOLI - GIUSEPPE FERRARI

- FRANCESCO SAJA - GIOVANNI CONSO -

ETTORE GALLO - ALDO CORASANITI -

GIUSEPPE BORZELLINO - FRANCESCO

GRECO.

GIOVANNI VITALE - Cancelliere

Testo integrale

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