Corte costituzionale
Sentenza n. 221/1985
Corte cost., sent. 25 luglio 1985, n. 221
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 221/1985
- Data di deposito
- 25 luglio 1985
- Data di decisione
- 12 luglio 1985
- Esito
- Non fondatezza
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Francesco Greco
- Presidente
- ROEHRSSEN
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1985:221
Norme oggetto del giudizio
- art. 205, lett.a), decreto del Presidente della Repubblica n. 1124 del 30 giugno 1965
- art. 213, decreto del Presidente della Repubblica n. 1124 del 30 giugno 1965
- art. 205, lett.c), decreto del Presidente della Repubblica n. 1124 del 30 giugno 1965
Parametri
Massime
Massima n. 11066
Anche se il legislatore, con la l. 10 maggio 1982, n. 251 - che non puo' trovare applicazione nell'ambito dei giudizi a quibus - ha esteso ai lavoratori del settore agricolo il trattamento riservato ai lavoratori del settore industriale, consistente nel diritto alla indennita' per inabilita' temporanea assoluta conseguente ad infortunio, in considerazione del sempre maggiore uso di macchinari in agricoltura, la preesistente diversita' di trattamento, nel d.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124, fra i lavoratori autonomi del settore industriale e quelli del settore agricolo trovava adeguata e ragionevole giustificazione nel differente livello di rischio che caratterizzava gli ambienti ed i mezzi propri dei processi lavorativi del settore agricolo rispetto a quelli del settore industriale e propriamente, poi, nel fatto che i mezzi meccanici, come causa del differente livello di rischio, trovavano scarso impiego nel settore agricolo rispetto a quello industriale. Ne' appare sussistente la denunciata disparita' di trattamento fra i lavoratori autonomi ed i lavoratori dipendenti nell'ambito dello stesso settore agricolo trovando essa giustificazione nel fatto che l'infortunio incide diversamente sui rispettivi redditi. La scelta dei tempi per una possibile e completa parificazione delle suddette situazioni - parificazione poi attuata con la citata legge n. 251 del 1982 - e' comunque da ritenersi demandata alla discrezionalita' del legislatore. (Infondatezza della questione di legittimita' costituzionale, in riferimento agli artt. 3 e 38 Cost., degli artt. 205, lett. a) e c), e 213 d.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124, nella parte in cui non comprendevano i soci di cooperative agricole di lavoro fra gli aventi diritto alla indennita' per inabilita' temporanea assoluta, nonche' nella parte in cui non comprendevano fra gli aventi diritto alla detta indennita' i coltivatori diretti e le loro mogli). - S. n. 262/1976.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara non fondata la questione di illegittimità costituzionale degli. artt. 205, lett. a e c, e 213 d.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124, in riferimento agli artt. 3 e 38 Cost., sollevata con le ordinanze di cui in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 12 luglio 1985.
F.to: GUGLIELMO ROEHRSSEN - ORONZO
REALE - BRUNETTO BUCCIARELLI DUCCI -
ALBERTO MALAGUGINI - LIVIO PALADIN -
ANTONIO LA PERGOLA - VIRGILIO
ANDRIOLI - GIUSEPPE FERRARI -
FRANCESCO SAJA - GIOVANNI CONSO -
ETTORE GALLO - ALDO CORASANITI -
GIUSEPPE BORZELLINO - FRANCESCO
GRECO.
GIOVANNI VITALE - Cancelliere
Testo integrale
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